A chi può essere affidata la gestione dei filmati delle telecamere in condominio? Quali requisiti richiede il GDPR? La nomina di un soggetto terzo comporta minori responsabilità per l’amministratore?
Nell’ambito della tua esperienza da amministratore ti sarà capitato o ti potrà capitare che alcuni condòmini pretendano di avere un controllo diretto sui filmati delle telecamere di videosorveglianza, assicurandoti la massima riservatezza e magari facendo leva su un minor aggravio di responsabilità a tuo carico.
La domanda che ti poni è: per quanto riguarda la videosorveglianza il singolo condomino può essere nominato responsabile del trattamento?
Nelle righe che seguono cercheremo di fare chiarezza su questo punto.
Videosorveglianza in condominio: il condomino può essere nominato responsabile del trattamento?
Il singolo condòmino può essere nominato responsabile del trattamento dati della videosorveglianza condominiale solo ove abbia le specifiche competenze richieste dal GDPR.
L’articolo 28 del GDPR prevede infatti che possa essere nominato responsabile del trattamento solo un soggetto che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
Perchè il singolo condomino possa essere nominato responsabile del trattamento, occorre dunque che questo dimostri di avere le competenze tecniche adeguate al fine di garantire il rispetto del GDPR. In particolare, come stabilito dalla lettera h) dell’articolo 28 del GDPR, questi dovrà mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Condomino nominato responsabile della videosorveglianza: quali responsabilità per l’amministratore?
In generale, la nomina di un soggetto terzo come responsabile del trattamento non comporta una minore responsabilità in capo all’amministratore. L’articolo 28, paragrafo 4 del GDPR infatti, pur stabilendo che quando un responsabile del trattamento – generalmente in condominio l’amministratore – ricorre a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare e il responsabile originario, prevede allo stesso tempo che qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
Nel caso in cui dunque l’amministratore dovesse nominare con apposito atto un condomino come responsabile per il trattamento legato alla videosorveglianza e questi dovesse omettere di rispettare le prescrizioni impartite causando un danno al titolare – cioè l’insieme dei condòmini – sarà comunque l’amministratore responsabile a doverne rispondere.
