L’obbligo del locatore: mantenere l’immobile idoneo all’uso
Il primo dovere del locatore è consegnare e mantenere l’immobile in uno stato che ne consenta l’uso convenuto. Lo prevedono gli articoli 1575 e 1576 del codice civile: il proprietario deve eseguire le riparazioni necessarie a conservare il bene in buono stato locativo, restando a carico dell’inquilino solo la piccola manutenzione. È un’obbligazione vera e propria, di cui il conduttore può pretendere l’adempimento.
Da qui una conseguenza importante: sul locatore grava una presunzione di responsabilità quando l’immobile non è idoneo all’uso. Per liberarsene non basta negare la colpa: deve dimostrare che il danno dipende da un caso fortuito o dal fatto di un terzo, e non da una carenza propria nella manutenzione del bene locato.
Guasto o vizio: due regimi diversi
Non tutti i problemi dell’immobile seguono le stesse regole. L’obbligo di manutenzione riguarda i guasti, cioè i deterioramenti legati all’uso e all’usura o i disagi limitati e temporanei. Diversa è la garanzia per vizi degli articoli 1578 e 1581 del codice civile: il vizio è un difetto serio della struttura che compromette davvero l’uso pattuito, e di fronte ad esso il conduttore può chiedere la riduzione del canone, la risoluzione del contratto o il risarcimento.
In entrambi i casi, però, vale un presupposto comune: guasti e vizi devono riguardare direttamente la cosa locata. Se il problema nasce fuori dall’appartamento, la cornice cambia.
Quando l’origine è esterna: le molestie di fatto
Il punto decisivo è l’origine del danno. Quando le infiltrazioni provengono da beni che non appartengono al locatore — il tetto condominiale, un terrazzo a uso esclusivo di un altro condomino, altre parti comuni — non si applicano più le regole sulla garanzia della locazione. Si entra nel campo delle molestie di fatto: pregiudizi materiali dovuti alla cattiva manutenzione di beni altrui. Poiché il locatore non ha il potere di intervenire su ciò che non gli appartiene, non può esserne ritenuto responsabile verso l’inquilino.
La Corte di Cassazione ha confermato che le infiltrazioni provenienti da un’unità sovrastante costituiscono molestie di fatto e che il conduttore ha una legittimazione autonoma per agire contro l’autore del danno, restando salva al locatore la possibilità di agire in proprio per i danni al proprio immobile (Cass. civ., sez. III, n. 1693/2010).
La tutela dell’inquilino: agire contro il terzo
L’inquilino non resta senza difesa: cambia solo il destinatario dell’azione. L’articolo 1585 del codice civile distingue due ipotesi. Se il terzo accampa diritti sulla cosa (molestie di diritto), il locatore è tenuto a garantire il conduttore. Se invece il terzo arreca un pregiudizio materiale senza vantare diritti — come chi, per cattiva manutenzione, lascia filtrare acqua nell’appartamento sottostante — il locatore non è tenuto alla garanzia, ma resta salva all’inquilino la facoltà di agire in nome proprio contro il responsabile.
Il conduttore può quindi rivolgersi direttamente al condominio, quando l’acqua proviene da una parte comune, o al proprietario del terrazzo da cui hanno origine le infiltrazioni, per ottenere la cessazione del danno e il risarcimento.
Il locatore diligente e le conseguenze sul canone
Resta un confine da non confondere. Il locatore va esente da responsabilità quando dimostra che la causa è esterna alla cosa locata e che si è attivato con diligenza — per esempio sollecitando per iscritto l’amministratore a eseguire gli interventi sul tetto o sulle parti comuni. Non è un automatismo a suo favore: è il risultato della prova liberatoria che ribalta la presunzione iniziale.
Quando poi le infiltrazioni rendono l’immobile inabitabile, può venire meno anche l’obbligo del conduttore di pagare il canone: se manca il godimento del bene, manca la controprestazione che giustifica il pagamento. Il proprietario, dal canto suo, conserva il diritto di agire in proprio contro il terzo per i danni subiti dal proprio appartamento.
Da dove viene l’infiltrazione: chi risponde e cosa fare
La tabella riassume, in via orientativa, come cambia la responsabilità a seconda dell’origine del danno.
| Origine dell’infiltrazione | Chi risponde verso l’inquilino | Cosa fare |
| Dalla cosa locata (vizio o guasto interno) | Il locatore | Chiedere al locatore riparazione, riduzione del canone o risoluzione (artt. 1575-1576, 1578-1581 c.c.) |
| Da una parte comune (tetto, facciata) | Il condominio; non il locatore se prova causa esterna e diligenza | L’inquilino agisce contro il condominio (art. 1585, c. 2, c.c.) |
| Da un terrazzo o un’unità di altro condomino | Il terzo proprietario; non il locatore se diligente | L’inquilino agisce contro il proprietario del bene (art. 1585, c. 2, c.c.) |
Quadro orientativo. Il locatore risponde se non prova che la causa è esterna alla cosa locata; la qualificazione concreta va valutata caso per caso con un professionista.
Domande frequenti
Se l’acqua arriva dal tetto condominiale, l’inquilino può chiedere i danni al proprietario di casa?
Non in via automatica. Quando l’infiltrazione proviene dal tetto o da altre parti comuni, e quindi da beni che il locatore non controlla, si parla di molestie di fatto: il proprietario-locatore non ne risponde se dimostra la causa esterna e di essersi attivato presso l’amministratore. L’inquilino conserva però la facoltà di agire direttamente contro il condominio responsabile, ai sensi dell’articolo 1585, comma 2, del codice civile.
Qual è la differenza tra un guasto e un vizio dell’immobile?
Il guasto è un deterioramento legato all’uso e all’usura, o un disagio limitato e temporaneo: rientra nell’obbligo di manutenzione del locatore (artt. 1575 e 1576 c.c.). Il vizio è invece un difetto serio della struttura che compromette l’uso pattuito: di fronte ad esso il conduttore può chiedere la riduzione del canone, la risoluzione del contratto o il risarcimento (artt. 1578 e 1581 c.c.). In entrambi i casi il problema deve riguardare direttamente la cosa locata.
Il proprietario-locatore è sempre esente da responsabilità per le infiltrazioni da parti comuni?
No. Sul locatore grava una presunzione di responsabilità, perché deve mantenere l’immobile idoneo all’uso. Se ne libera solo provando che il danno ha origine esterna alla cosa locata — per esempio nel tetto condominiale o nel terrazzo di un altro condomino — e di essersi attivato con diligenza per sollecitare gli interventi necessari. In mancanza di questa prova, può essere chiamato a rispondere verso l’inquilino.
Contro chi deve agire l’inquilino quando l’infiltrazione viene dal terrazzo di un altro condomino?
Contro il proprietario del terrazzo, cioè il terzo da cui proviene il danno. L’articolo 1585, comma 2, del codice civile riconosce al conduttore la facoltà di agire in nome proprio contro chi arreca la molestia di fatto, per ottenere la cessazione delle infiltrazioni e il risarcimento. Se l’origine è una parte comune, l’azione si rivolge al condominio.
Se l’appartamento è diventato inabitabile, l’inquilino deve pagare comunque il canone?
Quando le infiltrazioni rendono l’immobile inabitabile può venire meno l’obbligo di pagare il canone, perché manca il godimento del bene e quindi la controprestazione che giustifica il pagamento. La valutazione dipende dalla gravità e dalla durata dell’inagibilità: in queste situazioni è opportuno documentare lo stato dei luoghi e farsi assistere da un professionista prima di sospendere i pagamenti.
In sintesi
Il criterio guida è l’origine del danno. Se le infiltrazioni nascono dalla cosa locata, risponde il locatore, tenuto a mantenerla idonea all’uso. Se nascono fuori — dal tetto condominiale, da un terrazzo altrui, da altre parti comuni — la cornice cambia: sono molestie di fatto, e l’inquilino agisce direttamente contro il terzo responsabile.
Il locatore non gode di un’esenzione automatica: parte da una presunzione di responsabilità e se ne libera solo provando la causa esterna e la propria diligenza. Per questo conta documentare ogni sollecito all’amministratore e ogni passaggio.
Distinguere chi controlla il bene da cui proviene l’acqua è ciò che indirizza correttamente l’azione: verso il proprietario, verso il condominio o verso il singolo condomino, evitando cause perse contro il soggetto sbagliato.


