SERIE · L’APPALTO INVISIBILE
Lente dominante: normativa (giurisprudenziale) · Lente secondaria: culturale · Articolo cluster (2 di 3)
In fondo alla catena
La responsabilità di un infortunio risale, anello dopo anello. E sempre più spesso, nel cortile, l’ultimo anello ha un nome.
La responsabilità penale di un infortunio non si ferma a chi cade. Risale: dall’operaio all’impresa, dall’impresa a chi l’impresa l’ha scelta. Per anni si fermava un gradino prima. Oggi i giudici la fanno salire fino al committente — e nel condominio il committente, sempre più spesso, è l’amministratore in persona. Non per una legge nuova. Per un criterio: conta chi ha deciso, non cosa dice il contratto.
1. La catena che risale
Come la responsabilità penale sale dal corpo a terra fino a chi ha deciso
Comincia sempre da un corpo. Un operaio che precipita da un tetto, un artigiano schiacciato, un uomo che non si rialza. Da lì parte la domanda che il diritto penale si porta dietro da sempre: di chi è la colpa. E la risposta, quasi mai, si ferma sul morto. Risale.
La responsabilità penale in materia di sicurezza funziona come una catena che si percorre all’indietro. Dal lavoratore si sale a chi gli ha dato l’ordine. Da chi ha dato l’ordine a chi ha organizzato il lavoro. Da chi ha organizzato a chi ha scelto l’impresa, l’ha chiamata, le ha aperto la porta. Ogni anello è una posizione di garanzia: un dovere giuridico di impedire che l’evento accada. Il giudice li percorre uno per uno e si ferma dove trova qualcuno che quel dovere ce l’aveva e non l’ha onorato.
Per molto tempo, nel condominio, la catena si spezzava un gradino prima: si fermava all’impresa che aveva eseguito i lavori, al titolare, al capocantiere. L’amministratore restava fuori dall’inquadratura, percepito come un semplice intermediario, uno che firma e paga. Non è più così. La Corte di Cassazione, con la sentenza 18169 del 2025, ha mostrato fino a dove la catena può arrivare oggi: fino a un’amministratrice che aveva fatto, in tutto, una telefonata.
2. Il criterio che conta: sostanza, non forma
Non l’intestazione del contratto, non la delibera: chi sceglie, chi chiama, chi organizza
Il punto su cui la giurisprudenza ha lavorato per anni è uno solo: a quale condizione l’amministratore diventa committente ai fini della sicurezza, e quindi titolare di una posizione di garanzia. La risposta, oggi assestata, è un criterio di sostanza. Non conta l’intestazione del contratto. Non conta nemmeno l’esistenza di una delibera. Conta una cosa sola: se l’amministratore abbia esercitato, in concreto, autonomia di azione e poteri decisionali. Se ha scelto l’impresa, se l’ha chiamata, se ha organizzato l’intervento, allora è committente. Punto.
Il principio non nasce ieri. Già nel 2013 la Cassazione aveva riconosciuto che l’amministratore con un ruolo attivo nell’organizzazione dei lavori assume la posizione di garanzia dell’articolo 26 del Testo Unico sulla sicurezza. Nel 2017, due sentenze gemelle dello stesso giorno l’hanno scolpito: chi appalta lavori nell’interesse del condominio è tenuto, come committente, a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa. La radice di quel dovere è perfino civilistica: l’articolo 1130 del Codice civile affida all’amministratore la conservazione delle parti comuni, ed è da lì che discende l’obbligo di garanzia su ciò che in quelle parti comuni accade.
Quando l’amministratore diventa committente
- Quando sceglie l’impresa o il lavoratore autonomo — anche solo indicandolo ai condomini.
- Quando lo chiama, lo convoca, gli affida l’incarico, fosse pure a voce.
- Quando organizza l’intervento, decide tempi e modi, coordina più operatori.
- Da quel momento è tenuto a: verificare l’idoneità tecnico-professionale prima di affidare; informare per iscritto sui rischi delle parti comuni; cooperare e coordinare le misure di prevenzione. Obblighi che la firma su un preventivo non sposta di un millimetro.
3. Il caso che ha fatto scuola
Cassazione 18169/2025: una grondaia, una telefonata, una condanna
Vale la pena raccontarlo per intero, perché è la fotografia esatta della trappola. Alcuni proprietari segnalano che una grondaia non scarica bene. L’assemblea straordinaria si riunisce e decide — con tanto di delibera — di non sostituirla: basta verificare se c’è un’ostruzione. Incarica l’amministratrice di convocare, per l’indomani, l’addetto al giardinaggio perché dia un’occhiata. L’amministratrice fa la telefonata. L’uomo arriva, sale a controllare. Cade. Muore.
Il Tribunale condanna. La Corte d’Appello conferma. La Cassazione, nel maggio 2025, rigetta tutti i ricorsi — quello dell’amministratrice e quello del condominio. La motivazione è il cuore della vicenda: dando seguito all’incarico e convocando il prestatore d’opera poi deceduto, l’amministratrice aveva assunto de facto la veste di committente, e in quanto tale era tenuta a verificare l’idoneità tecnico-professionale di chi mandava a lavorare in quota. Non l’aveva fatto. Risultato: condanna per omicidio colposo aggravato, e risarcimento dei danni in solido con il condominio.
Qui sta la lezione, ed è spietata. C’era una delibera. C’era, cioè, proprio quel pezzo di carta che ogni amministratore considera il suo scudo: «non ho deciso io, ha deciso l’assemblea». Non è bastato. Perché la delibera diceva soltanto «verificate l’ostruzione»; la scelta di chi chiamare, la telefonata, l’organizzazione dell’accesso, erano sue. E in quel margine di autonomia — una telefonata, niente di più — il giudice ha trovato il committente. La delibera generica non protegge: lascia scoperto tutto lo spazio in cui l’amministratore, di fatto, decide.
Il giudice non legge il contratto. Legge chi ha scelto, chi ha chiamato, chi ha organizzato. E quasi sempre, nel cortile, è la stessa persona.
La Corte, nel rigettare i ricorsi, ha ribadito un secondo principio che chiude ogni scappatoia. La qualifica di lavoratore, ai fini della normativa antinfortunistica, non dipende dalla forma del contratto ma dall’effettivo inserimento nell’attività: chiamarlo «favore», «prestazione occasionale», «conoscente che dava una mano» non cambia nulla. È il rovesciamento che dovrebbe togliere il sonno all’amministratore di buona volontà: l’informalità con cui tiene insieme la sua rete di fiducia — la telefonata invece del contratto, l’accordo a voce, la stretta di mano — non è la prova della sua correttezza. È esattamente l’elemento su cui si costruisce la sua condanna.
4. Quando l’amministratore si salva
L’altra linea della giurisprudenza, e perché è una porta stretta
Sarebbe disonesto fermarsi qui. La giurisprudenza non è tutta in una direzione, ed esiste una linea che assolve. Nel 2021 la Cassazione ha annullato la condanna di un amministratore stabilendo che, quando questi si limita a dare attuazione a una delibera assembleare senza alcun ruolo nell’esecuzione e nell’organizzazione dei lavori, la disciplina sulla sicurezza non gli si applica: l’articolo 26 indica come titolare degli obblighi unicamente il datore di lavoro, e in diritto penale, in ossequio al principio di stretta legalità, quegli obblighi non si possono estendere ad altri soggetti per analogia. In quel caso l’unico obbligato restava il titolare dell’impresa, che ne era anche il direttore tecnico.
È una linea seria, fondata su un principio garantista che vale la pena rispettare. Ma chi la legge sperando in un riparo si illude. La porta della salvezza è stretta, e si apre a una sola condizione: che l’amministratore non abbia fatto nulla oltre a trasmettere una decisione già presa, completa, esecutiva. Nessuna scelta dell’impresa. Nessuna telefonata. Nessuna organizzazione. Nella vita reale di chi amministra un palazzo, questo non accade quasi mai: l’amministratore sceglie, chiama, fissa l’appuntamento, apre il portone, dice all’operaio dove andare. Ed è sufficiente uno solo di questi gesti per richiudere quella porta. La salvezza esiste sulla carta; sul pianerottolo, molto meno.
5. Le due scale del giudice
Manutenzione ordinaria e cantiere vero: due regimi, una sola esposizione
C’è un’ultima cosa da chiarire, perché è fonte di un equivoco pericoloso. Gli obblighi del committente non sono sempre gli stessi: dipendono dal tipo di lavoro, e il giudice ha due scale diverse da salire. La prima è quella dell’articolo 26 del Testo Unico, che governa gli appalti e i contratti d’opera ordinari nelle parti comuni — l’idraulico, l’elettricista, il manutentore: verifica dell’idoneità, informazione sui rischi, coordinamento. La seconda è quella del Titolo IV, che scatta quando l’intervento diventa un vero cantiere edile — ponteggi, rifacimento di una facciata, lavori in quota sul tetto: qui il committente deve nominare i coordinatori per la sicurezza, redigere la notifica preliminare, e l’obbligo di verificare l’idoneità dell’impresa si fonda sull’articolo 90. La sentenza torinese del 2017 sull’incendio condominiale, non a caso, ancorava proprio lí la responsabilità dell’amministratore.
Due regimi, dunque, ma una sola conclusione: su entrambe le scale l’amministratore-committente è in cima. E c’è un piano in più, quello civile, che molti dimenticano. Può affidarsi a un tecnico esterno per la parte esecutiva, ma la Cassazione ha chiarito, ancora nel 2025, che questo non lo esonera dalla vigilanza: la culpa in vigilando resta sua. E quando arriva il risarcimento, l’amministratore risponde in solido con il condominio — il danno si paga insieme. La responsabilità penale, invece, non si divide e non si delega: quella resta attaccata alla persona.
6. Dove pende il pendolo
Una giurisprudenza divisa, una direzione sola
Mettiamo in fila le due linee. Da una parte la regola garantista: senza ruolo organizzativo, l’amministratore non risponde. Dall’altra il criterio sostanziale: se sceglie, chiama, organizza, risponde eccome. Sulla carta convivono. Nella pratica no, perché il criterio sostanziale divora l’altro: nella stragrande maggioranza dei casi l’amministratore quel ruolo lo esercita, e quindi la salvezza teorica non lo raggiunge. Il pendolo è diviso, ma pende. E pende dalla parte dell’uomo che decide — cioè dalla parte sua.
Per chi amministra, il messaggio della catena è semplice e brutale. Non basta più non aver fatto niente di male. Bisogna poter dimostrare di aver fatto la cosa giusta: la verifica, l’informazione, la carta con una data sopra. Chi non ha quella carta non ha una difesa: ha un alibi, e gli alibi in tribunale non reggono. Il rischio, ormai, ha smesso di essere un’astrazione da convegno ed è diventato personale, penale, con un nome e un cognome in calce alla sentenza.
Ed è da qui che parte la domanda vera, quella che chiude il cerchio della serie. Se la catena risale fino all’amministratore, e se portare quel peso sulle spalle, da soli, diventa ogni anno più difficile, chi potrà ancora permettersi di fare questo mestiere come lo si è sempre fatto? Chi può reggere il rischio resta. Chi non può, prima o poi, lo posa altrove — dentro una struttura più grande, o fuori dal mestiere. La catena non seleziona solo le imprese che salgono sui tetti. Seleziona anche chi le manda. È la selezione del cortile, e comincia esattamente qui.
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Domande ricorrenti
Se eseguo soltanto la delibera dell’assemblea sono al riparo?
Solo se ti sei limitato a trasmettere una decisione già completa, senza scegliere l’impresa, chiamarla o organizzare l’intervento. È una condizione rara: la sentenza 18169/2025 ha condannato un’amministratrice che pure agiva su delibera, perché la scelta e la convocazione dell’operaio erano sue. Basta un gesto di autonomia per perdere il riparo.
Cambia qualcosa se è un piccolo intervento o un cantiere vero?
Cambia il regime, non l’esposizione. Per la manutenzione ordinaria vale l’articolo 26 (verifica dell’idoneità, informazione, coordinamento); per i cantieri edili veri — ponteggi, facciate, lavori in quota — scatta il Titolo IV, con nomina dei coordinatori e notifica preliminare. In entrambi i casi il committente sei tu.
È solo una responsabilità penale?
No. C’è il penale, che è personale e non si delega, e c’è il civile: il risarcimento del danno, che l’amministratore paga in solido con il condominio. Sono due piani distinti che possono colpire insieme.
Posso scaricare tutto sull’impresa che esegue i lavori?
No. La posizione di garanzia del committente è autonoma e si aggiunge a quella dell’impresa, non la sostituisce. Anche se l’esecutore ha le sue colpe, resta in capo a te l’obbligo — a monte — di aver verificato che fosse idoneo.
Un tecnico esterno o una delega mi mettono al sicuro?
Alleggeriscono la parte esecutiva, non l’obbligo di vigilanza. La Cassazione, anche nel 2025, ha ribadito che affidarsi ai tecnici non esonera l’amministratore dalla culpa in vigilando: deve comunque assicurarsi che i controlli siano fatti.
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Fonti
5. Cass. pen., Sez. III, n. 42347/2013 — posizione di garanzia ex art. 26 in presenza di ruolo attivo nell’organizzazione dei lavori
TUTELA Osservatorio propone analisi di scenario in registro condizionale: legge i segnali deboli del presente per ipotizzarne gli effetti sistemici, senza pretesa profetica. Il contenuto non costituisce consulenza legale. I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono aggiornati a giugno 2026.
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LA SERIE · L’APPALTO INVISIBILE
1. Padroni per legge — il fenomeno: l’amministratore committente inconsapevole
2. In fondo alla catena — la giurisprudenza che risale verso l’amministratore (questo articolo)
3. La selezione del cortile — lo scenario: compliance come filtro di mercato
