In sintesi: Con 850.000 euro di investimento, Torino potenzia la videosorveglianza urbana con telecamere OCR collegate al Ministero dell’Interno e nuovi impianti nei quartieri più critici. Una notizia che riguarda da vicino anche gli amministratori di condominio: perché quando la sicurezza pubblica accelera, il rischio è che quella privata — condominiale — finisca per operare fuori dalle regole. Ecco tutto quello che serve sapere.
La mattina del 21 aprile: due delibere che cambiano la mappa della sicurezza torinese
Era una mattina di metà aprile quando la giunta comunale di Torino ha approvato, quasi in silenzio, due delibere destinate a cambiare il modo in cui le forze dell’ordine controllano le strade della città. L’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda le ha presentate come il compimento di un impegno preso nel 2023, quando la Città aveva firmato il Patto per la Sicurezza Urbana insieme alla Prefettura e alla Regione Piemonte. Quel giorno, però, nessuno aveva ancora chiaro quanto quelle telecamere sarebbero diventate intelligenti.
Il primo provvedimento vale 600.000 euro ed è il più innovativo: connette le telecamere OCR (Optical Character Recognition) già presenti nel circuito cittadino al server centrale del Ministero dell’Interno. Da oggi, ogni volta che un veicolo con targa segnalata nelle banche dati delle forze dell’ordine — auto rubate, intestate a ricercati, soggette a fermi — transita davanti a una di quelle telecamere, scatta un allarme automatico. Non serve più che un agente riconosca la targa a occhio nudo: è il sistema a farlo, in tempo reale.
Il secondo provvedimento porta altri 250.000 euro, questa volta finanziati direttamente dal Ministero dell’Interno, e punta ai quartieri storicamente più esposti alla microcriminalità: Barriera di Milano, San Salvario e l’area di piazza Bengasi. Qui verranno installate nuove telecamere ad alta definizione, affidate alla società 5T, progettate per ampliare il campo visivo e predisposte per integrare in futuro algoritmi di analisi comportamentale delle immagini.
Il risultato è un salto di qualità nella sorveglianza urbana torinese. Ma questa evoluzione tecnologica solleva una domanda che molti amministratori di condominio faticano ancora a porsi: se la città si attrezza così, cosa possono fare — e cosa devono evitare — gli impianti privati nei cortili e negli androni degli edifici?
Il paradosso delle telecamere condominiali: più diffuse, più a rischio
Negli ultimi anni le telecamere nei condomini italiani sono diventate quasi la norma. Chi vive in un palazzo di medie dimensioni ha buone probabilità di trovarne almeno una all’ingresso, una nel parcheggio sotterraneo, magari una sull’ascensore. La sensazione di sicurezza che trasmettono è reale. I problemi legali che possono generare, però, lo sono altrettanto.
Il nodo è che l’installazione di un impianto di videosorveglianza nelle aree comuni di un edificio non è una decisione che l’amministratore può prendere da solo, né una semplice questione tecnica da delegare all’impiantista di fiducia. È un trattamento di dati personali a tutti gli effetti, regolato dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e da una serie di norme nazionali che, se ignorate, espongono il condominio — e l’amministratore in prima persona — a sanzioni anche pesanti.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali lo ripete da anni, ma i casi di impianti non conformi continuano ad aumentare. Nel solo biennio 2023-2024 le segnalazioni ricevute dall’Autorità su sistemi condominiali irregolari hanno superato le 800 unità.
Prima regola: senza delibera, nessuna telecamera
La storia comincia sempre nello stesso posto: l’assemblea condominiale. La Legge n. 220/2012, che ha riformato in profondità il diritto condominiale, ha introdotto nel Codice civile l’art. 1122-ter: nessun sistema di videosorveglianza può essere installato nelle parti comuni senza una delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
Non è una formalità. È la condizione che rende lecito il trattamento dei dati personali dei condomini e di chiunque transiti nelle aree riprese.
Un caso diventato emblematico è quello documentato nel Provvedimento del Garante del 26 ottobre 2023 (doc. web n. 9960920). Un amministratore aveva installato due telecamere esterne senza convocare l’assemblea, inviando ai condomini una semplice email di comunicazione. Il Garante ha accertato la violazione degli articoli 5 e 6 del GDPR: la notifica via mail non costituisce una base giuridica valida per il trattamento. L’impianto era tecnicamente funzionante, ma giuridicamente illecito fin dal primo giorno.
La morale è semplice: prima si convoca l’assemblea, si delibera, si documenta tutto. Solo dopo si chiama l’impiantista.
Il GDPR non è negoziabile: i cinque principi che ogni amministratore deve conoscere
Ottenuta la delibera, l’impianto entra nel perimetro del GDPR e deve rispettarne i principi fondamentali. Non sono raccomandazioni: sono obblighi.
Liceità e trasparenza. Il trattamento deve avere una base giuridica chiara — tipicamente il legittimo interesse alla sicurezza dell’edificio — e deve essere comunicato apertamente a tutti coloro che vengono ripresi. Nessuna telecamera nascosta, nessuna registrazione silenziosa.
Limitazione delle finalità. Le immagini raccolte servono per la sicurezza delle parti comuni, e solo per quello. Non possono essere usate per sorvegliare i comportamenti dei condomini, per risolvere liti condominiali o per qualsiasi altra finalità non dichiarata nella delibera.
Minimizzazione dei dati. Le telecamere devono riprendere il minimo indispensabile. Inquadrare l’appartamento del vicino, il giardino privato di qualcuno o la strada pubblica in modo sistematico non è proporzionato alla finalità dichiarata. È una violazione.
Limitazione della conservazione. Le registrazioni non possono restare nei server per sempre. Il Garante indica in 7 giorni il termine massimo congruo per i condomini. Molti provvedimenti del 2024 hanno precisato che il termine ordinario è di 24-48 ore, estendibile fino a una settimana solo per edifici di grandi dimensioni o in zone ad alto rischio documentato.
Integrità e riservatezza. I filmati devono essere protetti. Solo le persone designate possono accedervi, solo per le finalità previste, e ogni accesso deve essere tracciato in un registro.
Il cartello: piccolo oggetto, grande responsabilità
Se c’è un dettaglio che il Garante non perdona è l’assenza — o l’incompletezza — della segnaletica. L’art. 13 del GDPR impone che chiunque si avvicini a un’area videosorvegliata venga informato prima di entrarvi. Un adesivo generico con l’immagine di una telecamera non basta.
Il cartello deve riportare: il nome e i recapiti del titolare del trattamento (il condominio, nella persona dell’amministratore pro tempore), le finalità della sorveglianza, i tempi di conservazione delle immagini e i diritti degli interessati con le modalità per esercitarli.
Il Provvedimento del Garante del 23 ottobre 2025 (doc. web n. 10210749) ha dichiarato non conforme un impianto il cui cartello era presente ma non riportava l’identità del titolare del trattamento. Un dettaglio apparentemente minore, che ha determinato la violazione dell’art. 13 del Regolamento. La segnaletica, in altre parole, non è un accessorio decorativo: è parte integrante della conformità dell’impianto.
Quando il condomino installa da solo: un campo minato
C’è un caso ancora più frequente e più rischioso di quello dell’impianto condominiale collettivo: il singolo condomino che, stufo di aspettare una delibera che non arriva, installa per conto proprio una o più telecamere puntate sull’ingresso, sul pianerottolo o sul cortile.
La legge è chiara: se le riprese si limitano agli spazi di esclusiva proprietà privata — l’interno dell’appartamento, il proprio box auto — il GDPR non si applica, perché il trattamento rientra nell’eccezione per uso “esclusivamente personale o domestico” prevista dall’art. 2 del Regolamento. Ma non appena l’angolo di ripresa tocca anche solo parzialmente un’area comune — il pianerottolo, le scale, il cortile — il condomino diventa titolare del trattamento a tutti gli effetti, con tutti gli obblighi che ne derivano.
Il Provvedimento del Garante del 23 ottobre 2025 riguarda proprio questa situazione: quattro telecamere installate da un condomino che riprendevano le aree comuni e la pubblica via, senza autorizzazione assembleare e senza adeguata informativa. Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento e irrogato una sanzione. Non è un caso isolato.
Per l’amministratore, questa situazione crea un obbligo di intervento. Chi riceve segnalazioni da parte di altri condomini riguardo a telecamere installate autonomamente deve valutare se agire formalmente, chiedendo la regolarizzazione o la rimozione dell’impianto non conforme. Ignorare la segnalazione non è un’opzione prudente.
Chi può vedere le immagini — e chi no
È la domanda più frequente che arriva sui tavoli degli amministratori: “Ho subito un furto nel garage, posso vedere le registrazioni delle telecamere del condominio?”
La risposta è più articolata di quanto si pensi. Un condomino ha diritto di accedere ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR, ma non può pretendere di visionare filmati in cui compaiono altri soggetti. Le registrazioni delle aree comuni ritraggono inevitabilmente più persone, e mostrarle significherebbe violare la privacy di tutti gli altri.
In presenza di un danno documentato — un furto, un atto vandalico — il condominio può valutare, caso per caso e previa ponderazione degli interessi in gioco, di fornire copia di filmati in cui sia identificabile il presunto responsabile. È una facoltà, non un obbligo, e la decisione va documentata e motivata. Le richieste di accesso devono comunque ricevere una risposta formale entro 30 giorni dalla ricezione.
La DPIA: quando l’impianto è “ad alto rischio”
Non tutti gli impianti condominiali sono uguali. Per sistemi che utilizzano tecnologie avanzate — riconoscimento automatico delle targhe, analisi comportamentale, monitoraggio sistematico di aree ad alta frequentazione — il GDPR prevede un passaggio obbligatorio prima dell’avvio: la Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), disciplinata dall’art. 35 del Regolamento.
La DPIA non è un documento burocratico fine a se stesso. È un’analisi che obbliga il titolare del trattamento a ragionare sui rischi del sistema adottato e a documentare le misure messe in campo per ridurli. Per un condominio che stia valutando tecnologie simili a quelle introdotte dal Comune di Torino — telecamere intelligenti predisposte per algoritmi di analisi — la DPIA diventa uno strumento di tutela, prima ancora che un obbligo.
Sicurezza pubblica e privata: il confine da non attraversare
C’è una tentazione che potrebbe crescere nei condomini torinesi dei quartieri più sorvegliati: sfruttare la nuova infrastruttura pubblica, magari connettendo in qualche modo le proprie telecamere al sistema cittadino, o allargando l’angolo di ripresa per “aiutare” le forze dell’ordine.
È una tentazione da resistere con fermezza. Le telecamere condominiali private non possono essere integrate sistematicamente nella rete di sorveglianza pubblica, né cedere in modo preventivo e continuativo le proprie immagini alle forze dell’ordine. Questo richiederebbe una base giuridica specifica, una delibera dedicata, probabilmente una DPIA, e comunque una valutazione caso per caso con il supporto di un esperto in protezione dei dati.
Ciò che invece è lecito — e doveroso — è la collaborazione occasionale con le forze dell’ordine nell’ambito di indagini specifiche, su richiesta formale e attraverso i canali previsti dall’ordinamento. In quel caso l’amministratore deve collaborare, documentando la trasmissione delle immagini e annotando l’accesso nel registro.
Cosa rischia chi non rispetta le regole
Le sanzioni per la videosorveglianza condominiale non conforme si articolano su tre livelli, e nessuno dei tre è trascurabile.
Il Garante Privacy può irrogare sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo per le violazioni più gravi. In ambito condominiale gli importi effettivi sono stati finora inferiori, ma si aggiungono sempre l’obbligo di adeguamento o rimozione dell’impianto e il danno reputazionale per l’amministratore coinvolto.
Sul piano civile, un condomino che abbia subito una violazione della propria privacy può agire in giudizio per il risarcimento del danno. Se la gestione dell’impianto è stata negligente, l’amministratore può essere chiamato a rispondere in proprio.
Sul piano penale, l’art. 615-bis del Codice penale sanziona le interferenze illecite nella vita privata. Chi installa telecamere che riprendono spazi privati altrui — o aree comuni senza autorizzazione — rischia una condanna che può includere pene detentive nei casi più gravi.
Checklist operativa per gli amministratori
Prima di installare o aggiornare qualsiasi impianto di videosorveglianza nelle aree comuni, ogni amministratore dovrebbe verificare questi passaggi:
- Convocare l’assemblea con la proposta all’ordine del giorno, allegando documentazione tecnica e bozza di informativa privacy.
- Ottenere la delibera con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. — presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.
- Redigere l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 GDPR: titolare, finalità, tempi di conservazione, diritti degli interessati.
- Installare la segnaletica completa prima dell’entrata in funzione dell’impianto.
- Verificare che l’angolo di ripresa copra solo le aree comuni strettamente necessarie.
- Impostare la cancellazione automatica delle registrazioni entro 7 giorni (o meno, se non vi sono esigenze specifiche documentate).
- Designare formalmente i soggetti autorizzati ad accedere alle immagini e attivare il registro degli accessi.
- Valutare la necessità di una DPIA per impianti con tecnologie avanzate.
- Stipulare l’accordo ex art. 28 GDPR se la gestione tecnica è affidata a una società esterna.
- Aggiornare il registro delle attività di trattamento del condominio.
FAQ — Le domande più frequenti degli amministratori
Un amministratore può installare telecamere senza delibera in caso di urgenza?
No, in nessun caso. La delibera assembleare non è una formalità derogabile in emergenza: è la condizione che rende lecito il trattamento dei dati personali. Anche di fronte a furti ripetuti o atti vandalici urgenti, l’amministratore non ha il potere di installare autonomamente telecamere nelle aree comuni. Può convocare un’assemblea straordinaria in tempi brevissimi, ma non può prescindere dal voto dei condomini. Il Garante ha sanzionato casi in cui l’installazione era avvenuta senza delibera anche quando sembrava giustificata dall’urgenza.
Per quanti giorni possono essere conservate le registrazioni delle telecamere condominiali?
Il Garante indica in 7 giorni il termine massimo congruo in ambito condominiale. Alcuni provvedimenti del 2024 hanno precisato che il termine ordinario è di 24-48 ore, estendibile fino a una settimana solo per edifici di grandi dimensioni o in aree a rischio documentato. Conservare le immagini oltre questo limite senza motivazione scritta espone il condominio a sanzioni amministrative.
Un condomino può pretendere di vedere i filmati delle telecamere comuni?
Può presentare una richiesta di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR, ma non ha il diritto di visionare immagini in cui compaiono altri soggetti. Il condominio deve rispondere alla richiesta entro 30 giorni. La trasmissione di filmati in cui compaiono altri condomini è consentita solo in casi eccezionali e documentati, non come regola.
Le telecamere condominiali possono riprendere la strada pubblica?
Solo in modo marginale e strumentale alla finalità di sicurezza dell’edificio. Se inquadrare parzialmente la via pubblica è necessario per sorvegliare l’ingresso dell’edificio, può essere tollerato. Non è invece consentito riprendere la strada come obiettivo primario o effettuare sorveglianza sistematica del traffico pedonale e veicolare. Il Garante ha sanzionato più casi in cui le telecamere condominiali coprivano aree pubbliche in modo sproporzionato.
Cosa rischia un condomino che installa da solo telecamere sulle aree comuni?
Rischia una sanzione amministrativa del Garante (fino a 20 milioni di euro in teoria, importi più contenuti nella pratica condominiale), un’azione civile per risarcimento del danno da parte degli altri condomini, e in casi gravi una responsabilità penale ai sensi dell’art. 615-bis del Codice penale. L’amministratore ha il dovere di intervenire formalmente quando riceve segnalazioni di impianti abusivi installati da singoli condomini.
Il condominio deve nominare un DPO (Responsabile della Protezione dei Dati)?
In linea generale no: i condomini non rientrano nelle categorie per cui la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati è obbligatoria per legge (art. 37 GDPR). Tuttavia, per edifici di grandi dimensioni con impianti tecnologicamente avanzati, la nomina volontaria di un DPO o di un consulente privacy è una scelta prudente che può ridurre significativamente il rischio di sanzioni.
Riferimenti normativi e fonti istituzionali
Normattiva — Art. 1122-ter Codice civile: www.normattiva.it — Videosorveglianza nelle parti comuni
Normattiva — Legge n. 220/2012: www.normattiva.it — Riforma del condominio
Garante Privacy — FAQ Videosorveglianza: garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza
Garante Privacy — Temi Videosorveglianza: garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza
Garante Privacy — Provvedimento 26 ottobre 2023, doc. web n. 9960920: garanteprivacy.it/docweb/9960920
Garante Privacy — Provvedimento 23 ottobre 2025, doc. web n. 10210749: garanteprivacy.it/docweb/10210749
EUR-Lex — Regolamento UE 2016/679 (GDPR): eur-lex.europa.eu
EDPB — Linee guida 3/2019 dispositivi video: edpb.europa.eu
Articolo redatto dalla redazione di TUTELA Condomini. Le informazioni contenute hanno carattere giornalistico e informativo generale. Per valutazioni specifiche relative al proprio edificio, si raccomanda di consultare un professionista abilitato in materia di protezione dei dati e diritto condominiale.
