Il disegno di legge presentato da RE-COND introduce un elenco pubblico nazionale. Senza iscrizione non sarà possibile esercitare la professione
ROMA — È stato presentato nell’aprile 2025 a Roma il disegno di legge promosso dalla rete RE-COND che prevede l’istituzione del RUNAC, il Registro Unico Nazionale degli Amministratori di Condominio. La proposta introduce l’obbligo di iscrizione a un registro pubblico per poter esercitare la professione, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza e controlli nel settore.
Il provvedimento non è ancora in vigore e dovrà affrontare l’iter parlamentare nei prossimi mesi. Se approvato, il registro diventerebbe operativo entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.
Cos’è il RUNAC e quali dati saranno consultabili
Il RUNAC sarebbe istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e configurato come banca dati pubblica accessibile gratuitamente online.
Tra le informazioni consultabili:
- formazione professionale
- aggiornamento annuale
- polizza di responsabilità civile
- eventuali provvedimenti disciplinari
L’obiettivo dichiarato è consentire a condòmini, proprietari e acquirenti di verificare i requisiti degli amministratori in modo diretto.
Responsabilità dell’amministratore: civile e penale
L’amministratore di condominio non risponde solo di fronte all’assemblea. In base all’art. 40 del Codice penale, chi ha l’obbligo giuridico di impedire un evento e non lo impedisce risponde come se lo avesse causato. Questo principio si applica all’amministratore in materia di:
- sicurezza degli impianti elettrici e antincendio
- manutenzione degli ascensori
- gestione dell’amianto
- tutela dei lavoratori durante le manutenzioni
- obblighi fiscali e tributari del condominio
Con il RUNAC, la mancata iscrizione o la sospensione dal registro aggiunge un ulteriore elemento di esposizione: l’amministratore che esercita senza essere iscritto opera in violazione di legge, con conseguenze che si estendono anche alla responsabilità civile verso i condòmini.
Cosa prevede il disegno di legge: i punti chiave
| Aspetto | Cosa prevede il RUNAC | Conseguenza per l’amministratore |
| Iscrizione | Obbligatoria, tramite associazione di categoria aderente alla L. 4/2013 | Senza iscrizione: divieto di esercizio |
| Aggiornamento | 20 crediti formativi annui obbligatori (CFP) | Mancato aggiornamento: sospensione fino a 6 mesi |
| Dati visibili | Formazione, polizza RC, provvedimenti disciplinari, associazione | Trasparenza totale verso i condòmini |
| Costo per l’amministratore | Contributo annuo compreso nella quota associativa | Nessun onere aggiuntivo per i cittadini |
| Transitorio | 18 mesi per iscriversi dall’operatività del registro | Tempo sufficiente per adeguarsi senza interruzioni |
La formazione obbligatoria: cosa cambia con il RUNAC
Il disegno di legge modifica il D.M. 140/2014 portando la formazione iniziale a 100 ore minime, con esercitazioni pratiche obbligatorie. Le materie comprendono diritto condominiale, contabilità, sicurezza degli edifici, normativa antincendio, gestione della morosità, protezione dei dati personali e strumenti digitali.
L’aggiornamento annuale richiede almeno 20 crediti formativi (CFP) senza esame finale. Chi non li matura entro l’anno viene sospeso dal registro e decade automaticamente dagli incarichi in corso fino all’adempimento, con un termine massimo di sei mesi.
| Situazione | Prima del RUNAC | Dopo il RUNAC |
| Verifica requisiti dell’amministratore | Impossibile per i condòmini | Consultazione online gratuita |
| Mancato aggiornamento formativo | Nessuna conseguenza diretta | Sospensione dal registro + decadenza mandati |
| Abusivismo | Difficilmente rilevabile | Esercizio senza iscrizione = violazione di legge |
| Provvedimenti disciplinari | Non pubblici | Annotati nel registro in forma sintetica |
Cosa deve fare l’amministratore oggi
Il RUNAC non è ancora legge: il testo avvierà l’iter parlamentare nei prossimi mesi e il registro diventerà operativo entro 12 mesi dall’entrata in vigore. Gli amministratori già in esercizio avranno ulteriori 18 mesi per iscriversi. Ma prepararsi ora significa tre cose concrete:
- Verificare di essere iscritto a un’associazione di categoria riconosciuta ai sensi della L. 4/2013, che sarà il canale obbligatorio di iscrizione al RUNAC
- Controllare la regolarità della propria posizione formativa (corsi, attestati, crediti annuali)
- Verificare l’attivazione e la validità della polizza RC professionale, che sarà un dato pubblico nel registro
Il costo di non adeguarsi non è solo burocratico. Un amministratore che al momento dell’entrata in vigore non rispetta i requisiti perde i mandati in corso. Per un professionista con 20-30 condomini in gestione, l’impatto economico è immediato e significativo.
FAQ — Domande frequenti sul RUNAC
Il RUNAC è già in vigore?
No. Il RUNAC è attualmente un disegno di legge presentato dalla rete RE-COND. L’iter parlamentare inizierà nei prossimi mesi. Il registro diventerà operativo entro 12 mesi dall’approvazione definitiva della legge.
Chi non è iscritto al RUNAC può continuare a lavorare?
No. Una volta operativo il registro, l’iscrizione sarà obbligatoria per esercitare. Chi non è iscritto non potrà accettare nuovi mandati né mantenere quelli in corso. È previsto un periodo transitorio di 18 mesi per gli amministratori già in esercizio.
Come ci si iscrive al RUNAC?
L’iscrizione avviene esclusivamente tramite un’associazione professionale di amministratori di condominio iscritta all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della L. 4/2013. L’associazione verifica i requisiti e trasmette i dati al registro.
Cos’è l’art. 71-bis delle disposizioni attuative del Codice civile?
L’art. 71-bis è la norma introdotta dalla legge 220/2012 che stabilisce i requisiti minimi per fare l’amministratore di condominio: titolo di studio, onorabilità, assenza di condanne e formazione obbligatoria. Il RUNAC rende questi requisiti verificabili pubblicamente, senza modificarli.
Quanto costa l’iscrizione al RUNAC per l’amministratore?
Il contributo è compreso nella quota associativa annuale. Non sono previsti oneri aggiuntivi per i cittadini. I costi di gestione del registro sono coperti interamente dai contributi versati dagli amministratori iscritti.
