Il Garante ammonisce un Comune per aver riusato i filmati di sicurezza urbana, e ricorda un principio che vale anche per le telecamere del condominio
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito un Comune che aveva usato i filmati delle telecamere di sicurezza urbana per ricostruire un incidente e contestare una multa stradale. Quelle immagini, ha chiarito l’Autorità, erano state raccolte per prevenire la criminalità e non potevano essere riusate per uno scopo diverso senza una base giuridica. È il principio del vincolo di finalità, e riguarda da vicino anche i condomìni.
Nei condomìni le telecamere sono sempre più diffuse e la tentazione di usarle «per tutto» è forte: controllare chi sbaglia a conferire i rifiuti, sorvegliare il portiere, dirimere una lite tra vicini. Il provvedimento ricorda che non si può: le immagini raccolte per la sicurezza restano vincolate a quella finalità.
Il principio: le immagini hanno uno scopo, e non si cambia
Il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che i dati personali — e le immagini lo sono — vanno raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, e non possono essere trattati in modo incompatibile con quegli scopi. È il principio di limitazione della finalità.
Nel caso esaminato, le telecamere di sicurezza urbana erano state autorizzate per prevenire e contrastare la criminalità diffusa. Usarle per accertare un’infrazione stradale, ha osservato il Garante, è una finalità diversa e ulteriore: possibile solo se una norma la prevede espressamente. Lo stesso ragionamento governa la videosorveglianza dei condomìni.
Il Garante ha ritenuto illecito anche l’invio del filmato alla Motorizzazione per l’eventuale revisione della patente, perché non previsto da alcuna norma di settore. Il messaggio è chiaro: l’utilità pratica di un’immagine non basta a renderne lecito un uso estraneo allo scopo originario. Vale per i Comuni e vale, identico, per chi gestisce un impianto condominiale.
Cosa può fare, e cosa no, la videosorveglianza condominiale
La videosorveglianza delle parti comuni si delibera in assemblea ai sensi dell’art. 1122-ter c.c., con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi. La sua finalità è una sola: tutelare la sicurezza delle persone e dei beni comuni. Da qui discendono limiti precisi.
• Sì: riprendere androni, cortili, garage e ingressi comuni per prevenire furti e atti vandalici.
• Sì: deliberare l’impianto in assemblea e affiggere i cartelli che informano della videosorveglianza.
• Sì: conservare le immagini per il tempo strettamente necessario e consegnarle all’autorità in caso di reato.
• No: usare le telecamere per controllare i comportamenti dei condòmini o per sorvegliare i dipendenti, come il portiere.
• No: riprendere le porte dei singoli appartamenti, la strada pubblica o le proprietà dei vicini.
• No: riutilizzare le immagini per scopi diversi dalla sicurezza in assenza di una base giuridica.
Quando le immagini si possono usare
Il divieto non è assoluto. Le registrazioni possono essere conservate e utilizzate quando emergono profili penalmente rilevanti: di fronte a un furto, a un’aggressione o a un danneggiamento, le immagini vanno messe a disposizione dell’autorità giudiziaria o di polizia. È la stessa eccezione che il Garante conferma per gli incidenti con risvolti penali.
Diverso è l’uso per fini estranei alla sicurezza — amministrativi, gestionali o privati — che resta precluso. La linea di confine è proprio questa: la sicurezza giustifica la ripresa e l’eventuale consegna alle autorità; ogni altro impiego richiede una base giuridica autonoma.
I rischi per il condominio e per l’amministratore
Un uso improprio delle telecamere espone a conseguenze concrete: un trattamento illecito dei dati può portare a segnalazioni e provvedimenti del Garante, oltre ad alimentare il contenzioso tra condòmini. L’amministratore, che gestisce il trattamento per conto del condominio, deve garantire che finalità, informativa, tempi di conservazione e accesso alle immagini siano conformi.
La regola pratica è semplice: installare l’impianto per la sicurezza, documentare la delibera e i cartelli informativi, limitare la conservazione e gli accessi e non cedere alla tentazione di usare le riprese «per altro». È la differenza tra un condominio tutelato e uno esposto a sanzioni.
Domande frequenti
Si possono usare le telecamere condominiali per controllare i condòmini?
No. L’impianto ha finalità di sicurezza: usarlo per sorvegliare i comportamenti dei condòmini o dei dipendenti è un trattamento incompatibile con lo scopo per cui le immagini sono raccolte.
Per quanto tempo si conservano le immagini?
Per il tempo strettamente necessario alla finalità di sicurezza, di norma poche ore o pochi giorni, salvo specifiche esigenze o una richiesta dell’autorità. Conservazioni prolungate e ingiustificate non sono ammesse.
Che maggioranza serve per installare la videosorveglianza?
La delibera assembleare richiede la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi, ai sensi dell’art. 1122-ter c.c.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono un parere legale riferito al caso concreto. Per la valutazione di una situazione specifica è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato. TUTELA Condomini è una testata giornalistica registrata e indipendente.
