Quando può essere chiamato in giudizio l’amministratore di condominio?

La recente sentenza del Tribunale di Avellino chiarisce i limiti e le prerogative dell’amministratore di condominio nelle controversie giudiziarie.

L’amministratore di condominio ha il potere di rappresentare il condominio in giudizio, ma fino a che punto si estende questa legittimazione? La sentenza n. 234 del 17 febbraio 2025 del Tribunale di Avellino fornisce una risposta chiara, ribadendo che la sua legittimazione passiva è illimitata quando si tratta di azioni relative alle parti comuni dell’edificio.

L’amministratore può sempre essere chiamato in giudizio?


Sì, la sua legittimazione passiva è generale ed estesa a ogni interesse condominiale. Questo significa che può essere convenuto in giudizio anche senza la partecipazione di tutti i condomini, come stabilito dall’art. 1131 c.c. e confermato dalla Cassazione in numerose pronunce. La sua presenza esclude la necessità di chiamare in causa tutti i proprietari, semplificando le controversie.

Quali sono i limiti della legittimazione dell’amministratore?


Dal lato attivo, l’amministratore può agire solo entro i limiti delle sue attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c., quindi per questioni legate alla gestione delle parti comuni e all’esecuzione delle delibere assembleari. Tuttavia, la sentenza conferma che dal lato passivo non ci sono limiti: può essere citato in giudizio per qualsiasi azione inerente le parti comuni del condominio.

Il creditore può agire contro l’amministratore per il recupero crediti?


Sì, l’amministratore ha il potere di opporsi a un decreto ingiuntivo o impugnare una sentenza senza bisogno di un’autorizzazione specifica dell’assemblea. Nel caso esaminato dal Tribunale di Avellino, il professionista creditore ha potuto agire direttamente per il pagamento delle sue spettanze, confermando la legittimità dell’azione monitoria.

L’amministratore risponde in prima persona per obbligazioni condominiali?


No, l’amministratore agisce in rappresentanza del condominio, quindi eventuali debiti e obblighi rimangono in capo ai singoli condomini pro-quota. Tuttavia, può essere chiamato in giudizio per questioni gestionali, anche se non risponde personalmente con il proprio patrimonio.

Quando l’amministratore deve informare l’assemblea?


L’art. 1131 comma 3 c.c. stabilisce che deve riferire all’assemblea in caso di controversie particolarmente rilevanti. Tuttavia, un’omessa informativa non inficia la sua legittimazione processuale, come chiarito dalla sentenza.

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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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