Pacchi e corrieri in condominio: il ruolo del portiere e chi risponde dei furti

Tra obblighi del portiere, pacchi lasciati nell’androne e furti sempre più frequenti: chi risponde delle consegne in condominio e quando

Con la crescita dell’e-commerce, i pacchi che arrivano in condominio sono ormai quotidiani, e altrettanto frequenti sono i dubbi: il portiere è obbligato a ritirarli? Di chi è la colpa se una consegna lasciata nell’androne sparisce? Le risposte non stanno nel codice civile, ma nel contratto del portierato e nelle regole sulla custodia. Ecco come orientarsi.

Il portiere e la posta: cosa dice (e non dice) la legge

Il punto di partenza sorprende: il codice civile non elenca i compiti del portiere. L’articolo 1117 del codice civile cita la portineria solo come parte comune dell’edificio, ma non disciplina le mansioni di chi vi lavora. A stabilire cosa il portiere deve fare è il contratto collettivo nazionale dei dipendenti dei proprietari di fabbricati, cioè il contratto del portierato. È lì che vanno cercati gli obblighi, non in una norma generale. E tutto ruota attorno a una distinzione netta tra posta ordinaria e posta straordinaria.

Pacchi ordinari e pacchi con firma: due regole diverse

La differenza decide tutto. Il contratto del portierato include tra i compiti del portiere il ritiro e lo smistamento della posta ordinaria, che comprende i pacchi, gli espressi e i plichi a mano, a prescindere dal corriere che li consegna. Per questi pacchi — quelli che non richiedono la firma del destinatario — il portiere è tenuto a riceverli, annotarli su un registro e segnalarne l’arrivo al condòmino.

Diverso è il caso della posta straordinaria: le raccomandate e i pacchi che richiedono la firma del destinatario non possono essere ritirati dal portiere, che non può firmare al posto di altri. Per questi serve una delega scritta del condòmino, di solito accompagnata da un compenso specifico e dall’annotazione su un registro. Senza delega, il corriere lascia un avviso di giacenza e tocca al destinatario recuperare il pacco.

Pacco rubato: la regola generale è che risponde il corriere

Qui sta il nodo più discusso. La regola di fondo è che, fino alla consegna, il rischio è del corriere. L’articolo 1683 del codice civile pone a carico del vettore l’obbligo di custodia della merce fino a quando non è consegnata al destinatario o a un suo delegato. Significa che, se il corriere lascia il pacco di propria iniziativa — nell’androne, vicino alle cassette, davanti alla porta — e questo viene rubato prima che il destinatario lo ritiri, a risponderne è il corriere, non il condominio. Il mittente, cioè la piattaforma di e-commerce, rimborsa il cliente e si rivale sul vettore. In questo scenario il condominio non ha alcun obbligo di custodia e non risponde del furto.

Quando, invece, può rispondere il condominio

L’eccezione scatta con la presa in carico. Se il portiere accetta formalmente il pacco, si crea un rapporto di custodia: da quel momento, se la consegna sparisce, il condominio può essere chiamato a rispondere del danno, agendo il portiere come suo dipendente. Il condominio potrà poi rivalersi sul lavoratore solo in caso di dolo o colpa grave. Lo stesso può valere quando è stato istituito un servizio interno di ritiro pacchi o un’area dedicata, oppure quando il furto è stato agevolato da una grave negligenza nella gestione delle parti comuni — per esempio il portone lasciato aperto o l’impianto di videosorveglianza non funzionante. In questi casi può venire in rilievo anche la responsabilità per fatto degli ausiliari prevista dall’articolo 1228 del codice civile. Resta fermo, però, che senza presa in carico né delega — pacco lasciato in una guardiola vuota o fuori dall’orario di servizio — il condominio non risponde.

Il furto in portineria è furto in abitazione

Sul piano penale, il luogo del furto cambia la gravità. La Corte di cassazione ha chiarito che rubare un pacco in portineria non è un furto semplice, ma furto in abitazione: la portineria è considerata una pertinenza della privata dimora, uno spazio collegato all’abitazione e destinato a servizi per chi vi abita. Lo stesso ragionamento può estendersi all’androne e ai garage. Quando invece il pacco è lasciato all’aperto e il corriere si allontana, si configura un furto aggravato per l’esposizione alla pubblica fede. La conseguenza pratica è semplice: conviene sempre sporgere denuncia, perché si tratta di un reato tutt’altro che lieve.

Il ruolo dell’amministratore e la sicurezza delle consegne

Sopra il portiere c’è l’amministratore. In quanto rappresentante del condominio, l’amministratore è il datore di lavoro del portiere e ne esercita il potere direttivo e disciplinare: deve impartire istruzioni chiare sulla gestione della posta, predisporre il registro delle consegne e, in caso di negligenza del dipendente, contestare l’infrazione. Sul fronte della prevenzione dei furti, l’amministratore non è custode dei beni dei singoli, ma ha il dovere di mantenere in sicurezza le parti comuni: portone, videocitofono ed eventuale impianto di videosorveglianza dell’androne, che — installato a norma, segnalato e nel rispetto della privacy — è anche un deterrente e uno strumento di prova. È utile sapere, infine, che il furto dei pacchi di norma non rientra nelle coperture della polizza condominiale.

Situazione Chi risponde Perché
Pacco lasciato nell’androne o in guardiola vuota (portiere assente) Il corriere, poi il mittente Consegna non perfezionata; nessuna custodia del condominio
Pacco preso formalmente in carico dal portiere Il condominio, tramite il portiere Nasce un obbligo di custodia; rivalsa sul portiere solo per dolo o colpa grave
Pacco con firma ritirato dal portiere su delega scritta Il portiere, nei limiti della delega Custodia assunta su autorizzazione del condòmino
Furto agevolato da portone aperto o telecamere non funzionanti Possibile concorso del condominio Grave negligenza nella sicurezza delle parti comuni (art. 1228 c.c.)

Schema orientativo; ogni caso va valutato in concreto.

Domande frequenti

Il portiere è obbligato a ritirare i pacchi dei condòmini?

Per la posta ordinaria sì: i pacchi che non richiedono firma rientrano tra i suoi compiti contrattuali, e deve riceverli e segnalarne l’arrivo. Per i pacchi che richiedono la firma del destinatario, invece, serve una delega scritta del condòmino; senza delega non è tenuto a ritirarli.

Chi paga se un pacco lasciato nell’androne viene rubato?

Di regola il corriere, perché fino alla consegna effettiva il rischio resta suo. Il condominio risponde solo se il portiere aveva preso in carico il pacco o se il furto è stato agevolato da una grave negligenza nella gestione delle parti comuni.

Il portiere può firmare una raccomandata al posto del condòmino?

No. La posta che richiede la firma del destinatario è corrispondenza straordinaria e il portiere non può firmarla per altri. Può ritirarla solo se il condòmino gli ha rilasciato una delega scritta, con annotazione su apposito registro.

Il furto di un pacco in portineria è un reato grave?

Sì. La Cassazione lo qualifica come furto in abitazione, più grave del furto semplice, perché la portineria è considerata pertinenza della privata dimora. Per questo è sempre opportuno sporgere denuncia.

L’assicurazione del condominio copre i pacchi rubati?

Di norma no: il furto dei pacchi destinati ai singoli non rientra tra le coperture tipiche della polizza condominiale. La richiesta di rimborso parte di solito dal mittente, che si rivale sul corriere.

In sintesi

Le consegne in condominio si reggono su un equilibrio semplice da ricordare: il portiere gestisce la posta ordinaria, serve una delega per quella con firma, e il rischio resta del corriere finché qualcuno non prende in carico il pacco. Conoscere questo confine evita contestazioni inutili e indica con chiarezza a chi rivolgersi quando qualcosa va storto. In un’epoca di consegne quotidiane, sapere chi risponde è la prima forma di tutela.

Avv. Raffaele Marascio

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono un parere legale riferito al caso concreto. Per la valutazione di una situazione specifica è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato. TUTELA Condomini è una testata giornalistica registrata e indipendente.

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

articoli correlati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SEGUICI SU

1,622FansMi piace
2,221FollowerSegui
 

potrebbero interessarti