Mentre a New York si discute la tutela delle persone con disabilità su base di uguaglianza, la normativa condominiale italiana impone regole precise per garantire l’accessibilità agli spazi comuni
Al Palazzo delle Nazioni Unite è in corso la 19a Conferenza degli Stati parte della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. L’evento internazionale ha l’obiettivo di esporre e promuovere le buone pratiche di inclusione sociale, scolastica e lavorativa attuate a livello globale, grazie all’impegno congiunto di famiglie, associazioni e delegazioni governative (tra cui quella italiana).
Parallelamente ai lavori dell’Onu, il dibattito pubblico è stato recentemente alimentato dalla decisione, resa nota sui canali social da due influencer americani, di ricorrere all’interruzione di gravidanza a seguito di una diagnosi prenatale di sindrome di Down. L’episodio ha riacceso il confronto tra il principio di autodeterminazione individuale e la tutela del diritto alla vita e alla non discriminazione delle persone con disabilità, richiamando l’articolo 10 della stessa Convenzione Onu, il quale riafferma il diritto alla vita connaturato a ogni persona umana su base di uguaglianza.
Se a livello internazionale il dibattito si concentra sui principi etici, filosofici e legislativi della disabilità, nella realtà quotidiana dei singoli Stati la tutela della persona si traduce in norme concrete per l’accessibilità. In Italia, questo si riflette direttamente anche nella disciplina del condominio, dove la garanzia di uguaglianza e inclusione si manifesta attraverso l’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali.
Quali sono le norme nazionali che regolano l’accessibilità negli edifici condominiali?
La normativa italiana tutela l’accessibilità attraverso la Legge n. 13/1989 e l’articolo 1120 del codice civile. La legislazione nazionale stabilisce che l’eliminazione delle barriere architettoniche (come l’installazione di un ascensore, di un servoscala o di una rampa di accesso) costituisce un principio di solidarietà condominiale volto a garantire la mobilità e la dignità delle persone con ridotte capacità motorie.
La giurisprudenza ha confermato che tali interventi non sono considerati innovazioni voluttuarie o superflue, bensì opere necessarie all’effettivo godimento del diritto alla casa e alla vita sociale, in linea con i principi costituzionali e internazionali di rimozione degli ostacoli che limitano l’uguaglianza dei cittadini.
Quali sono le maggioranze assembleari richieste per approvare le opere di abbattimento?
L’assemblea condominiale può approvare l’abbattimento delle barriere con la maggioranza semplificata. Ai sensi dell’articolo 1120, secondo comma, numero 1) del codice civile, le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere deliberate in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (333 millesimi).
Questo quorum agevolato è stato introdotto dal legislatore proprio per evitare che il dissenso della minoranza dei condòmini potesse bloccare interventi strutturali legati alla tutela di diritti fondamentali della persona.
Cosa succede se l’assemblea rifiuta di approvare i lavori richiesti dal disabile?
In caso di rifiuto o inerzia dell’assemblea, la persona con disabilità può installare le opere a proprie spese. Se il condominio non delibera l’intervento entro tre mesi dalla richiesta formale scritta, l’articolo 2 della Legge 13/1989 concede al portatore di handicap (o a chi ne esercita la tutela) il diritto di procedere autonomamente alla messa in opera di servoscale, rampe o strutture mobili e facilmente rimovibili a proprie ed esclusive spese.
Il diritto all’installazione unilaterale incontra solo i limiti previsti dall’articolo 1120, quarto comma, c.c.: le opere non devono pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato, né alterarne il decoro architettonico o rendere talune parti comuni inservibili all’uso anche di un solo condomino.
Per comprendere i diversi regimi applicabili alle opere di accessibilità in condominio, esamina questo quadro di sintesi:
Tabella dei criteri di approvazione e spesa per l’accessibilità condominiale
| Tipo di Intervento Richiesto | Quorum di Approvazione Assembleare | Ripartizione delle Spese | Limite Legale all’Esecuzione |
| Delibera condominiale agevolata | Maggioranza dei presenti e 1/3 dei millesimi | Divisa tra tutti i condòmini in base ai millesimi | Rispetto della stabilità e sicurezza del fabbricato |
| Installazione unilaterale (ex L. 13/89) | Nessuno (dopo 3 mesi di inerzia assembleare) | A carico esclusivo di chi esegue l’opera | Divieto di rendere inservibili le parti comuni |
| Ascensore ex novo in palazzo storico | Maggioranza dei presenti e 1/3 dei millesimi | Solo tra i condòmini che aderiscono alla spesa | Ammissibile anche se riduce lo spazio delle scale |
I condòmini contrari possono essere obbligati a pagare l’intervento?
Sì, se l’opera è deliberata dall’assemblea, la spesa grava su tutti i proprietari, compresi i dissenzienti. Quando l’intervento raggiunge la maggioranza prevista dalla legge, diventa un atto vincolante per l’intera compagine condominiale. I costi vengono ripartiti tra tutti i partecipanti in base alla tabella dei millesimi di proprietà.
I condòmini contrari non possono invocare l’esonero per innovazioni gravose previsto dall’articolo 1121 c.c., poiché l’abbattimento delle barriere è considerato dalla giurisprudenza un adeguamento obbligatorio dell’immobile alle funzioni sociali ed assistenziali richieste dall’ordinamento giuridico.
FAQ – Le domande più frequenti sull’accessibilità negli spazi comuni
L’installazione di una rampa può occupare i posti auto del cortile?
Sì, entro i limiti della tollerabilità, poiché il diritto alla mobilità e all’accesso all’abitazione da parte di una persona con disabilità è considerato sovraordinato rispetto al mero diritto al parcheggio nei posti auto comuni, purché non venga totalmente impedito l’accesso agli altri veicoli.
Chi non partecipa subito alla spesa dell’ascensore può usarlo in futuro?
Sì, i condòmini che non hanno partecipato alla spesa iniziale possono subentrare in qualunque momento, a condizione che versino la propria quota di spesa originaria aggiornata all’inflazione e rivalutata, partecipando da quel momento anche ai costi di manutenzione ordinaria.
La presenza effettiva di un disabile è obbligatoria per chiedere i lavori?
No, la Legge 13/1989 tutela l’accessibilità oggettiva dell’edificio. Di conseguenza, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche possono essere richiesti e approvati con le maggioranze semplificate anche se nel palazzo non risiede attualmente alcuna persona con disabilità accertata.
In pratica
Se all’interno del tuo condominio è necessario procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità a un residente, ecco i passaggi formali stabiliti dalla legge:
- Presenta una richiesta scritta formale: il condomino interessato deve inviare una PEC o una raccomandata all’amministratore, allegando un progetto di massima delle opere da realizzare (es. installazione di un servoscala) e richiedendo la convocazione dell’assemblea.
- Verifica lo svolgimento dell’assemblea: l’amministratore è tenuto a convocare la riunione entro 30 giorni dalla richiesta. In sede di voto, accertati del raggiungimento della maggioranza semplificata di un terzo dei millesimi ai sensi dell’Art. 1120 c.c.
- Procedi in autonomia dopo tre mesi: qualora l’assemblea neghi l’approvazione o la riunione non venga convocata entro tre mesi dalla richiesta originaria, il proprietario ha il diritto di avviare i lavori a proprie spese, affidando l’incarico a una ditta specializzata nel rispetto delle norme di sicurezza dell’edificio.
Fonti
Per consultare i testi della Convenzione internazionale e approfondire la normativa italiana sulle barriere architettoniche, visita i siti istituzionali:
- Il testo della Legge 13/1989 e l’articolo 1120 del codice civile sul portale ufficiale delle leggi Normattiva.
- I documenti e i rapporti della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità sul sito ufficiale delle Nazioni Unite.
- Le circolari esplicative e i programmi di finanziamento per l’accessibilità sul portale del [Ministero per le Disabilità](https:// www.disabilita.governo.it).
