Chi paga le spese legali se l’amministratore non comunica i morosi?

La Cassazione chiarisce: l’obbligo è personale dell’amministratore, e i costi del giudizio non ricadono sul condominio.

Un nuovo orientamento giurisprudenziale cambia lo scenario delle responsabilità nei rapporti tra amministratori di condominio e creditori.

È il condominio o l’amministratore a dover rispondere verso i creditori?

È l’amministratore, in proprio, a rispondere dell’omessa comunicazione dei condòmini morosi ai creditori. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1002/2025 – ripresa anche dal Tribunale di Como – segna un punto di svolta nell’interpretazione dell’art. 63 delle disposizioni attuative del Codice civile. Secondo la Corte, l’obbligo di comunicazione grava direttamente sull’amministratore e non sulla compagine condominiale, con una chiara ricaduta: le spese legali derivanti da tale omissione non possono essere attribuite al condominio. Questo significa che se un creditore chiede i nomi dei morosi e l’amministratore non risponde, sarà lui personalmente a subirne le conseguenze, sia sotto il profilo economico che legale. La ratio è proteggere i creditori senza gravare ingiustamente sui condòmini in regola.

L’amministratore può usare i fondi del condominio per difendersi in giudizio?

No, le spese processuali non possono essere addebitate ai condòmini. La pronuncia del Tribunale di Como del 5 marzo 2025 è netta: quando un creditore agisce contro il condominio per ottenere l’elenco dei morosi e non ottiene risposta, l’unico responsabile è l’amministratore. Non solo: anche le spese per la difesa legale non possono essere considerate spese comuni, poiché derivano da un comportamento omissivo dell’amministratore in violazione di un obbligo personale e diretto. In altre parole, il condominio, inteso come collettività di proprietari, non può essere chiamato a sostenere i costi derivanti da errori o negligenze gestionali dell’amministratore. Questo rafforza la distinzione tra responsabilità personale e responsabilità condominiale, con importanti riflessi in termini di gestione trasparente.

È obbligatoria la mediazione per queste controversie?

No, non si tratta di una controversia condominiale in senso stretto. Secondo la giurisprudenza, quando il creditore agisce per ottenere i dati dei morosi, non è necessario attivare preventivamente la procedura di mediazione obbligatoria. La materia non rientra nelle controversie “condominiali” in senso tecnico, ma riguarda un obbligo informativo personale dell’amministratore. Questa interpretazione consente di accelerare i tempi per la tutela dei diritti del creditore, evitando passaggi inutili e costosi, e rende più fluido il rapporto tra debito condominiale e creditori esterni. In definitiva, l’approccio adottato dalla Cassazione garantisce maggiore certezza del diritto e definisce con precisione i ruoli dei soggetti coinvolti.

L’amministratore può essere chiamato a rispondere per danni?

Sì, può rispondere anche per danni extracontrattuali verso il creditore. L’omissione nella comunicazione dei dati dei condòmini morosi può comportare una responsabilità civile diretta per danni in capo all’amministratore. Questa responsabilità non solo è distinta da quella contrattuale che ha nei confronti del condominio, ma rappresenta un’autonoma fonte di obbligazione nei confronti del creditore che subisce un pregiudizio per la mancata informazione. È quindi fondamentale, per chi svolge la funzione di amministratore, essere consapevole che una gestione omissiva o negligente può avere conseguenze pesanti anche a livello personale. Una maggiore professionalizzazione del ruolo e una conoscenza aggiornata della normativa vigente sono oggi requisiti imprescindibili per evitare rischi legali e patrimoniali.

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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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