Dopo l’aggressione a una portalettere a Catania, il nodo torna attuale: le cassette vanno collocate in luogo liberamente accessibile, e spetta all’amministratore renderle a norma.
Nei giorni scorsi una portalettere di Poste Italiane è stata aggredita mentre effettuava una consegna all’interno di un condominio in zona viale Ionio, a Catania. La lavoratrice è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Intervenuto sull’episodio, il sindacato UGL Comunicazioni — come riportato da CataniaToday il 18 giugno 2026 — ha sottolineato che i portalettere sono spesso costretti a entrare in condomini e proprietà private per raggiungere cassette postali che dovrebbero invece essere accessibili dalla strada.
Quel rilievo tocca un obbligo preciso e spesso ignorato in condominio: le cassette postali vanno collocate in un luogo liberamente accessibile al portalettere, di norma al limite della proprietà e non all’interno dell’edificio chiuso. Quando le cassette sono dietro un portone serrato, il portalettere è costretto a entrare nelle parti comuni — con i rischi che il caso di Catania ha reso evidenti. Mettere a norma la loro collocazione è un compito che ricade sull’amministratore.
La norma: dove devono stare le cassette postali
Le cassette postali devono essere collocate in un luogo liberamente accessibile al portalettere, al limite della proprietà. Lo stabilisce il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001), che agli articoli 45 e 46 disciplina forma, dimensioni e collocazione delle cassette per il recapito degli invii. Il principio è stato confermato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° ottobre 2008, che ne ha ripreso il contenuto.
La norma prevede che il recapito degli invii avvenga in cassette accessibili al portalettere, installate a spese del destinatario, e che negli edifici plurifamiliari le cassette siano raggruppate in un unico punto di accesso. La collocazione deve essere al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in un luogo liberamente accessibile, salvo accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione.
La finalità della norma è doppia: garantire la regolare consegna della corrispondenza ed evitare che il portalettere debba accedere a proprietà private chiuse. Quando le cassette sono interne a un edificio con portone serrato e senza custode, e i condòmini sono assenti durante le ore di consegna, la consegna diventa impossibile o costringe il portalettere a entrare in spazi privati.
Chi decide la collocazione delle cassette: assemblea e amministratore
La collocazione e l’eventuale spostamento delle cassette postali in un punto accessibile è una decisione che spetta all’assemblea condominiale. Il casellario postale, quando serve l’intero edificio, attiene alle parti comuni di cui all’art. 1117 c.c. La sua installazione o il suo spostamento rientra quindi tra le delibere dell’assemblea, da approvare con le maggioranze ordinarie dell’art. 1136 c.c.
L’amministratore ha il compito di portare la questione all’attenzione dell’assemblea quando la collocazione attuale non è conforme, predisponendo un preventivo per l’eventuale spostamento o sostituzione del casellario. È un atto che rientra tra i doveri di gestione e conservazione delle parti comuni previsti dall’art. 1130 c.c.
Se l’ufficio postale rileva che la collocazione delle cassette ostacola la consegna, può richiedere formalmente l’installazione di un casellario esterno conforme. In quel caso l’amministratore deve dare seguito alla richiesta, convocando l’assemblea per deliberare l’adeguamento. L’inerzia può tradursi in disservizi per i condòmini, che vedrebbero la corrispondenza giacente in ufficio postale.
La responsabilità del condominio verso chi accede alle parti comuni
Quando il portalettere è costretto a entrare nelle parti comuni perché le cassette non sono accessibili dall’esterno, si apre anche un profilo di responsabilità del condominio.
Il condominio è custode delle parti comuni ai sensi dell’art. 2051 c.c. e risponde dei danni che esse cagionano a terzi. La Corte di Cassazione ha affermato in modo costante che il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno (cfr. Cass. civ. n. 17983/2014; orientamento ribadito da Cass. civ., sez. III, ord. n. 24056 del 28 agosto 2025). Il custode si libera solo provando il caso fortuito.
Rendere le cassette accessibili dall’esterno non elimina ogni rischio, ma riduce le occasioni in cui soggetti estranei devono accedere alle parti comuni e con esse i potenziali profili di responsabilità. È una misura di prevenzione che si affianca alle altre — illuminazione, controllo degli accessi, eventuale videosorveglianza deliberata ai sensi dell’art. 1122-ter c.c.
Cosa deve fare l’amministratore: checklist operativa
Questa sequenza consente di verificare e mettere a norma la collocazione delle cassette postali:
• Verificare la collocazione attuale: controllare se le cassette sono raggiungibili dal portalettere senza accedere a portoni o cancelli chiusi. Se sono interne a uno spazio serrato, la collocazione non è conforme.
• Documentare i disservizi: raccogliere segnalazioni di mancata consegna o di giacenza ripetuta della corrispondenza, che sono il sintomo di una collocazione inadeguata.
• Predisporre un preventivo: richiedere a un fornitore una proposta per un casellario esterno conforme alla norma UNI EN 13724, da collocare al limite della proprietà o in un punto accessibile.
• Convocare l’assemblea: inserire all’ordine del giorno la delibera sullo spostamento o la sostituzione del casellario, con la ripartizione delle spese secondo i millesimi.
• Coordinarsi con l’ufficio postale: verificare con l’ufficio di distribuzione la posizione ottimale e gli eventuali accordi particolari ammessi dalla norma.
• Curare la manutenzione: una volta installate, mantenere le cassette in efficienza, con nominativi leggibili e serrature funzionanti, a tutela della privacy della corrispondenza.
Collocazione delle cassette: conforme o non conforme
La tabella distingue le situazioni più comuni rispetto all’obbligo di accessibilità:
| Collocazione conforme | Collocazione non conforme |
| Casellario al limite della proprietà, sulla pubblica via | Cassette dietro un portone o cancello sempre chiuso |
| Punto accessibile senza suonare o entrare in spazi privati | Cassette interne raggiungibili solo con accesso del condòmino |
| Cassette raggruppate in un unico punto di accesso | Cassette sparse o non identificabili con nome |
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