Ascensore  in condominio: si può pagare meno se non arriva al proprio piano?

Se l’impianto non serve completamente tutti i piani, si può chiedere una riduzione della spesa?

Quando in condominio si decide di installare un ascensore esterno, non mancano mai dubbi e discussioni in merito alla ripartizione delle spese. Ma cosa accade se, come nel caso raccontato da Carlo S., l’ascensore si ferma a un piano inferiore rispetto alla propria abitazione? È giusto pagare quanto gli altri, pur non potendo usufruire del servizio fino al proprio livello?

È possibile chiedere una riduzione delle spese se l’ascensore non arriva al proprio piano?

In linea generale, no. La giurisprudenza è chiara nel ritenere corretta la suddivisione delle spese d’installazione dell’ascensore secondo le tabelle millesimali, anche nel caso in cui l’ascensore non serva l’intero edificio in modo uniforme. Come chiarisce il commento alla sentenza, il fatto stesso di poter utilizzare l’ascensore anche solo in parte — ovvero fino al quarto piano, nel caso in cui si abiti al quinto — fa sì che l’impianto diventi di proprietà comune. Questo implica che anche chi non può raggiungere direttamente il proprio piano tramite ascensore partecipa comunque alla spesa in base alla propria quota millesimale.

Ma allora è giusto pagare quanto chi è servito pienamente?

Dal punto di vista della normativa, sì. Il principio alla base è che anche un’utilizzazione parziale comporta la partecipazione alle spese. In effetti, come sottolinea lo stesso Carlo, è comunque preferibile salire in ascensore fino al quarto piano e percorrere solo un piano a piedi, rispetto a dover affrontare tutte le rampe. Questo vantaggio, per quanto limitato, è sufficiente a giustificare l’inclusione del condomino nella suddivisione dei costi in base ai millesimi di proprietà. In definitiva, non conta quanto un condomino “utilizzi” il bene comune, ma se può potenzialmente trarne beneficio.

Le spese di gestione seguono la stessa logica delle spese di installazione?

Non proprio. Mentre l’installazione si ripartisce secondo i millesimi, le spese di manutenzione e gestione dell’ascensore seguono un criterio differente, disciplinato dall’art. 1124 del Codice Civile. In questo caso, si applica una divisione 50/50: metà in base ai millesimi, metà in base all’altezza del piano. È qui che entra in gioco il dato pratico: se l’ascensore non arriva al piano più alto, allora il condomino che vi risiede non può essere equiparato a chi gode del servizio fino alla propria porta di casa. Ne consegue che, nella gestione ordinaria dell’impianto, si può avere diritto a una riduzione proporzionale.

Quindi chi vive all’ultimo piano escluso dall’ascensore può risparmiare qualcosa?

Solo sulle spese di gestione. La giurisprudenza consolidata afferma che se un condomino abita a un piano che non viene raggiunto dall’ascensore, per le spese ordinarie ha diritto a vedersi calcolata una quota analoga a quella di chi abita all’ultimo piano effettivamente servito. Questo principio consente una distribuzione più equa dei costi di esercizio, considerando il beneficio effettivo tratto dal servizio. Tuttavia, per quanto riguarda l’installazione dell’ascensore, anche una fruizione parziale obbliga il condomino a partecipare interamente alla spesa secondo i suoi millesimi.

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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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