Nominativi dei Condòmini Morosi

Buongiorno Avvocato,

ho una domanda: ma la normativa sulla privacy consente all’amministratore di inserire nel consuntivo i nomi dei condòmini morosi. Mi sa dire se è permesso e, in caso affermativo, potremmo avere un riferimento normativo o qualche indicazione utile?

Ciao Guido,

Sì l’amministratore può comunicare anche tramite il consuntivo l’identità dei condòmini morosi.

La normativa di riferimento è da ricercarsi nell’articolo 1130 bis del codice civile il quale prevede che “I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese”.

Questo anche nel caso in cui i morosi non siano d’accordo. L’art. 6 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) infatti prevede che il trattamento dei dati personali è lecito anche senza il consenso dell’interessato ( in tal caso il condomino moroso), quando sia necessario per assicurare al titolare ( il condomino interessato all’identità dei morosi) un interesse tutelato dall’ordinamento, come in questo caso è la pretesa di pagamento delle spese da parte di tutti i condòmini.

Non è invece consentita la divulgazione circa l’identità dei morosi a soggetti estranei al condominio, salvo che si tratti di creditori, muniti di titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza.

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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