Videosorveglianza in condominio: cosa fare se gestita da una società di vigilanza?

Scopri quali accorgimenti adottare nel caso in cui le telecamere installate nel condominio che amministri siano visionate da un’impresa di sicurezza

Nell’ambito di uno stabile che amministri, l’assemblea ha deciso di installare un sistema di telecamere al fine di monitorare gli ingressi e vigilare su eventuali intrusioni negli spazi condominiali. Al fine di ottenere un monitoraggio costante dei filmati, si è deciso di affidare la gestione degli impianti ad una società che si occupa di sicurezza privata.

La domanda che ci poniamo oggi, parlando della videosorveglianza in condominio, è: come comportarsi se il sistema è affidato ad una società di vigilanza?

Società di vigilanza e videosorveglianza in condominio: serve la nomina a Responsabile della protezione dei dati personali?

, nel caso in cui la gestione del sistema di videosorveglianza condominiale sia affidato una società di vigilanza, è necessario che vi sia la nomina come Responsabile della protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 37 del GDPR infatti, perché la nomina del Responsabile della protezione dei dati sia obbligatoria, è necessario che il trattamento dei dati personali abbia le seguenti caratteristiche:

a) il trattamento sia effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.

In questo caso, rientreremmo nell’ambito di applicazione della lettera b): la società di vigilanza infatti nell’ambito della sua attività è chiamata ad effettuare un trattamento che, data la mole di soggetti a cui tale servizio è fornito, richiede un “monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala”.

Ma a chi spetta la nomina? E chi deve essere nominato?

Videosorveglianza in condominio gestita da soggetto esterno: a chi spetta la nomina?

Nel caso in cui la videosorveglianza condominiale sia gestita da un soggetto esterno, la nomina a Responsabile della protezione dei dati personali non spetterà al condominio.

Il condominio infatti si avvale di un servizio che viene fornito da un soggetto esterno in qualità di fornitore. Per tale ragione il condominio dovrà sì nominare la società come Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, in quanto soggetto delegato al trattamento da parte del Titolare (il condominio).

 Sarà poi la società di vigilanza a dover nominare un soggetto come Responsabile della protezione dei dati personali del trattamento da questa stessa effettuato tramite la videosorveglianza. L’articolo 37 del GDPR riconosce infatti questa prerogativa sia al Titolare, che allo stesso Responsabile del trattamento.

Il responsabile della protezione dei dati dovrà essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa in materia di protezione dei dati.

In base a quanto previsto dall’articolo 39 del GDPR, il Responsabile della protezione dei dati avrà il compito di informare e fornire consulenza all’amministratore condominiale e ai soggetti coinvolti nella gestione degli impianti di videosorveglianza sugli obblighi legali previsti dal regolamento europeo e dalle norme nazionali sulla protezione dei dati. Dovrà verificare che l’utilizzo delle telecamere avvenga nel rispetto delle normative, garantendo che siano adottate politiche interne adeguate, tra cui la formazione e la sensibilizzazione dei soggetti che gestiscono i dati raccolti, in particolare dunque i dipendenti della società. Inoltre, fornirà pareri sulla valutazione d’impatto per la videosorveglianza e ne controllerà lo svolgimento, assicurandosi che l’installazione e l’uso delle telecamere siano proporzionati e giustificati, collaborando infine con l’autorità di controllo e fungendo da punto di contatto per eventuali richieste o consultazioni in materia di trattamento dei dati derivanti dalla videosorveglianza.

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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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