Il TAR Basilicata chiarisce che le telecamere private devono rispettare la normativa sulla privacy, stabilendo i limiti di competenza tra enti locali e Garante della Privacy.
Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 38 del 15 gennaio 2025, ha affrontato il tema della videosorveglianza privata e della tutela della privacy, confermando la necessità che le telecamere installate dai privati rispettino la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il caso del ricorso e l’ordine di rimozione
La questione esaminata dal Tribunale riguardava, oltre alla contestazione di vari abusi edilizi, anche l’ordine di rimozione di una telecamera posizionata all’esterno della proprietà privata del ricorrente, con un angolo di ripresa che si estendeva oltre il confine della sua abitazione, includendo parte della pubblica via. Il provvedimento di rimozione era stato adottato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calvera sulla base di una segnalazione della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico comunale, con richiamo al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 477 del 12 ottobre 2023.
La posizione del TAR sul ricorso del privato
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal ricorrente nella parte relativa all’illegittimità dell’ordine di rimozione impartito dal Comune. In particolare, il Tribunale ha affermato che la mera installazione di una telecamera non può essere qualificata come un abuso edilizio, soggetto alle disposizioni del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). La competenza ad adottare provvedimenti in materia di videosorveglianza e tutela della privacy spetta esclusivamente al Garante per la protezione dei dati personali, non all’autorità comunale.
Le linee guida del Garante per la privacy
Tuttavia, il TAR ha confermato che l’installazione di telecamere deve avvenire nel rispetto delle linee guida del Garante della Privacy, che impongono limiti precisi per evitare la raccolta di immagini relative a spazi pubblici o di terzi. In particolare, le telecamere private devono avere un angolo di ripresa limitato alla sola area di pertinenza del proprietario e non possono riprendere la pubblica via, salvo specifiche situazioni di rischio effettivo e documentato (ad esempio, in presenza di denunce per minacce o furti).
Il principio di minimizzazione dei dati
La sentenza, quindi, ribadisce un principio ormai consolidato: la tutela della privacy nei contesti condominiali e urbani impone che gli impianti di videosorveglianza siano installati e utilizzati nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, evitando riprese non necessarie di aree pubbliche o di proprietà altrui. Il principio di minimizzazione, infatti, stabilito dall’art. 5 del GDPR, prevede che i titolari del trattamento dati non possano raccogliere più dati di quanti ne siano effettivamente necessari per la finalità del trattamento stesso. Nel caso di specie non vi era alcuna necessità per cui le telecamere potessero riprendere anche aree pubbliche, oltre alle pertinenze dell’abitazione del privato.
L’ente locale e la competenza del Garante per la privacy
L’eventuale violazione di tali principi non può essere però sanzionata dall’ente locale mediante ordini di rimozione, ma deve essere oggetto di valutazione da parte del Garante Privacy, con gli strumenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
In conclusione, la decisione del TAR Basilicata sottolinea l’importanza di una corretta applicazione della normativa sulla privacy in ambito condominiale e urbano, evitando che i Comuni adottino provvedimenti al di fuori della loro competenza e garantendo un bilanciamento tra la sicurezza privata e la tutela dei dati personali.
Se hai dubbi sull’installazione di telecamere nei condomini che amministri o sulla conformità delle tue soluzioni in termini di privacy, richiedi una consulenza gratuita con il nostro team di esperti. Evita sanzioni e proteggi i diritti dei condomini: agire con consapevolezza è la chiave per evitare rischi legali.
Contattaci subito per una consulenza personalizzata! Clicca su questo link per accedere alla consulenza: https://www.tutelacondomini.it/
