Videosorveglianza e casa vacanze:  possibile estendere il termine di conservazione immagini

Il Garante della privacy fissa in una settimana il termine massimo per la conservazione delle immagini delle telecamere in ambito condominiale. In determinati casi però questo termine può essere prolungato. Ma quando e in quali modalità?

Con l’implementazione delle tecnologie sono sempre di più i condomini che iniziano a dotarsi di sistemi di videosorveglianza. Come abbiamo già visto per l’installazione delle telecamere esistono delle regole e dei termini precisi da rispettare, che per quanto riguarda la conservazione delle immagini il Garante della Privacy fissa in 7 giorni. 

Vi sono casi in cui però è possibile estendere il termine di 7 giorni, adottando gli opportuni passaggi e rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali. 

Nelle righe che seguono approfondiremo questi aspetti.

Telecamere in condominio: quando estendere i tempi di conservazione?

In casi di necessità è possibile estendere il termine di 7 giorni stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali per la conservazione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Il GDPR si ispira al principio della minimizzazione, stabilito dall’articolo 5 paragrafo 1, lettera e), in base al quale i dati personali devono essere conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. 

Il limite di 7 giorni fissato dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) e dalle Faq del Garante  va nella direzione di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e la tutela della privacy. Lo stesso Garante nelle Faq precisa però che in casi di necessità tale termine possa essere prolungato, come ad esempio il caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso o in altri casi ancora. 

Videosorveglianza e seconde case: come estendere i tempi di conservazione

Uno dei casi in cui potrebbe essere necessario nei condomini con seconde case, dove le proprietà rimangono spesso vuote per lunghi periodi, i proprietari potrebbero richiedere tempi di conservazione più lunghi per garantire una maggiore sicurezza. Ma in casi come questi, come si possono estendere i tempi di conservazione delle immagini oltre i sette giorni? 

Per estendere i tempi di conservazione delle immagini oltre i sette giorni, è necessario rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. La procedura da seguire si articola in tre fasi principali, che si articolano nell’analisi dei rischi e della documentazione, nella formale richiesta al Garante e nell’eventuale valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). 

Nella prima fase l’amministratore di condominio deve redigere una dettagliata analisi dei rischi che giustifichi la necessità di una conservazione più lunga. Questo documento deve evidenziare:

  • Le specifiche esigenze di sicurezza: quali sono i rischi concreti a cui è esposto il condominio (es. furti, atti vandalici)?
  • L’insufficienza dei tempi standard: perché i sette giorni non sono sufficienti a garantire la sicurezza?
  • Le misure di sicurezza adottate: quali misure tecniche e organizzative sono state messe in atto per proteggere i dati personali?

Nella fase successiva l’analisi dei rischi, insieme alla richiesta di proroga dei tempi di conservazione, deve essere inviata al Garante. La richiesta deve essere chiara, completa e motivata, indicando il periodo di conservazione richiesto.

In molti casi poi, potrebbe essere necessario effettuare una DPIA per valutare l’impatto del trattamento esteso dei dati sulla privacy degli interessati. La DPIA andrà allegata alla richiesta inviata al Garante.

Conclusioni

La gestione dei sistemi di videosorveglianza in condominio è una materia complessa che richiede un’attenta valutazione dei rischi e una scrupolosa applicazione delle norme sulla protezione dei dati. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza del condominio senza compromettere la privacy degli individui.

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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