Un geometra che fa l’amministratore deve versare i contributi alla Cassa Geometri?

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenza n. 2297 del 4 novembre 2025) ha stabilito che l’amministratore di condominio iscritto all’albo dei geometri non è tenuto a versare i contributi alla Cassa Geometri se l’attività svolta non è riconducibile in modo necessario alla professione tecnica.

La vicenda giudiziaria

Una professionista, iscritta all’albo dei geometri, aveva ricevuto una cartella di pagamento per contributi previdenziali, oneri e sanzioni relativi agli anni 2014 e 2015.
Pur essendo rimasta formalmente iscritta all’albo, la geometra aveva esercitato esclusivamente l’attività di amministratore di condominio, con partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata INPS.

La Cassa Geometri aveva preteso il pagamento dei contributi, sostenendo che i redditi percepiti come amministratore derivassero da un’attività comunque collegata alle competenze del geometra. La professionista ha impugnato la cartella, contestando l’esistenza di un obbligo contributivo, in quanto l’attività svolta non richiedeva alcuna prestazione tecnica tipica della sua professione.

La decisione del Tribunale

Il giudice ha riconosciuto la fondatezza dell’opposizione e ha annullato la cartella. Ha ricordato che, in base allo Statuto e al Regolamento della Cassa Geometri, l’obbligo contributivo si applica solo a chi esercita effettivamente la libera professione di geometra, anche in modo non continuativo, salvo prova contraria da fornire secondo le modalità previste dalla Cassa.

Tuttavia, il Tribunale ha chiarito che la contribuzione deve essere proporzionata alla natura reale dell’attività svolta, e non può fondarsi soltanto sul fatto che il soggetto sia iscritto all’albo.
Non è sufficiente una generica “connessione intellettuale” tra l’attività di amministratore e quella del geometra, ma serve una connessione necessaria: in altre parole, l’attività deve essere tale da poter essere svolta solo da un geometra libero professionista o da richiedere conoscenze tecniche proprie della professione.

Nel caso esaminato, la professionista aveva documentato di aver cessato ogni attività di geometra e di aver svolto esclusivamente mansioni gestionali tipiche dell’amministratore di condominio. Pertanto, mancava quella connessione necessaria richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza per giustificare la contribuzione obbligatoria.

I riferimenti e i principi affermati

Il Tribunale ha richiamato le sentenze della Cassazione che distinguono nettamente tra redditi derivanti dall’attività tecnica del geometra e redditi provenienti da altre attività autonome, come l’amministrazione condominiale.
È stato ribadito che la Cassa Geometri può richiedere i contributi solo sui redditi strettamente connessi all’esercizio della professione, e non su proventi derivanti da attività estranee.

Le conclusioni

Il giudice ha quindi escluso l’obbligo contributivo nei confronti della Cassa Geometri, disponendo l’annullamento della cartella e compensando le spese di lite per la complessità della questione.

In sintesi, l’amministratore di condominio iscritto all’albo dei geometri non è tenuto a versare i contributi CIPAG se dimostra di non svolgere attività riconducibili alla professione tecnica.
L’iscrizione all’albo, da sola, non basta: è necessario un effettivo esercizio dell’attività di geometra o una connessione diretta tra i redditi prodotti e la professione.

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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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