Treni fermi l’11 giugno per lo sciopero delle sigle di base. E se a incrociare le braccia fosse l’amministratore di condominio?

Mentre il trasporto ferroviario si prepara a una giornata di disagi a causa della protesta confermata dai sindacati autonomi, sorge un parallelismo curioso: i professionisti che gestiscono i nostri palazzi possono astenersi collettivamente dal lavoro?

Nuova giornata di passione per i trasporti in Italia. È confermato per la giornata di giovedì 11 giugno lo sciopero nazionale del personale ferroviario, che minaccia di spaccare in due la circolazione dei treni su tutta la rete nazionale. L’agitazione, che prenderà il via alle ore 03:00 di notte di giovedì 11 giugno per concludersi alle ore 02:00 di venerdì 12 giugno, rischia di causare pesanti disagi, ritardi e cancellazioni per milioni di viaggiatori e pendolari.

La mobilitazione era stata inizialmente proclamata in modo unitario da tutte le principali sigle sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti) per protestare contro la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) di spacchettare in tre lotti distinti le future gare per l’affidamento dei servizi Intercity. Tuttavia, al termine di un tavolo negoziale presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, i sindacati confederali hanno deciso di sospendere l’agitazione, a seguito dell’impegno del ministero ad avviare un’interlocuzione con la Commissione Europea per valutare l’inserimento di un lotto unico nazionale, superando i vincoli dell’attuale decreto Pnrr.

Il blocco non è però sventato: le sigle sindacali di base (Cub Trasporti, Sgb, Cat e le assemblee dei lavoratori Pdb e Pdm) hanno confermato lo stop. La Cub guiderà la protesta per 23 ore contro quello che definisce lo “spacchettamento in ferrovia” e la demolizione del sistema Mercitalia.

Questo scenario di astensione collettiva per la tutela dei diritti di categoria apre una riflessione giuridica interessante su altre figure professionali che regolano la nostra vita quotidiana: cosa succederebbe se a scioperare fossero gli amministratori di condominio? Anche i gestori degli stabili possono incrociare le braccia per protestare contro riforme fiscali o normative edilizie opprimenti, oppure sono vincolati a garantire sempre il servizio?

La legge italiana stabilisce una netta distinzione tra la tutela del lavoratore e la natura del mandato condominiale.

Come funzionerà lo sciopero dei treni dell’11 giugno e quali sono le tutele per i passeggeri?

Nonostante lo sciopero sia confermato solo dalle sigle di base, i disagi per i viaggiatori restano probabili. Le aziende di trasporto hanno comunque l’obbligo di garantire le prestazioni minime indispensabili per tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini.

Per i treni locali e regionali gestiti da Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono attive le consuete fasce di garanzia feriali:

  • Mattina: dalle ore 06:00 alle ore 09:00;
  • Sera: dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

I convogli regionali viaggeranno regolarmente in questi orari e completeranno la corsa se l’arrivo a destinazione è previsto entro un’ora dallo scadere della fascia protetta. Per i treni a media e lunga percorrenza (Frecce, Intercity e la flotta privata Italo) non esistono fasce orarie fisse; i passeggeri sono invitati a consultare i siti ufficiali delle compagnie per verificare la lista dei treni garantiti o per riprogrammare il viaggio.

Il diritto di sciopero può essere esteso all’amministratore di condominio?

No, l’amministratore di condominio non può scioperare nel senso tecnico del termine. A differenza dei ferrovieri, che operano all’interno di un rapporto di lavoro dipendente, la natura giuridica che lega l’amministratore allo stabile è completamente diversa.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il rapporto tra l’amministratore e il condominio si configura come un contratto di mandato. L’amministratore è un mandatario, ovvero un soggetto delegato dall’assemblea a rappresentare i proprietari e a compiere determinati atti di gestione ordinaria e straordinaria. Di conseguenza, non trattandosi di un lavoratore dipendente, l’amministratore non può appellarsi all’articolo 40 della Costituzione per legittimare un’interruzione delle proprie attività.

Anche i lavoratori autonomi possono astenersi: perché l’amministratore fa eccezione?

La giurisprudenza riconosce il diritto di astensione collettiva anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti ad albi (come gli avvocati o i medici), purché l’azione sia concordata a livello di categoria e finalizzata alla tutela di un interesse collettivo. L’amministratore di condominio, tuttavia, presenta anomalie strutturali:

  1. Assenza di un albo professionale: pur operando con partita Iva e aderendo ad associazioni di categoria (come ANACI o ANAMMI), non appartiene a un ordine professionale regolamentato da un albo.
  2. Obbligo di diligenza del mandato: accettando l’incarico, assume l’obbligo legale di agire con la “diligenza del buon padre di famiglia” per tutelare i beni comuni e la sicurezza dello stabile. Un’astensione volontaria verrebbe considerata a tutti gli effetti come un inadempimento contrattuale.

Per comprendere le differenze di tutele e obblighi tra le categorie coinvolte nelle mobilitazioni di questi giorni, consulta lo schema sottostante:

Tabella comparativa: diritto di sciopero e conseguenze legali

Categoria Professionale Natura del Rapporto di Lavoro Può Scioperare? Conseguenze in caso di Astensione
Personale Ferroviario (Ferrovie, Trenord) Lavoro dipendente (pubblico/privato) Trattenuta in busta paga, nessun rischio di licenziamento se rispetta le fasce.
Liberi Professionisti (es. Avvocati) Lavoro autonomo con Albo/Ordine (Astensione) Rinvio delle udienze nel rispetto dei codici di autoregolamentazione di categoria.
Amministratore di Condominio Contratto di Mandato (Fiduciario) No Inadempimento contrattuale: rischio revoca immediata e richiesta danni.

Cosa rischia l’amministratore che decide di incrociare le braccia?

Se l’amministratore si rifiuta di svolgere i propri compiti invocando uno sciopero, rischia la revoca e la condanna al risarcimento. La legge non ammette che un edificio rimanga privo di gestione o che vengano sospesi servizi essenziali (come il pagamento dei fornitori di energia, la gestione dei guasti o la sicurezza degli impianti).

Qualora l’astensione causi un danno al condominio (ad esempio, il distacco della luce comune per mancato pagamento delle fatture o la mancata riparazione di un cornicione pericolante), l’assemblea può deliberare la revoca immediata per giusta causa. Inoltre, anche un singolo condòmino può ricorrere all’autorità giudiziaria per chiedere la revoca coatta del professionista per gravi irregolarità, oltre all’azione legale per ottenere il risarcimento del danno economico subito dal fabbricato.

FAQ – Domande frequenti sui diritti di sciopero e obblighi condominiali

Se i trasporti sono bloccati dallo sciopero, l’amministratore è giustificato se salta l’assemblea?

Sì, ma solo se si configura un caso di forza maggiore. Se l’amministratore dimostra che il blocco totale dei treni o dei mezzi pubblici gli ha oggettivamente impedito di raggiungere il luogo della riunione, non è responsabile dell’annullamento. Sarà però tenuto a comunicare tempestivamente l’imprevisto e a rinfissare la convocazione.

Le associazioni di categoria degli amministratori possono proclamare proteste?

Sì, ma si tratta di proteste simboliche che non fermano la gestione pratica. Le associazioni possono indire manifestazioni, inviare mozioni al Governo o organizzare giornate di chiusura degli uffici al pubblico per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma l’amministratore deve comunque garantire le urgenze e la continuità del mandato edilizio.

Cosa succede se lo sciopero dei treni impedisce ai condòmini di raggiungere l’assemblea?

Se a causa dello sciopero dell’11 giugno molti proprietari rimangono bloccati e non si raggiunge il quorum costitutivo in seconda convocazione, l’assemblea va deserta. L’amministratore dovrà redigere un verbale negativo e procedere a una nuova convocazione dello screening assembleare entro i termini di legge.

In pratica

Se le agitazioni sindacali o le problematiche del mondo dei trasporti creano disservizi nel tuo condominio, ecco come muoversi:

  1. Verifica la reperibilità dello studio: controlla se l’ufficio dell’amministratore garantisce comunque i canali di emergenza (PEC o linee telefoniche per i guasti) durante le giornate di sciopero generale dei servizi.
  2. Richiedi lo svolgimento delle assemblee da remoto: per evitare che scioperi dei trasporti come quello dell’11 giugno facciano saltare le delibere per mancanza di numero legale, chiedi all’amministratore di inserire nell’avviso la modalità di partecipazione in videoconferenza.
  3. Segnala le sospensioni ingiustificate dei servizi: se l’amministratore rifiuta di eseguire delibere o interventi urgenti accampando scuse legate a proteste sindacali o personali, metti in mora lo studio tramite raccomandata A/R, ricordandogli gli obblighi derivanti dall’Art. 1129 c.c. e propedeutici alla revoca giudiziale.

Fonti e Link Autorevoli

Per monitorare lo stato delle agitazioni nei trasporti e approfondire la natura giuridica del mandato in condominio, consulta:

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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