Dopo un furto, installare una telecamera non è un gesto automaticamente lecito. In condominio la regola cambia a seconda di dove punta l’obiettivo, di chi decide l’impianto e di come vengono gestite informativa, conservazione delle immagini ed eventuali lavoratori presenti nello stabile.
La notizia è tornata a circolare nei giorni scorsi dopo il richiamo al provvedimento n. 210 del 26 marzo 2026 del Garante Privacy. Il caso riguardava un ristorante che aveva installato telecamere dopo un furto, ma senza adeguati cartelli informativi e senza i necessari presupposti previsti nel contesto lavorativo. Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento, ha ordinato una sanzione da 2.000 euro e ha imposto limiti all’uso del sistema.
Il caso non riguardava un condominio, ma il messaggio operativo è facilmente trasferibile al settore condominiale: dopo un furto o una serie di intrusioni, la tentazione di installare in fretta una telecamera è forte, ma improvvisare espone a contestazioni, responsabilità e, in alcuni casi, sanzioni.
La prima distinzione da fare: telecamera privata e videosorveglianza condominiale non sono la stessa cosa
Il Garante, nelle FAQ ufficiali sulla videosorveglianza, chiarisce un punto decisivo: la videosorveglianza privata, per restare nell’ambito personale o domestico, deve limitarsi agli spazi di esclusiva pertinenza. La stessa pagina precisa che vanno escluse riprese, anche senza registrazione, relative ad aree comuni come cortili, pianerottoli, scale e parti comuni delle autorimesse, oltre alle aree pubbliche.
Questo significa che la classica telecamera montata sopra la porta di casa che riprende il pianerottolo non può essere trattata con leggerezza come semplice “uso domestico”. Se l’obiettivo intercetta il passaggio di vicini, visitatori, fornitori o lavoratori, il tema privacy entra subito in campo.
Il principio è stato ribadito anche nel provvedimento n. 758 del 18 dicembre 2025, in cui il Garante ha contestato una telecamera idonea a riprendere anche parte della strada pubblica. L’angolo visuale deve essere il più stretto possibile rispetto alla finalità di sicurezza.
Quando serve l’assemblea e quale maggioranza occorre davvero
Se le telecamere devono essere installate sulle parti comuni, il riferimento diretto è l’art. 1122-ter del codice civile, introdotto dalla legge 220/2012. La norma dice che le deliberazioni concernenti l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni sono approvate dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma.
In pratica, la deliberazione richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Non basta quindi che alcuni condòmini si accordino informalmente dopo un episodio di furto nel garage o nell’androne.
Per l’amministratore di condominio il passaggio assembleare non è un dettaglio formale. È il punto che distingue una scelta condominiale governata da una iniziativa improvvisata e contestabile.
| Scenario | Regola prevalente | Chi decide | Rischio principale |
| Telecamera dentro l’appartamento puntata solo su spazi propri | Uso personale o domestico, con limiti di sicurezza e riservatezza | Il singolo condomino | Diffusione indebita o protezione insufficiente dei dati |
| Telecamera del singolo che riprende pianerottolo o scale | Non basta invocare l’uso domestico | Caso da valutare con molta prudenza | Violazione privacy e contestazioni tra vicini |
| Telecamere su androne, cortile, garage, accessi comuni | Art. 1122-ter c.c. | Assemblea | Delibera mancante o viziata |
| Telecamere che possono riprendere portiere o altri addetti | Privacy più Statuto dei lavoratori | Condominio con supporto tecnico-legale | Illiceità del controllo sui lavoratori |
Cartelli, tempi di conservazione e personale dello stabile: gli errori più frequenti
Le FAQ del Garante ricordano che gli interessati devono sempre essere informati quando stanno per entrare in una zona videosorvegliata. L’informativa semplificata, cioè il cartello, va collocata prima di entrare nell’area sorvegliata e deve indicare almeno titolare del trattamento e finalità.
C’è poi il tema della conservazione. Sempre il Garante, nelle FAQ specifiche sul condominio, osserva che in ambito condominiale è congruo ipotizzare una conservazione delle immagini non oltre 7 giorni. Tempi più lunghi non sono impossibili in assoluto, ma vanno motivati seriamente e non possono diventare un’abitudine automatica.
Un altro punto spesso trascurato riguarda i lavoratori. Se nel fabbricato operano portiere, addetti alle pulizie, manutentori interni o altro personale, le telecamere possono intersecare anche la disciplina dell’art. 4 della legge 300/1970. Il caso sanzionato dal Garante nel marzo 2026 nasce proprio qui: non basta dire che l’impianto serve alla sicurezza se le telecamere possono anche controllare a distanza lavoratori.
Cosa deve fare davvero l’amministratore di condominio dopo un furto
Dopo un furto in condominio, il primo compito non è comprare subito le telecamere. Il primo compito è mettere ordine nei passaggi:
- ricostruire il fatto e capire se il problema riguarda accessi comuni, garage, portoni, cancelli o punti ciechi già noti
- valutare misure alternative o complementari come illuminazione, chiusure, controllo degli accessi, registrazione dei telecomandi o manutenzione di serrature e varchi
- portare il tema in assemblea se si parla di aree comuni, con ordine del giorno chiaro e supporto tecnico adeguato
- definire prima dell’installazione chi vede le immagini, per quanto tempo si conservano e con quali cartelli e informative
La sicurezza in condominio non si improvvisa con un acquisto online. Si governa con un atto deliberativo corretto, una finalità chiara e un impianto progettato in modo proporzionato.
FAQ
Un singolo condomino può mettere una telecamera fuori dalla propria porta?
Solo con estrema cautela. Se la ripresa esce dagli spazi di esclusiva pertinenza e arriva su pianerottolo, scale o altre zone comuni, il rischio di violazione privacy diventa concreto.
Per installare telecamere nel cortile o nel garage serve davvero l’assemblea?
Sì. Per gli impianti sulle parti comuni il riferimento è l’art. 1122-ter c.c., con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma.
Il cartello basta da solo a rendere lecito l’impianto?
No. Il cartello è necessario, ma non sostituisce la base giuridica, la corretta delibera, la proporzionalità delle riprese e la gestione corretta dei tempi di conservazione.
Se nel condominio c’è il portiere, la questione diventa più delicata?
Sì. Quando le telecamere possono riguardare anche lavoratori, oltre alla privacy entra in gioco anche la disciplina sui controlli a distanza.
Dopo un furto l’urgenza giustifica qualunque installazione?
No. L’urgenza può spiegare la necessità di rafforzare la sicurezza, ma non cancella le regole su assemblea, informativa e proporzionalità delle riprese.
In sintesi: dopo un furto, la domanda giusta non è solo “servono le telecamere?” ma “servono così, dove e con quali regole?”. Per un amministratore di condominio, oggi, la differenza tra tutela e problema legale passa tutta da questa risposta.
Fonti
