Tavolini sul marciapiede: puoi farli rimuovere?

Scopri quando il bar sotto casa occupa il suolo in modo illegittimo
Molti cittadini si trovano ogni giorno a dover schivare tavolini, fioriere e sedie piazzate davanti ai bar sotto casa. Ma cosa fare quando l’occupazione del marciapiede diventa un vero ostacolo alla circolazione? La legge protegge il diritto dei condòmini a utilizzare liberamente le parti comuni, anche contro attività commerciali troppo “invadenti”. Una recente sentenza della Cassazione chiarisce cosa è possibile fare e quando il singolo può agire senza aspettare l’assemblea.

Il marciapiede davanti al palazzo è davvero del Comune?

No, non sempre il marciapiede è pubblico.
Anche se il luogo comune porta a pensare che il marciapiede sia automaticamente di proprietà comunale, la Corte di Cassazione ha chiarito che ciò non vale in tutti i casi. Secondo l’articolo 1117 del Codice Civile, se il marciapiede serve strutturalmente e funzionalmente all’accesso dell’edificio, si presume parte comune del condominio, a meno che un documento ufficiale non dimostri il contrario. Quindi anche ciò che sembra esterno può essere proprietà condominiale e soggetto alle regole che tutelano gli spazi condivisi.

Quando i tavolini diventano un abuso?

Quando ostacolano l’uso paritario degli spazi comuni.
La legge consente a ciascun condomino l’uso delle parti comuni, ma impone limiti precisi: non si può impedire agli altri di utilizzarle allo stesso modo. Se l’installazione di tavolini, sedie, fioriere o strutture fisse ostacola il passaggio, si configura una violazione del diritto di pari uso. La Cassazione ha stabilito che non serve nemmeno dimostrare un danno estetico o architettonico: è sufficiente provare che l’accesso è diventato difficile o limitato, per esempio per persone con disabilità o passeggini. In questi casi, il bar può essere obbligato a rimuovere tutto.

Serve dimostrare che l’installazione è brutta?

No, non serve che sia “brutta” per essere illecita.
Contrariamente a quanto si pensa, l’aspetto estetico non è l’unico criterio per valutare un abuso. Anche se le strutture sono ben curate e gradevoli, se compromettono l’uso equo dello spazio condominiale, devono essere rimosse. La Cassazione ha ribadito che la violazione del diritto d’uso è già sufficiente per ottenere la rimozione, indipendentemente dal decoro. Quindi non importa se quei tavolini sembrano eleganti o se le fioriere sono ben tenute: se ostacolano, devono sparire.

Il bar può vantare diritti acquisiti col tempo?

No, l’uso continuato non dà diritto a occupare lo spazio.
Spesso i gestori dei locali sostengono che, avendo occupato l’area per anni, hanno ormai acquisito un diritto. Ma la legge è chiara: il tempo non giustifica l’occupazione abusiva. Nella sentenza analizzata, si è scoperto che il bar aveva ottenuto inizialmente un’autorizzazione dai condòmini. Questo, per i giudici, è bastato a dimostrare che il titolare sapeva di non avere un diritto autonomo su quello spazio. Pertanto, non può ora sostenere il contrario. Anche dopo decenni, se l’uso è contrario alla legge, può essere contestato.

Il singolo condomino può agire da solo?

Sì, può agire anche senza il consenso dell’assemblea.
Un passaggio fondamentale della sentenza riguarda la legittimazione ad agire. Non serve una delibera assembleare per proteggere i beni comuni. Se l’amministratore o l’assemblea non intervengono, il singolo condomino può avviare un’azione legale autonoma per tutelare il suo diritto d’uso. Questo principio tutela tutti coloro che si trovano a convivere con occupazioni illegittime del suolo condominiale, ma non vogliono o non riescono a trovare l’appoggio degli altri condòmini.

E per quanto riguarda invece la privacy all’interno delle parti comuni?
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