Privacy e Psicologi: cosa fare subito per evitare sanzioni

Dal GDPR al Codice Deontologico: come garantire la privacy nello studio dello psicologo

Introduzione
Il mondo della psicologia è da sempre strettamente legato al concetto di riservatezza. Tuttavia, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il livello di attenzione richiesto nella gestione dei dati personali si è alzato notevolmente. Oggi, ogni psicologo deve essere in grado non solo di tutelare il segreto professionale, ma anche di dimostrare in maniera concreta il rispetto della normativa vigente. In questo articolo vediamo nel dettaglio cosa è cambiato, cosa serve fare e perché agire subito è fondamentale.

Cosa cambia per gli psicologi con il  GDPR?

Il GDPR introduce un nuovo approccio alla tutela dei dati personali, basato sul principio dell’accountability. Ciò significa che lo psicologo non deve solo rispettare la legge, ma anche essere in grado di dimostrarlo. Questo impone una riorganizzazione profonda nella gestione dei dati sensibili trattati nello studio, come cartelle cliniche, diagnosi, test psicologici e dati identificativi dei pazienti.

Fino al 2018, in Italia ci si affidava principalmente al Codice Privacy (D.Lgs 196/2003). Ma ora, anche se il Codice non è stato abrogato, è stato riformulato alla luce del GDPR. Per lo psicologo ciò comporta nuovi adempimenti formali, tra cui la redazione dell’informativa privacy, la raccolta del consenso informato, la gestione del registro dei trattamenti e l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate. Il tutto mantenendo la coerenza con i principi del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Lo psicologo deve davvero fare tutto questo?

Sì, ogni psicologo è responsabile dei dati che tratta. La normativa è chiara: non sono previste eccezioni per i piccoli studi. Anche un singolo professionista è Titolare del trattamento e deve garantire la corretta informazione, raccolta e conservazione dei dati.

Questo significa che, prima di ogni prestazione, lo psicologo deve: consegnare l’informativa, spiegare nel dettaglio le modalità di trattamento, ottenere due consensi firmati (uno per il trattamento dei dati e uno per l’accettazione del preventivo), ed eventualmente un terzo per la trasmissione telematica delle spese sanitarie. Senza questi adempimenti, nessuna prestazione può iniziare.

E non finisce qui: dopo la prestazione, i dati devono essere conservati secondo criteri documentati e facilmente dimostrabili, all’interno di un archivio organizzato. Questo processo viene registrato nel registro dei trattamenti, un documento fondamentale per ogni psicologo, utile anche in caso di ispezione.

La deontologia è già conforme al GDPR?

In gran parte, sì. Ma non basta. Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è da sempre improntato al rispetto della privacy e al segreto professionale. Basti pensare agli articoli sull’obbligo di riservatezza (art. 4), sul consenso informato (art. 24) o sulla custodia dei dati (art. 17).

Tuttavia, il GDPR richiede una formalizzazione più rigorosa. Non basta essere in buona fede o agire nel rispetto etico: serve poter dimostrare ogni singolo passaggio, dalla consegna dell’informativa alla conservazione dei consensi. Anche in caso di prestazioni a minori o in contesti di gruppo, ogni dettaglio deve essere documentato e archiviato correttamente.

Quali sono i rischi in caso di mancato adeguamento?

Il mancato rispetto della normativa GDPR può comportare sanzioni fino a migliaia di euro o al 4% del fatturato annuo. Ma al di là delle multe, il vero rischio è perdere la fiducia dei pazienti o dover fronteggiare controversie legali. Una violazione dei dati (data breach), anche involontaria, obbliga il professionista a notificare il Garante entro 72 ore e a informare gli interessati.

Per questo è cruciale non solo adottare una buona prassi, ma anche predisporre le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate. Oggi, la protezione dei dati sensibili è parte integrante della qualità professionale. Un’informativa redatta male, un consenso non firmato o un archivio disorganizzato possono diventare un problema molto serio.

Come iniziare a mettersi in regola?

Tutto parte da una corretta informativa. Il GDPR prevede che ogni trattamento sia spiegato in modo chiaro, esaustivo e comprensibile. L’informativa deve contenere informazioni su finalità, modalità, soggetti coinvolti, durata della conservazione, diritti dell’interessato e contatti del Titolare.

Successivamente, lo psicologo deve assicurarsi che ogni paziente firmi i consensi necessari, inclusi quelli relativi alla trasmissione telematica delle spese sanitarie. Va poi istituito il registro dei trattamenti, documento che fotografa l’intera organizzazione del trattamento dei dati all’interno dello studio. Tutto questo deve essere fatto con un approccio coerente, strutturato e verificabile.

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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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