Lavori condominiali dopo la vendita: chi deve pagarli davvero?


Se acquisti una casa con lavori straordinari già deliberati, il condominio può chiedere il pagamento anche a te. Ma, nel rapporto interno, il costo resta a carico del venditore. Ecco come funzionano solidarietà e rivalsa.

Comprare casa è un momento importante, ma può riservare sorprese inattese. Una delle più frequenti arriva poco dopo il rogito, con la prima richiesta di pagamento del condominio: una rata per lavori straordinari deliberati mesi prima, quando l’immobile apparteneva ancora al venditore. È qui che nasce il dubbio più comune: nei lavori condominiali paga chi compra o chi vende?

La risposta non è immediata perché il problema va letto su due piani distinti: da un lato il rapporto con il condominio, che pretende legittimamente il pagamento; dall’altro il rapporto tra acquirente e venditore, che stabilisce chi debba sopportare il costo finale dell’intervento.

Nei lavori condominiali conta la data della delibera o quella del pagamento?

Nei lavori condominiali conta la data della delibera assembleare, non quella del pagamento né quella di esecuzione dei lavori. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’obbligo di contribuzione nasce nel momento in cui l’assemblea approva l’intervento straordinario.

La delibera ha valore costitutivo: crea il debito in capo a chi è proprietario in quel preciso istante. Di conseguenza, se i lavori sono stati deliberati quando l’immobile apparteneva al venditore, il debitore originario è il venditore, anche se le rate vengono richieste dopo il trasferimento di proprietà.

Nei lavori condominiali il condominio può chiedere il pagamento all’acquirente?

Sì, il condominio può chiedere il pagamento anche all’acquirente. La legge tutela l’interesse del condominio a essere pagato senza dover inseguire ex proprietari. Per questo l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede una responsabilità solidale tra venditore e acquirente.

In pratica, l’amministratore può rivolgersi al nuovo proprietario per ottenere il pagamento degli oneri non saldati dal venditore. Questa solidarietà, però, è limitata: l’acquirente risponde solo delle spese riferite all’anno in corso e a quello precedente all’acquisto. Si tratta di una regola che opera esclusivamente nel rapporto esterno con il condominio.

Nei lavori condominiali, se pago i debiti del venditore posso farmeli rimborsare?

Sì, l’acquirente che paga ha sempre diritto al rimborso. La solidarietà serve solo a garantire il condominio, ma non modifica i rapporti interni tra acquirente e venditore.

Nel rapporto tra le parti vale la regola generale: paga chi era proprietario al momento della delibera. Se l’acquirente anticipa somme per lavori deliberati prima del rogito, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del venditore e ottenere la restituzione integrale di quanto pagato per un debito che, giuridicamente, non gli apparteneva.

Nei lavori condominiali conta chi beneficia dei lavori?

No, non conta chi beneficia dei lavori. È irrilevante che l’acquirente sia l’unico a godere della nuova caldaia, della facciata ristrutturata o dell’ascensore rifatto.

La Cassazione ha chiarito che il beneficio futuro dell’opera non sposta l’obbligazione. L’unico criterio rilevante è chi era proprietario quando l’assemblea ha deliberato i lavori. Il venditore non può sottrarsi al rimborso sostenendo che l’acquirente godrà dell’intervento: il godimento non incide sulla nascita del debito.

Nei lavori condominiali ci si può accordare diversamente nel rogito?

Sì, acquirente e venditore possono accordarsi liberamente nel contratto di compravendita. Nel rogito notarile è possibile inserire una clausola che attribuisca le spese straordinarie all’acquirente anche se deliberate prima della vendita.

Questo accordo è pienamente valido tra le parti, ma non è opponibile al condominio. L’amministratore potrà comunque chiedere il pagamento secondo le regole di legge. L’accordo serve solo a regolare i rapporti economici interni tra venditore e acquirente.

Nei lavori condominiali paga chi compra o chi vende?

In sintesi, verso il condominio possono essere chiamati entrambi, entro i limiti della solidarietà biennale. Nel rapporto finale tra le parti, però, paga sempre chi era proprietario al momento della delibera, salvo diverso accordo scritto nel rogito.

Conoscere questa distinzione evita conflitti, richieste ingiustificate e cause inutili, soprattutto in una fase delicata come quella dell’acquisto di un immobile.

E per quanto riguarda invece la privacy all’interno delle parti comuni? Approfondisci il tema e scopri come essere conforme alla normativa sulla privacy in condominio scaricando il nostro manuale gratuito rielaborato e aggiornato. Clicca sul seguente link: https://www.tutelacondomini.it/nuove-linee-guida-privacy-in-condominio/

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

articoli correlati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SEGUICI SU

1,622FansMi piace
2,221FollowerSegui
 

potrebbero interessarti