Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 3295 del 4 novembre 2025, ha chiarito che per gli impianti condominiali realizzati prima del 13 marzo 1990 il condominio non è tenuto a fornire dichiarazioni di conformità (DICO) o di rispondenza (DIRI), a meno che non siano documentati successivi interventi di rifacimento, modifica o adeguamento.
La vicenda giudiziaria
Un condomino aveva chiesto al giudice di obbligare il condominio a consegnare copia delle dichiarazioni di conformità e rispondenza degli impianti comuni, insieme ai dati sulla sicurezza contenuti nel registro anagrafe condominiale.
Il Tribunale, accogliendo l’opposizione del condominio, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in precedenza, ritenendo infondata la pretesa del richiedente.
Il giudice ha osservato che l’edificio era stato costruito nel 1966, quando non esistevano ancora le normative sulla certificazione degli impianti (legge n. 46/1990 e D.M. 37/2008). Queste norme non hanno efficacia retroattiva e non impongono al condominio di creare documenti che non erano previsti al momento della costruzione.
Quando nasce l’obbligo di certificazione
Secondo il Tribunale, l’obbligo di fornire DICO o DIRI sorge solo se, dopo il 1990, siano stati eseguiti interventi di rifacimento o modifica degli impianti. In tal caso, la prova della realizzazione dei lavori spetta al condomino che li invoca, ai sensi dell’articolo 2697 del Codice Civile.
Nel caso esaminato, il condomino non aveva dimostrato alcun intervento successivo che potesse giustificare la richiesta di documentazione.
Cosa deve fornire l’amministratore
Il Tribunale ha ricordato che l’anagrafe condominiale prevista dall’articolo 1130, n. 6, c.c. comprende solo i dati sulla sicurezza impiantistica in possesso dell’amministratore. Non obbliga però il condominio a formare o aggiornare certificazioni inesistenti.
L’amministratore, nel caso concreto, aveva messo a disposizione tutta la documentazione realmente esistente, invitando più volte il condomino a visionarla. Quest’ultimo, però, non aveva mai accettato l’invito né delegato qualcuno, dimostrando così una mancanza di collaborazione che escludeva qualsiasi inadempimento del condominio.
Le conclusioni del Tribunale
Il giudice ha confermato che per gli impianti condominiali anteriore al 13 marzo 1990:
- non esiste alcun obbligo di rilasciare o creare certificazioni di conformità o rispondenza;
- l’obbligo può sorgere solo in caso di interventi successivi documentati;
- il condominio deve fornire solo la documentazione realmente esistente e disponibile presso l’amministratore;
- la mancata cooperazione del richiedente esclude qualsiasi responsabilità del condominio.
Per gli impianti condominiali costruiti prima del 1990, il condominio non deve rilasciare certificazioni di conformità o rispondenza. L’obbligo nasce soltanto se gli impianti sono stati modificati o rifatti dopo quella data, con l’onere della prova a carico di chi ne fa richiesta.
In assenza di tali interventi, la richiesta di documenti inesistenti non è fondata e non può essere imposta al condominio.
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