Immobile abusivo e infiltrazioni: l’irregolarita edilizia non cancella automaticamente il diritto al risarcimento

AGGIORNAMENTO CONDOMINIO | 15 OTTOBRE 2026

La tutela civilistica dipende dal rapporto causale tra abuso e danno. Se le infiltrazioni provengono dalla cosa in custodia altrui e sono indipendenti dalla difformita urbanistica, il proprietario puo ottenere lavori di ripristino e risarcimento del deterioramento materiale.

Tribunale di Cassino, sentenza n. 1463 del 5 ottobre 2026

Il caso del magazzino parzialmente interrato

I comproprietari di un magazzino avevano agito contro il proprietario della copertura sovrastante, lamentando infiltrazioni di acqua piovana. In primo grado era stato ordinato di impermeabilizzare il solaio di copertura e di corrispondere un risarcimento. In appello, il proprietario della superficie aveva cercato di contrastare la domanda anche facendo leva sulle irregolarita edilizie del magazzino.

Abuso edilizio e tutela tra privati

Il Tribunale di Cassino ha distinto nettamente due piani. Le conseguenze amministrative dell’abuso edilizio riguardano il rapporto con la pubblica amministrazione e i poteri repressivi previsti dalla legge. La responsabilita civile tra privati, invece, richiede di verificare chi abbia causato il danno e se l’irregolarita edilizia abbia avuto un ruolo nella sua produzione. La sola mancanza di un titolo non trasforma il bene in una realta priva di ogni tutela.

Il nesso causale resta decisivo

La consulenza tecnica aveva individuato un collegamento preciso tra la penetrazione dell’acqua piovana e la superficie soprastante, nella piena disponibilita del convenuto. Era stata rilevata anche una predisposizione alla condensa del magazzino, ma tale fattore non cancellava il contributo causale delle infiltrazioni. Il giudice ha quindi confermato la responsabilita da custodia ex art. 2051 c.c. per i fenomeni imputabili alla copertura.

Quando l’abuso puo invece ridurre o escludere il risarcimento

Il principio non protegge indistintamente ogni immobile irregolare. Se proprio l’abuso, la difformita costruttiva o la violazione di regole tecniche determina il danno o ne aggrava in modo rilevante gli effetti, il nesso causale cambia. In questi casi la responsabilita del custode puo essere ridotta o esclusa, oppure il danno risarcibile puo essere limitato. Bisogna quindi evitare una regola automatica tanto in un senso quanto nell’altro.

Danno materiale e perdita di valore non sono la stessa cosa

Nel caso esaminato era stato chiesto il costo necessario a eliminare il deterioramento e ripristinare la funzionalita materiale del magazzino. Non si pretendeva di attribuire al bene abusivo un valore commerciale che l’irregolarita urbanistica non consentiva di riconoscere. Questa distinzione e fondamentale: le spese per riparare un danno causato da terzi possono essere risarcibili, mentre una perdita di redditivita o di valore che dipende dall’abuso stesso non puo essere automaticamente trasferita sul responsabile delle infiltrazioni.

Riparto delle spese e responsabilita del custode

Il giudice ha anche respinto la richiesta di dividere automaticamente le spese di impermeabilizzazione. Nei casi di cortili, viali o superfici che coprono locali sottostanti, la giurisprudenza richiede di esaminare la struttura concreta e l’uso esclusivo. La responsabilita ex art. 2051 c.c. resta comunque collegata alla custodia della cosa che ha prodotto le infiltrazioni e alla prova del nesso causale.

Cosa deve fare chi scopre infiltrazioni in un immobile irregolare

La priorita e separare i problemi. Da un lato occorre verificare con un tecnico la conformita urbanistica e valutare le eventuali procedure amministrative. Dall’altro bisogna documentare origine, estensione e costi del danno da infiltrazione. Una CTU o una perizia ben costruita puo essere decisiva per dimostrare che il pregiudizio e indipendente dall’abuso e proviene dalla cosa altrui.

Tabella riepilogativa

Questione

Conseguenza

Immobile con irregolarita edilizie

Non perde automaticamente ogni tutela civilistica

Infiltrazioni indipendenti dall’abuso

Possibile responsabilita del custode e risarcimento

Abuso causalmente collegato al danno

Puo ridurre o escludere la responsabilita altrui

Danno materiale di ripristino

Puo essere risarcibile se provato

Perdita di valore legata all’abuso

Non va automaticamente addebitata al terzo

Perizia tecnica

Serve a distinguere infiltrazioni, condensa, difetti costruttivi e cause concorrenti

FAQ

1. Un immobile abusivo non puo mai ottenere un risarcimento?

No. Bisogna verificare se il danno e indipendente dall’irregolarita edilizia.

2. Se l’abuso ha contribuito al danno?

Il suo peso causale puo incidere sulla responsabilita e sulla misura del risarcimento.

3. Il proprietario puo chiedere di eliminare la causa delle infiltrazioni?

Si, se dimostra che la cosa altrui provoca il fenomeno e ricorrono i presupposti della responsabilita.

4. Si puo chiedere anche la perdita di valore commerciale?

Solo se e realmente causata dall’illecito del terzo e non dipende invece dall’irregolarita urbanistica del bene.

5. La regolarizzazione edilizia e irrilevante?

No. Resta un tema autonomo che puo avere conseguenze amministrative e incidere anche sulla quantificazione di alcune voci di danno.

Riferimenti essenziali

• Art. 2051 c.c. – danno cagionato da cosa in custodia

• Artt. 1123 e 1125 c.c. nei profili di riparto rilevanti

• Trib. Cassino n. 1463/2026

• Cass. n. 20312/2019; Cass. n. 20536/2025

Fonte editoriale di riferimento: CondominioWeb, “Il proprietario dell’immobile abusivo puo essere risarcito per infiltrazioni estranee all’abuso”, pubblicato il 15 ottobre 2026.

Articolo redatto in forma autonoma a scopo informativo. La soluzione dei casi concreti richiede la verifica dei titoli, degli atti e della documentazione tecnica e processuale.

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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