Il superamento del termine di 180 giorni per convocare l’assemblea non comporta automaticamente la revoca giudiziale: serve una valutazione concreta della gravità e dei pregiudizi.
Molti condomini ritengono che il semplice ritardo nella convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto sia sufficiente per ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore. La legge, però, distingue tra ritardo e omissione, e non ogni violazione formale giustifica un provvedimento così drastico. Con il decreto del 23 gennaio 2026, il Tribunale di Brescia ha chiarito quando il ritardo nel rendiconto può (e quando non può) condurre alla revoca dell’amministratore, escludendo qualsiasi automatismo.
Il ritardo nel rendiconto può portare alla revoca dell’amministratore?
Secondo il Tribunale di Brescia, no, non automaticamente. La violazione del termine di 180 giorni previsto dall’art. 1130, comma 1, n. 10 c.c. per la convocazione dell’assemblea di approvazione del rendiconto non integra di per sé una causa di revoca giudiziale.
La norma che disciplina la revoca (art. 1129, comma 12, n. 1 c.c.) individua come grave irregolarità tipizzata solo l’omessa convocazione dell’assemblea, non la mera convocazione tardiva.
Quando il ritardo nel rendiconto diventa rilevante ai fini della revoca?
Il ritardo nella convocazione dell’assemblea deve essere valutato secondo i criteri della responsabilità del mandatario (artt. 1710 e ss. c.c.). Ciò significa che il giudice deve verificare, caso per caso, se l’inadempimento sia grave, tenendo conto di elementi concreti come:
- l’entità e la durata del ritardo;
- le giustificazioni fornite dall’amministratore;
- l’esistenza di effetti pregiudizievoli per il condominio;
- l’incidenza del ritardo sulla trasparenza e sul controllo della gestione.
Nel caso esaminato, le assemblee erano state convocate con alcuni mesi di ritardo rispetto alla scadenza del 30 giugno, ma il Tribunale ha ritenuto che tale condotta, pur non conforme al dato normativo, non fosse sufficientemente grave da giustificare la revoca.
La tardiva convocazione equivale all’omessa convocazione?
No. Ed è questo il punto centrale della decisione.
Il Tribunale ha ribadito che l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto è una grave irregolarità espressamente prevista dalla legge e comporta la revoca. La tardiva convocazione, invece, richiede una valutazione sostanziale e non può essere equiparata automaticamente all’omissione.
Le altre irregolarità possono rafforzare la richiesta di revoca?
Sì, ma solo se producono un pregiudizio concreto. Nel caso deciso dal Tribunale di Brescia, le ulteriori doglianze (mancato inserimento di alcuni punti all’ordine del giorno, errori nel computo dei voti, verbalizzazione incompleta) non sono state ritenute idonee a fondare la revoca, poiché:
- l’errore di voto era un mero refuso senza effetti sull’esito;
- le questioni escluse dall’ordine del giorno erano state motivate;
- le richieste di chiarimento sul rendiconto avevano ricevuto risposta.
In assenza di un danno effettivo per la compagine, tali irregolarità non assumono rilievo revocatorio.
Il decreto del Tribunale di Brescia conferma un principio operativo chiaro: il solo ritardo nella convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto non comporta automaticamente la revoca dell’amministratore.
La revoca resta possibile solo quando il ritardo, valutato nel concreto, si traduca in un inadempimento grave, tale da incidere sulla corretta gestione, sulla trasparenza contabile o sul diritto dei condomini di esercitare un controllo effettivo sull’operato dell’amministratore.
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