AGGIORNAMENTO CONDOMINIO | 16 OTTOBRE 2026
L’esclusione dalla discussione di una lite tra il singolo e il condominio non cancella il diritto di conoscere il verbale. Partecipazione, voto e accesso documentale sono piani distinti.
Tribunale di Lucca, sentenza 1 ottobre 2026, n. 675
Il diritto di conoscere gli atti del condominio
Ogni condomino ha un interesse qualificato a conoscere la documentazione relativa alla gestione comune. Fatture, registri, rendiconti e verbali assembleari permettono di controllare l’attività dell’amministratore e le decisioni della collettività. Il diritto di accesso non coincide con la possibilità di partecipare a tutte le riunioni: proprio questa distinzione è al centro della sentenza del Tribunale di Lucca pubblicata oggi.
La lite tra il condomino e il condominio
Due comproprietari avevano chiesto copia del verbale di un’assemblea alla quale non erano stati convocati perché la riunione era dedicata a una controversia giudiziaria che li vedeva contrapposti al condominio. La loro esclusione dalla discussione era corretta: quando l’assemblea deve decidere sulla strategia processuale in una causa contro un singolo partecipante, quest’ultimo è sostanzialmente estraneo alla formazione della volontà collettiva su quel punto.
Non partecipare non significa non poter conoscere
Il condominio aveva però tratto una conseguenza ulteriore, negando anche la copia del verbale. Il Tribunale ha ritenuto questa posizione non corretta. Il diritto di accesso documentale ha una funzione autonoma di conoscenza e controllo. Anche il condomino che non doveva prendere parte alla riunione conserva quindi il diritto di ottenere il documento che attesta ciò che è avvenuto, fermo restando che dal verbale potranno eventualmente risultare informazioni soggette a specifiche cautele.
Il principio nelle controversie interne
La giurisprudenza di legittimità distingue da tempo il condomino “in lite” dagli altri partecipanti quando l’assemblea deve deliberare se promuovere, proseguire o gestire una causa contro di lui. In tale situazione non opera semplicemente un conflitto di interessi interno al collegio: il soggetto è estraneo alla decisione processuale. Ciò esclude il diritto alla convocazione su quel tema, ma non trasforma il verbale in un documento segreto nei suoi confronti.
Come deve comportarsi l’amministratore
Quando riceve una richiesta di copia, l’amministratore dovrebbe verificarne l’oggetto, reperire il documento e consentire la consultazione o rilasciarne copia secondo modalità ragionevoli, normalmente con spese a carico del richiedente. Un rifiuto immotivato può costringere il condomino a promuovere un’azione giudiziaria e può aggravare i costi della gestione. La richiesta deve però essere esercitata in buona fede e senza modalità tali da paralizzare l’attività dell’ufficio amministrativo.
Verbale e decorrenza dei termini di impugnazione
Per il condomino assente, la comunicazione della deliberazione è normalmente rilevante anche ai fini del termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle delibere annullabili. Nel caso di chi non aveva diritto a partecipare alla specifica decisione per la presenza di una lite contro il condominio, la questione dell’impugnabilità va valutata separatamente. Il punto fermo della pronuncia è però il diritto alla conoscenza documentale del verbale.
La regola pratica
La decisione invita a non confondere tre situazioni diverse: diritto a essere convocato, diritto a votare e diritto a ottenere la documentazione. Possono non coesistere. In particolare, l’esclusione legittima dalla partecipazione a una deliberazione relativa a una lite non autorizza l’amministratore a negare in blocco l’accesso al verbale. Una gestione trasparente riduce il contenzioso e consente a tutti di ricostruire correttamente le decisioni assunte.
Tabella riepilogativa
|
Situazione |
Conseguenza |
|---|---|
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Condomino assente da assemblea ordinaria |
Può chiedere copia del verbale |
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Condomino in lite con il condominio |
Può essere escluso dalla decisione sulla strategia processuale |
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Esclusione dalla partecipazione |
Non elimina il diritto di conoscenza del verbale |
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Richiesta di copia |
Va gestita con modalità ragionevoli e documentabili |
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Rifiuto ingiustificato |
Può portare a un ordine giudiziale di consegna |
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Accesso e voto |
Sono diritti distinti e vanno valutati separatamente |
FAQ
1. Chi non partecipa all’assemblea può sempre chiedere il verbale?
In linea generale sì: il verbale rientra nella documentazione condominiale accessibile ai partecipanti, anche quando il richiedente era assente.
2. Se il condomino è in causa contro il condominio deve essere convocato sulla lite?
Quando l’assemblea decide proprio sulla controversia che lo contrappone al condominio, la giurisprudenza esclude il suo diritto a partecipare e votare su quel punto.
3. Può comunque conoscere ciò che l’assemblea ha deciso?
Sì. La pronuncia distingue espressamente l’accesso documentale dalla partecipazione alla formazione della volontà assembleare.
4. L’amministratore può chiedere il rimborso delle copie?
Il rilascio può comportare il rimborso dei costi di riproduzione, purché siano ragionevoli e non utilizzati per ostacolare l’accesso.
5. Il verbale deve essere inviato automaticamente a tutti?
La disciplina distingue tra obbligo di comunicazione rilevante per gli assenti e diritto di accesso. Nel dubbio è buona prassi assicurare una comunicazione tracciabile ai soggetti interessati.
Riferimenti essenziali
• Art. 1129 c.c. – obblighi e trasparenza dell’amministratore
• Art. 1130, n. 7, c.c. – registro dei verbali delle assemblee
• Art. 1137 c.c. – impugnazione delle deliberazioni
• Cass. n. 7491/2025; Cass. n. 11610/2026
• Trib. Lucca, sentenza 1 ottobre 2026, n. 675
Fonte editoriale di riferimento: CondominioWeb, “Il condòmino assente alla riunione ha sempre diritto alla copia del verbale assembleare”, pubblicato il 16 ottobre 2026.
Articolo redatto in forma autonoma a scopo informativo. La soluzione dei casi concreti richiede la verifica dei titoli, degli atti, del regolamento e della documentazione tecnica e processuale applicabile.



