In quali casi lo studio dell’amministratore di condominio può inviare promozioni commerciali via mail ai clienti?
L’attività di marketing può essere frequente all’interno dello studio dell’amministratore di condominio, il quale può spesso trovarsi di fronte alla necessità di svolgere attività di promozione commerciale dei propri e di altri servizi.
Ma per svolgere questo tipo di attività di marketing, quali regole bisogna seguire?
Vediamolo nelle righe che seguono.
Promozioni commerciali ai condòmini: quali comunicazioni rispettano la privacy?
Nelle promozioni commerciali ai condòmini, rispettano la privacy quelle comunicazioni che avvengono con il preventivo consenso dei condòmini all’invio delle stesse.
Ai sensi dell’articolo 6 del GDPR sono infatti validi tutti quei trattamenti dati che siano basati sul consenso dell’interessato, che in questo caso è il condomino. Pertanto l’amministratore, che intenda effettuare un’attività di marketing conforme alla normativa sulla privacy, dovrà dotarsi prima di un apposito modulo, mediante il quale richiedere il consenso dei condòmini all’invio di queste comunicazioni commerciali.
Senza il preventivo consenso dei condòmini potrebbe infatti configurarsi una grave lesione del trattamento dei dati personali, con riferimento in tal caso alle mail e ai numeri di telefono dei condòmini, che verrebbero utilizzati dall’amministratore per scopi a cui i condòmini non hanno acconsentito.
Amministratore e marketing: in quali casi non è necessario il consenso dei condòmini?
Non è necessario ottenere il consenso dei condòmini per l’invio di promozioni commerciali, quando le promozioni riguardino lo stesso servizio già fornito dall’amministratore e non offerte di altro tipo.
Il considerando 47 del GDPR infatti stabilisce che i legittimi interessi di un titolare del trattamento, possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento.
Ad esempio – si legge sempre nel considerando – potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente del titolare del trattamento. Proprio come nel caso dell’amministratore e dei condòmini, che ragionevolmente potrebbero aspettarsi comunicazioni, anche commerciali, da parte dell’amministratore su servizi inerenti la sua attività nei loro confronti.
In base a quanto previsto dal Considerando 47, gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali, e dunque per restare al nostro caso, questa evenienza potrebbe sussistere nel caso in cui arrivino ai condòmini comunicazioni da parte dell’amministratore, che non sono affatto inerenti con la propria attività.
