AGGIORNAMENTO CONDOMINIO | 15 OTTOBRE 2026
Il fondo ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. serve a proteggere creditori e condomini virtuosi. Secondo il Tribunale di Benevento, se lo specifico meccanismo economico elimina realmente l’esborso e il rischio di morosita verso l’appaltatore, la mancata costituzione del fondo puo non invalidare la delibera.
Tribunale di Benevento, sentenza n. 1371 del 1 ottobre 2026
Il fondo speciale per i lavori straordinari
L’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. impone all’assemblea, quando approva opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, di costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori oppure, se il contratto prevede pagamenti graduali, in relazione ai singoli stati di avanzamento. La regola e stata introdotta per ridurre il rischio che le morosita si riversino sull’appaltatore e, indirettamente, sui condomini che hanno pagato regolarmente.
La particolarita dello sconto in fattura
La sentenza del Tribunale di Benevento riguarda lavori inseriti in un assetto nel quale il corrispettivo era coperto attraverso lo sconto in fattura, con un meccanismo che, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, non richiedeva ai condomini un esborso verso l’impresa per l’importo oggetto di agevolazione. Proprio questa peculiarita ha portato il Tribunale a chiedersi se avesse senso imporre un fondo destinato a fronteggiare un rischio di insolvenza che, in quel caso concreto, non si presentava.
La decisione del Tribunale
Il giudice ha richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui il fondo speciale costituisce normalmente una condizione di validita della delibera che approva lavori straordinari. Tuttavia, ha ritenuto che la ratio della norma debba guidarne l’applicazione. Quando il contratto e il meccanismo fiscale eliminano l’esborso dei condomini e non espongono l’appaltatore al rischio di mancato pagamento delle quote, la mancata costituzione del fondo non produce, secondo la sentenza, il vizio denunciato.
Una pronuncia da non generalizzare
Il principio va letto con cautela. Non significa che oggi ogni delibera possa ignorare il fondo speciale semplicemente perche richiama un bonus fiscale o una forma di finanziamento. Occorre verificare la struttura concreta dell’operazione, gli importi effettivamente dovuti dai condomini, eventuali quote non agevolate, costi professionali, varianti e somme che rimangono a carico del condominio. Basta un debito reale verso l’appaltatore per far riemergere la funzione di garanzia del fondo.
Nullita, annullabilita e ratifica
Nel processo erano stati sollevati anche altri vizi, come problemi di convocazione e trasparenza documentale. Tali profili erano stati successivamente superati da una nuova deliberazione assembleare. La questione del fondo era invece stata proposta come vizio piu radicale, non sanabile con una semplice ratifica. Il Tribunale l’ha respinta non negando in generale l’obbligo del fondo, ma ritenendo che in quella specifica operazione mancasse il rischio che la norma mira a prevenire.
Indicazioni operative per l’amministratore
Prima di portare in assemblea lavori straordinari, l’amministratore dovrebbe predisporre un quadro economico completo: prezzo contrattuale, quota coperta da agevolazioni, somme da pagare direttamente, tempi di fatturazione, stati di avanzamento, spese tecniche, oneri accessori e rischio di revoca o perdita del beneficio. Solo con questi dati l’assemblea puo capire quale fondo sia necessario e se esistano circostanze eccezionali che ne rendano superflua la costituzione per una parte dell’operazione.
Il punto da ricordare
Il fondo speciale resta la regola per manutenzioni straordinarie e innovazioni. La decisione di Benevento individua un caso particolare, legato a un meccanismo di sconto in fattura capace, secondo il giudice, di neutralizzare la ragione economica della provvista. Per le delibere future la prudenza resta essenziale: non e il nome dell’agevolazione a escludere il fondo, ma l’assenza effettiva di un’obbligazione di pagamento esposta al rischio di morosita.
Tabella riepilogativa
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Situazione |
Regola pratica |
|---|---|
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Lavori straordinari o innovazioni |
Il fondo speciale ex art. 1135 c.c. e normalmente necessario |
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Pagamenti per stati di avanzamento |
Il fondo puo essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti |
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Sconto in fattura integrale nel caso esaminato |
Il Tribunale ha escluso il vizio per assenza del rischio economico che il fondo tutela |
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Quote non agevolate o costi accessori |
Occorre considerare la provvista necessaria per le somme realmente dovute |
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Bonus o finanziamento indicato solo in modo generico |
Non basta, da solo, a eliminare l’obbligo del fondo |
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Nuova delibera assembleare |
Puo sanare vizi annullabili, ma non ogni ipotesi di nullita |
FAQ
1. Il fondo speciale non serve piu se c’e un bonus?
No. La regola del fondo resta vigente; bisogna verificare se esistono somme effettivamente dovute e un rischio di insolvenza.
2. La sentenza vale per qualsiasi sconto in fattura?
No. E legata al concreto assetto contrattuale ed economico esaminato dal Tribunale.
3. Se una parte dei lavori resta a carico dei condomini?
Per quella parte torna centrale la necessita di una provvista coerente con l’art. 1135 c.c.
4. Il fondo deve essere sempre pari all’intero valore dei lavori?
La legge consente di collegarlo ai singoli pagamenti dovuti quando il contratto prevede pagamenti graduali in funzione dello stato di avanzamento.
5. Una delibera successiva puo sanare ogni problema?
No. La ratifica puo superare vizi annullabili; i vizi radicali richiedono una valutazione diversa.
Riferimenti essenziali
• Art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.
• Cass. civ. n. 16953/2022
• Cass. SS.UU. n. 9839/2021
• Trib. Benevento n. 1371/2026
Fonte editoriale di riferimento: CondominioWeb, “Valida la delibera che per lavori con lo sconto in fattura non abbia costituito il fondo speciale”, pubblicato il 15 ottobre 2026.
Articolo redatto in forma autonoma a scopo informativo. La soluzione dei casi concreti richiede la verifica dei titoli, degli atti e della documentazione tecnica e processuale.



