Dopo il caso accertato a Borgo Panigale scattano gli obblighi di accesso e disinfestazione per i condomìni: cosa fare, le sanzioni e le regole sulle zanzariere
A Bologna, nella zona di Borgo Panigale, è stato accertato il 19 giugno 2026 un caso di Dengue, la malattia virale trasmessa dalla zanzara tigre. Il Comune ha subito attivato il protocollo regionale, con trattamenti di disinfestazione nelle aree pubbliche e nei cortili privati, e ha chiesto espressamente agli amministratori condominiali di consentire l’accesso ai tecnici e di eliminare i ristagni d’acqua. Per i condomìni non è un invito generico: è l’innesco di obblighi precisi, con sanzioni in caso di inadempienza. Vediamo quali.
Il motivo è biologico. La zanzara tigre (Aedes albopictus) si riproduce nei piccoli ristagni d’acqua — sottovasi, tombini, pozzetti, secchi dimenticati nei cortili — che nei condomìni abbondano. Per questo, quando un caso di arbovirosi viene confermato, le misure colpiscono direttamente le parti comuni e le aree scoperte private. E l’amministratore diventa un attore obbligato della prevenzione.
Caso accertato: disinfestazioni e obbligo di accesso
Il primo effetto di un caso confermato è operativo e immediato. Le aziende sanitarie locali e il Comune attivano i protocolli di profilassi: trattamenti straordinari di disinfestazione, adulticida e larvicida, in un raggio di sicurezza attorno al luogo frequentato dalla persona contagiata — di solito tra i 100 e i 200 metri. In quell’area, i condomìni hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai tecnici incaricati, sia nelle parti comuni (cortili, giardini, vani tecnici) sia nelle aree private scoperte come balconi, terrazzi e giardini esclusivi; di norma gli operatori non devono entrare negli appartamenti. L’obbligo non si esaurisce nell’aprire i cancelli: comprende anche eliminare i ristagni d’acqua segnalati.
Ignorare l’ordinanza — rifiutando i trattamenti o lasciando i ristagni — significa violare un provvedimento contingibile e urgente del Sindaco, con il rischio di sanzioni amministrative e, nei casi previsti, del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità punito dall’articolo 650 del codice penale. La responsabilità ricade sul soggetto che ha la disponibilità dell’area: il condominio per le parti comuni, il singolo per le proprie aree scoperte.
La prevenzione spetta anche al condominio
Non si aspetta il caso accertato per agire. La gestione del rischio zanzara rientra tra gli atti conservativi delle parti comuni che competono all’amministratore ai sensi dell’articolo 1130 del codice civile: durante tutta la stagione estiva, i tombini e i pozzetti di raccolta delle acque piovane nei cortili comuni andrebbero trattati periodicamente con prodotti larvicidi specifici. Accanto a questo, la prevenzione passa dai comportamenti quotidiani dei condòmini sui propri spazi.
• svuotare i sottovasi ed evitare che l’acqua ristagni; capovolgere secchi, annaffiatoi e contenitori quando non si usano;
• trattare con pastiglie larvicide i tombini e i pozzetti, comuni e privati, per tutto il periodo estivo;
• eliminare ogni piccolo ristagno su balconi, terrazzi e davanzali, dove la zanzara tigre depone le uova;
• chiudere le finestre durante le disinfestazioni notturne in area pubblica, quando segnalate dal Comune.
È una difesa che funziona solo se collettiva: basta un cortile o un balcone trascurato per vanificare gli interventi sull’intero isolato.
Le zanzariere: quando bastano da sole e quando serve l’assemblea
Sul fronte della difesa passiva, le zanzariere sono lo strumento più diffuso, ma la loro installazione tocca un punto delicato: la facciata. La regola generale è che il singolo condòmino può installarle senza autorizzazione dell’assemblea, perché rientrano nelle opere consentite nella propria unità e nell’uso della cosa comune per un miglior godimento (articoli 1102 e 1122 del codice civile). Restano però due limiti. Il primo è il decoro architettonico: il divieto di alterarlo, previsto per le innovazioni, vale per analogia anche per le modifiche del singolo, e per le opere che incidono sulla facciata l’art. 1122 impone di darne preventiva notizia all’amministratore, che ne riferisce all’assemblea. Il secondo è il regolamento condominiale: se è di natura contrattuale — accettato negli atti d’acquisto o approvato all’unanimità — può imporre colori e materiali uniformi o subordinare l’installazione al consenso dell’assemblea, e in tal caso l’opera eseguita senza autorizzazione è illegittima a prescindere dall’impatto estetico.
In pratica, le zanzariere a scomparsa (a rullo o plissettate, con i profili nascosti nel telaio) sono quasi sempre libere; quelle fisse esterne o che chiudono i balconi con strutture permanenti visibili sono quelle che più facilmente richiedono il passaggio in assemblea. La tabella riepiloga.
| Tipo di zanzariera | Impatto sul decoro | Cosa fare in condominio |
| A scomparsa (a rullo o plissettata) | Minimo: profili nascosti nel telaio | Di norma libera; meglio uniformare il colore agli infissi esistenti |
| A telaio fisso esterno | Medio-alto: modifica permanente del vano finestra | Verificare il regolamento; può servire l’assemblea se i colori contrastano |
| A chiusura del balcone (struttura permanente) | Alto: incide sulla facciata | Spesso richiede l’assemblea; sconsigliata sui prospetti principali e negli edifici storici |
Schema orientativo; la valutazione del decoro spetta in concreto, anche in base al regolamento.
Conoscere questi confini evita contenziosi tra condòmini e, soprattutto, trasforma la difesa dalla zanzara tigre da problema individuale in strategia condominiale.
Avv. Raffaele Marascio
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono un parere legale riferito al caso concreto. Per la valutazione di una situazione specifica è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato. TUTELA Condomini è una testata giornalistica registrata e indipendente.
