Un episodio a Brescia riporta l’attenzione sul portone: parte comune da proteggere, con regole precise su spese, chiusura e tutela in caso di danneggiamento
Nella serata del 17 giugno 2026, a Brescia, i carabinieri sono intervenuti in via Lamberti dopo la segnalazione di alcuni residenti, che avevano notato un uomo armeggiare sul portone d’ingresso del loro condominio. Il soggetto, secondo la ricostruzione dei militari, aveva preso a calci il portone comune, forse nel tentativo di entrare nello stabile. È stato blottato poco dopo e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, essendo stato trovato con un coltello. Si tratta di accuse da verificare nel processo, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.
L’episodio riporta l’attenzione su un bene che spesso si dà per scontato. Il portone d’ingresso è una parte comune dell’edificio, e la sua protezione, manutenzione e ripartizione delle spese seguono regole precise che l’amministratore deve conoscere, soprattutto quando il manufatto viene danneggiato e va riparato.
Il portone è una parte comune di tutti i condòmini
Il portone d’ingresso è una parte comune dell’edificio per espressa previsione di legge.L’art. 1117 c.c. lo include nell’elenco delle parti comuni dello stabile. La comunione opera indipendentemente dall’uso che ciascuno ne fa: il portone è comune anche per i proprietari di negozi o unità con accesso autonomo dalla strada, perché è un elemento strutturale dell’edificio, parte del decoro architettonico e della sicurezza collettiva.
Da questa natura discende che la cura del portone è affidata all’amministratore, nell’ambito dei suoi doveri di gestione e conservazione delle parti comuni ai sensi dell’art. 1130 c.c. La manutenzione ordinaria rientra nei suoi compiti; gli interventi più rilevanti, come la sostituzione, richiedono una delibera assembleare.
Come si ripartiscono le spese del portone
Le spese del portone si ripartiscono tra tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà. È la regola dell’art. 1123 c.c. per le parti comuni. La Corte di Cassazione (sentenza n. 2301/2001) ha chiarito che è invalida la delibera, approvata a maggioranza, che ripartisca le spese del portone in parti uguali anziché in proporzione ai millesimi: il criterio millesimale è quello legale e non può essere derogato senza il consenso di tutti.
Esiste un’eccezione nei complessi con più scale e portoni separati: in questo caso opera il condominio parziale, e la spesa del portone di una scala grava solo sui condòmini serviti da quella scala, ai sensi dell’art. 1123, comma 3, c.c. L’installazione di un’automazione su un portone manuale, o la sua sostituzione con un modello moderno, è considerata una miglioria della cosa comune, non un’innovazione gravosa: per approvarla è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 2, c.c.).
La chiusura del portone: un diritto alla sicurezza
Ogni condòmino può chiedere che il portone venga tenuto chiuso per ragioni di sicurezza. L’assemblea ha la facoltà di disciplinare l’uso del portone, deliberando ad esempio la chiusura nelle ore notturne o durante la pausa pranzo. I titolari di negozi o attività nei cortili interni non possono opporsi invocando una servitù di passaggio, perché il sistema a chiamata garantisce comunque l’accesso. Tenere il portone costantemente aperto è semmai l’anomalia, perché espone l’edificio a intrusioni.
Proprio la sicurezza è il filo che lega questo tema all’episodio di Brescia: un portone integro e funzionante è la prima barriera contro gli accessi indesiderati. Quando il portone è danneggiato o non si chiude, l’edificio è più vulnerabile, e la pronta riparazione diventa anche una misura di prevenzione, oltre che un obbligo di conservazione del bene comune.
Cosa accade quando il portone viene danneggiato
Chi danneggia il portone di un condominio risponde, sul piano penale, del reato di danneggiamento. L’art. 635 c.p. punisce chi distrugge o rende inservibile una cosa altrui, e il portone condominiale, bene comune, vi rientra. A questo si aggiungono, a seconda della condotta, altre fattispecie: nel caso di Brescia le accuse contestate sono state la resistenza a pubblico ufficiale e il porto abusivo di armi, non il furto.
Va evitato un equivoco diffuso: prendere a calci un portone non equivale automaticamente al furto in abitazione. Il furto in abitazione previsto dall’art. 624-bis c.p. presuppone l’impossessamento di cose altrui introducendosi in un luogo di privata dimora; il danneggiamento del portone può semmai rilevare come violenza sulle cose, aggravante del furto, ma solo se il furto viene effettivamente commesso o tentato. La giurisprudenza è prudente su questo punto: la stessa Cassazione ha annullato decisioni che davano per scontata l’aggravante senza accertare i danni concreti. In assenza di un furto, i calci al portone restano danneggiamento.
Per l’amministratore e i condòmini, la condotta corretta davanti a un danneggiamento è duplice: sul piano della sicurezza, chiamare il 112 se l’episodio è in corso; sul piano civile, sporgere denuncia per il danno alla parte comune, documentare con foto e preventivi, e procedere alla riparazione ripartendo la spesa secondo i millesimi. Se l’autore è identificato, il condominio può agire per il risarcimento del danno.
Il portone in sintesi: regole di gestione
La tabella riassume le regole principali sul bene comune portone:
| Ambito | Regola | Riferimento |
| Natura del bene | Parte comune, anche per chi ha accesso autonomo | Art. 1117 c.c. |
| Ripartizione spese | Proporzionale ai millesimi; vietata la parità | Art. 1123 c.c.; Cass. 2301/2001 |
| Più scale e portoni | Spesa a carico dei soli condòmini serviti | Art. 1123, co. 3, c.c. |
| Automazione o sostituzione | Miglioria: maggioranza e almeno 500 millesimi | Art. 1136, co. 2, c.c. |
| Danneggiamento | Reato di danneggiamento; denuncia e risarcimento | Art. 635 c.p. |
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono un parere legale riferito al caso concreto. Per la valutazione di una situazione specifica è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato. TUTELA Condomini è una testata giornalistica registrata e indipendente.
