Il Garante privacy chiarisce: la trasparenza non si scontra con il rispetto dei dati personali, ma li armonizza.
Nel contesto condominiale, la trasparenza nella gestione è da sempre un elemento centrale, spesso però percepito come in contrasto con la normativa sulla privacy. Tuttavia, il recente Documento di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali allegato al provvedimento n. 209 del 10 aprile 2025 dimostra esattamente il contrario. La disciplina civilistica si integra con il GDPR e non lo ostacola. In particolare, l’amministratore è tenuto a custodire, gestire e comunicare una vasta mole di dati personali (dai nominativi, ai codici fiscali, fino agli estremi catastali) presenti nei registri obbligatori. La legge 220/2012 e l’art. 1130 c.c. impongono trasparenza nella rendicontazione e nella tenuta documentale, ma in modo conforme ai principi di minimizzazione, finalità e proporzionalità previsti dal GDPR.
È lecito per il condomino chiedere copia dei documenti contabili e anagrafici?
Sì, è non solo lecito ma addirittura previsto espressamente dal Codice Civile. I condòmini hanno il diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione condominiale, compresi i giustificativi di spesa, i movimenti del conto corrente del condominio e i registri anagrafici. Il Garante, nelle sue linee guida, conferma che tali richieste rientrano nella sfera civilistica e non devono essere confuse con le richieste di accesso ai dati personali secondo l’art. 15 del GDPR. In questo caso, non serve il consenso del soggetto cui si riferiscono i dati: prevale infatti il principio di trasparenza amministrativa e la legittima esigenza di controllo da parte dei condòmini. Tuttavia, resta fermo che tali dati non possono essere diffusi in spazi comuni, come ingressi o bacheche, dove soggetti terzi possano accedervi.
Quando la privacy può ostacolare il diritto di accesso?
In linea generale, mai. Il Garante chiarisce che l’amministratore non può opporre il rispetto della privacy per negare l’accesso ai registri condominiali. Anche la giurisprudenza, da Cassazione a tribunali ordinari, ha ribadito che la conoscenza dei dati condominiali è un diritto che trova fondamento direttamente nella normativa civilistica. Ciò che può variare è la modalità di accesso: ad esempio, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono di un condomino possono essere raccolti solo previo consenso, e conservati in archivi separati rispetto al registro anagrafico. Ma ciò non pregiudica il diritto del condomino a ottenere i dati identificativi essenziali degli altri proprietari per verificare morosità, spese, o problemi di sicurezza.
Qual è la differenza tra diritto di accesso GDPR e diritto di visione dei documenti condominiali?
Il documento del Garante è chiaro: il diritto di accesso ex art. 15 GDPR riguarda le richieste di informazione sui trattamenti in corso dei propri dati personali, mentre l’accesso alla documentazione condominiale, regolato dagli artt. 1129 e 1130 c.c., riguarda l’esercizio del diritto di controllo sulla gestione del condominio. È quindi scorretto (e infondato) confondere i due istituti. I condòmini, come titolari di un interesse collettivo, possono esercitare liberamente questo diritto, senza dover motivare la richiesta e senza scontrarsi con ostacoli formali che l’amministratore non ha titolo per porre. L’unico limite resta il rispetto del principio di pertinenza: non possono essere richieste informazioni che esulino dalle finalità della gestione condominiale.
L’amministratore può essere sanzionato se non garantisce l’accesso ai registri?
Assolutamente sì. Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza può comportare gravi conseguenze per l’amministratore, sia in ambito civilistico che, in certi casi, anche sotto il profilo della responsabilità per trattamento illecito dei dati. Il Garante sottolinea che il titolare del trattamento (cioè in tal caso l’amministratore, in quanto rappresentante del condominio) ha l’obbligo di applicare il principio di accountability, assicurando un trattamento dei dati che sia conforme alle finalità e proporzionato agli scopi. È essenziale che egli mantenga una separazione chiara tra i dati inseriti nel registro anagrafico e quelli raccolti per finalità diverse (ad esempio comunicazioni personali), assicurando così la conformità alle normative sulla protezione dei dati.
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