Videosorveglianza in ambito condominiale: il Garante ammonisce per violazione della privacy

L’11 aprile 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un importante provvedimento (n. 202/2024) in materia di videosorveglianza in ambito privato. La vicenda, che ha avuto come protagonista un residente di Bressana Bottarone, offre l’opportunità di riflettere sui limiti di legge relativi all’installazione e all’uso di sistemi di videosorveglianza in contesti domestici e condominiali, con particolare attenzione al rispetto della privacy altrui.

La vicenda: un sistema di videosorveglianza invasivo

Tutto è iniziato nel 2021, quando la Polizia locale di Bressana Bottarone ha segnalato al Garante un impianto di videosorveglianza installato presso l’abitazione del sig. XX. L’impianto, composto da otto telecamere, includeva una telecamera brandeggiante capace di coprire un angolo di visuale a 360 gradi. Tale configurazione risultava idonea a riprendere non solo la proprietà privata del sig. XX, ma anche aree pubbliche (come una strada adiacente) e spazi di pertinenza di terzi.

Ulteriore elemento critico è stata la pubblicazione su Facebook, da parte del titolare dell’impianto, di immagini riprese dal sistema, raffiguranti porzioni della via pubblica. Tale azione ha determinato la necessità di un approfondimento da parte del Garante.

Le verifiche e il procedimento istruttorio

Il sopralluogo iniziale della Polizia locale e una successiva ispezione della Guardia di Finanza, avvenuta nel febbraio 2023, hanno confermato la non conformità dell’impianto. Le telecamere riprendevano spazi al di fuori della stretta pertinenza del titolare, andando oltre il lecito ambito di tutela della propria proprietà.

In seguito alla notifica di avvio del procedimento, il sig. XX ha dichiarato di aver apportato modifiche all’impianto per renderlo conforme, riducendo l’angolo di ripresa delle telecamere alle sole aree di sua esclusiva pertinenza. A supporto di questa affermazione, ha presentato documentazione fotografica.

Il quadro normativo

Secondo l’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i trattamenti effettuati da persone fisiche per finalità strettamente personali o domestiche non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento, a patto che non comportino una comunicazione o diffusione a terzi. Tuttavia, quando il sistema di videosorveglianza riprende aree pubbliche, spazi condominiali o proprietà di terzi, il trattamento eccede l’ambito domestico e deve rispettare le disposizioni del GDPR.

Nel caso specifico, il Garante ha rilevato la violazione degli artt. 5 e 6 del GDPR, che impongono il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento. Inoltre, l’uso di sistemi di videosorveglianza deve essere giustificato da un legittimo interesse, adeguatamente documentato e limitato agli ambiti strettamente necessari.

Le conclusioni del Garante

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. XX, sottolineando che l’impianto, nella sua configurazione originaria, riprendeva aree non pertinenti alla proprietà del titolare senza una valida giustificazione. Tuttavia, ha tenuto conto delle modifiche apportate dal sig. XX durante il procedimento e della documentazione presentata, che attestava la conformità attuale del sistema.

Considerando la natura “minore” della violazione e il fatto che il responsabile ha collaborato, il Garante ha optato per un ammonimento, evitando l’imposizione di una sanzione pecuniaria, come previsto dal considerando 148 del GDPR.

Implicazioni per il condominio

Questo provvedimento ribadisce l’importanza di rispettare i limiti della privacy altrui nell’installazione di sistemi di videosorveglianza, soprattutto in contesti condominiali o in aree che confinano con spazi pubblici. È essenziale che i dispositivi siano configurati in modo da non riprendere spazi non pertinenti, a meno che ciò non sia strettamente necessario e giustificato da specifici rischi documentati.

I condomini e i privati sono invitati a seguire le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video, emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati, e il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010. Questi documenti offrono indicazioni chiare su come utilizzare tali strumenti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La vicenda del sig. XX rappresenta un esempio emblematico dei rischi legati a un uso scorretto della tecnologia di videosorveglianza. Nel bilanciare il diritto alla sicurezza con il rispetto della privacy, è fondamentale adottare un approccio prudente e rispettoso delle norme. Questo caso offre uno spunto di riflessione per condòmini e privati, evidenziando come l’adeguamento alle regole possa evitare sanzioni e preservare i rapporti di buon vicinato.

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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