Molti condòmini sono dotati di telecamere che riprendono, oltre alle aree comuni e adiacenti all’edificio, anche lo spazio destinato alla portineria, così da consentire il monitoraggio del custode. In questo caso occorre seguire regole ben precise a tutela del lavoratore, con il rischio per l’amministratore di incorrere in pesanti sanzioni.
All’interno dello stabile che amministri, il portinaio si lamenta perché le nuove telecamere installate puntano direttamente sul proprio ufficio, permettendo così il controllo dei propri movimenti.
Quando si parla di videosorveglianza e portineria la domanda che ti poni è: cosa rischia l’amministratore in caso di violazioni della privacy ?
Videosorveglianza in condominio: cosa rischia l’amministratore che viola la privacy del custode?
Come abbiamo visto, in base a quanto stabilito dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, l’amministratore di condominio deve comunicare all’Ispettorato del Lavoro l’installazione di un sistema di videosorveglianza che riprenda le attività del custode. Questi infatti è un dipendente del condominio, con cui si instaura un rapporto di lavoro per mezzo dell’amministratore, come rappresentante della compagine condominiale.
Ma cosa rischia l’amministratore che non comunichi la videosorveglianza nei confronti del custode?
In base a quanto stabilito dall’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori, l’amministratore che ometta questa comunicazione all’Ispettorato del lavoro è punito con l’ammenda che va da 154,00 a 1.549,00 euro ovvero con l’arresto da 15 giorni ad un anno salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Parliamo pertanto di una responsabilità penale.
Si badi bene: a seguito della constatazione di un sistema di videosorveglianza installato in violazione delle norme vigenti, l’ispettore del lavoro è tenuto a impartire un provvedimento di rimozione, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994. Tale provvedimento, formalizzato nel verbale di ispezione, dovrà indicare un termine perentorio entro il quale l’amministratore dovrà provvedere alla disinstallazione degli impianti, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l’esecuzione delle operazioni.
L’esecuzione di queste operazioni entro il termine potrà permettere di estinguere la contravvenzione.
La prescrizione obbligatoria non può però avvenire nei casi più gravi, in cui l’ispettore deve trasmettere immediatamente la notizia di reato al Procuratore della Repubblica. Questo avviene nei seguenti casi:
- Videosorveglianza volta a riprendere l’attività lavorativa e le pause;
- Assenza di giustificazioni oggettive per l’installazione;
- Installazione occulta degli impianti;
- Raccolta di dati sensibili mediante videosorveglianza;
- Utilizzo illecito delle immagini a scopo discriminatorio o lesivo della dignità del lavoratore;




