Entro il 1° gennaio 2027 i sistemi di contabilizzazione interessati devono poter essere letti da remoto, salvo le condizioni previste dalla legge
Nei condomìni con riscaldamento centralizzato sta arrivando una scadenza concreta: entro il 1° gennaio 2027 i contatori, sotto-contatori e sistemi individuali di contabilizzazione del calore interessati dalla disciplina devono essere dotati della capacità di lettura da remoto. La regola è contenuta nell’articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 102/2014, modificato dal decreto legislativo 73/2020. Non significa però che ogni proprietario debba sostituire qualunque dispositivo presente in casa: bisogna verificare quale sistema è installato, se rientra nell’obbligo e le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi richiamate dalla norma.
Quali condomìni sono interessati dalla scadenza del 1° gennaio 2027?
La scadenza riguarda i sistemi di misurazione e contabilizzazione utilizzati negli edifici serviti da impianti comuni o da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei casi disciplinati dall’articolo 9 del decreto legislativo 102/2014. Il cuore della norma è la contabilizzazione dei consumi individuali negli edifici con più unità immobiliari.
Un appartamento con riscaldamento completamente autonomo, che non utilizza un sistema comune di contabilizzazione del calore, non entra automaticamente in questa specifica scadenza solo perché si trova in un condominio.
Prima di parlare di sostituzione occorre quindi capire se il palazzo usa contatori di fornitura, sotto-contatori oppure ripartitori sui corpi scaldanti.
Cosa significa esattamente “lettura da remoto”?
Significa che il dato di consumo deve poter essere acquisito senza la necessità di entrare fisicamente nell’unità immobiliare per leggere il dispositivo. La legge non impone, con questa formula, che ogni condomino abbia necessariamente una app sul telefono o un collegamento internet personale.
La tecnologia concreta può variare: ciò che conta è che il sistema consenta la lettura a distanza secondo le caratteristiche tecniche adottate. Per questo un vecchio ripartitore perfettamente funzionante dal punto di vista della misurazione può non essere sufficiente se richiede ancora l’accesso materiale al radiatore per acquisire il dato.
“Remoto” descrive il modo in cui si legge il consumo, non un particolare marchio o una specifica piattaforma digitale.
I ripartitori installati dopo il 25 ottobre 2020 dovevano già essere leggibili da remoto?
Sì: per i dispositivi di nuova installazione successivi al 25 ottobre 2020 la regola della leggibilità da remoto era già prevista. Il termine del 1° gennaio 2027 serve soprattutto a portare alla stessa capacità i sistemi precedentemente installati che ne siano sprovvisti, secondo il quadro normativo applicabile.
Se il condominio ha sostituito i ripartitori negli ultimi anni, la prima verifica è quindi molto semplice: chiedere al gestore del servizio o al manutentore se i dispositivi già installati sono effettivamente leggibili da remoto e ottenere una risposta documentata.
Bisogna cambiare tutti i contatori vecchi?
Non necessariamente: la norma parla di dotare i sistemi della capacità di lettura da remoto oppure di sostituirli con dispositivi che la possiedano. In alcuni impianti può essere tecnicamente possibile aggiungere componenti o aggiornare il sistema; in altri la soluzione può essere la sostituzione.
Non è prudente deliberare un cambio generalizzato senza una relazione tecnica o almeno un’offerta che identifichi modello, età e caratteristiche dei dispositivi presenti.
L’obiettivo legale è ottenere la leggibilità da remoto, non imporre una sostituzione totale quando lo stesso risultato è raggiungibile in altro modo.
La legge prevede eccezioni per costi troppo alti?
Il testo nazionale richiama espressamente le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi. Anche la disciplina europea collega l’obbligo alla sostenibilità tecnica ed economica prevista per i sistemi di contabilizzazione.
Questo non autorizza il condominio a dichiarare autonomamente che l’adeguamento “costa troppo”. Quando si invoca una condizione tecnica o economica derogatoria è opportuno che la posizione sia sostenuta da una valutazione professionale coerente con la norma.
Una semplice decisione assembleare non trasforma da sola un impianto tecnicamente adeguabile in un caso esonerato.
Chi deve muoversi in condominio prima della scadenza?
L’amministratore dovrebbe verificare per tempo la situazione dell’impianto e portare all’assemblea le informazioni tecniche ed economiche necessarie quando serve una decisione condominiale. Aspettare dicembre 2026 può significare trovarsi con tempi di fornitura, sopralluoghi e installazioni troppo stretti.
Il condomino, dal canto suo, può chiedere quale sistema sia presente, chi gestisca le letture e se l’impianto risulti già compatibile con la scadenza del 2027.
La verifica utile oggi è documentale e tecnica: modello dei dispositivi, anno di installazione e modalità attuale di acquisizione dei consumi.
La scadenza cambia il modo in cui si dividono le spese di riscaldamento?
La lettura da remoto non modifica da sola il criterio giuridico con cui il condominio ripartisce i costi del servizio. La contabilizzazione continua a distinguere i consumi registrati e le componenti che, secondo la disciplina vigente e il sistema adottato, non dipendono direttamente dal prelievo volontario del singolo.
L’aggiornamento dei dispositivi può però rendere più frequenti e accessibili le informazioni di consumo, che è una delle finalità della normativa europea sull’efficienza energetica.
Adeguare la tecnologia non significa poter cambiare liberamente le percentuali di riparto approvate o previste dalla legge.
Dal 2027 entreranno tecnici in casa meno spesso?
La lettura da remoto nasce proprio per ridurre la necessità di accessi fisici destinati esclusivamente alla rilevazione del consumo. Restano ovviamente possibili accessi per manutenzione, guasti, sostituzioni, verifiche o altre attività tecniche.
Il vantaggio pratico è che la lettura ordinaria può essere acquisita senza concordare ogni volta l’ingresso nell’appartamento.
Ci sono automaticamente multe dal 2 gennaio 2027?
Non è corretto trasformare la scadenza in uno slogan secondo cui dal 2 gennaio scatterebbe automaticamente una multa uguale per chiunque. L’articolo 16 del decreto legislativo 102/2014 contiene sanzioni da 500 a 2.500 euro per diverse violazioni degli obblighi di contabilizzazione e ripartizione, ma il testo sanzionatorio va letto con attenzione rispetto alla specifica condotta contestata.
In particolare, è opportuno non confondere le sanzioni previste per la mancata installazione dei sistemi di base con un’automatica e separata sanzione formulata espressamente per il solo aggiornamento alla lettura da remoto del comma 5-bis.
La scelta prudente è adeguarsi nei termini, senza però attribuire alla norma conseguenze sanzionatorie più ampie di quelle che il testo effettivamente prevede.
In pratica
Se il tuo palazzo ha il riscaldamento centralizzato, chiedi ora all’amministratore se i ripartitori o sotto-contatori sono già leggibili da remoto. Se la risposta è incerta, servono modello, anno di installazione e verifica tecnica. La scadenza del 1° gennaio 2027 è reale, ma va applicata al sistema effettivamente presente e tenendo conto delle condizioni previste dalla legge. Muoversi nell’autunno 2026 consente di confrontare soluzioni e costi senza trasformare l’adeguamento in un intervento d’emergenza a fine anno.
Note
[1] Articolo 9, comma 5-bis, decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73.
[2] Direttiva (UE) 2023/1791, articolo 16, obbligo di lettura da remoto.
[3] Per i dispositivi installati dopo il 25 ottobre 2020 la leggibilità da remoto è già richiesta dalla disciplina richiamata.
[4] Articolo 16 decreto legislativo 102/2014 disciplina le sanzioni relative a diverse violazioni in materia di misurazione, contabilizzazione e riparto.
[5] La concreta applicazione delle condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi richiede una valutazione riferita all’impianto.
Fonti autorevoli
Normattiva – decreto legislativo 102/2014, articolo 9. Testo vigente della disposizione nazionale che fissa al 1° gennaio 2027 la capacità di lettura da remoto per i sistemi interessati. Apri la fonte
EUR-Lex – direttiva (UE) 2023/1791. La disciplina europea vigente contiene all’articolo 16 l’obbligo di lettura da remoto dei contatori e ripartitori dei costi di riscaldamento. Apri la fonte
Normattiva – articolo 16 decreto legislativo 102/2014. Fonte primaria sulle sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia di efficienza energetica e contabilizzazione. Apri la fonte
Ohga – aggiornamento del 28 settembre 2026. Articolo di attualità che ha riportato oggi l’attenzione sulla scadenza del 1° gennaio 2027. Apri la fonte
Tabella riepilogativa
| Domanda | Risposta breve | Cosa fare |
|---|---|---|
| La scadenza è davvero il 1° gennaio 2027? | Sì | Verificare subito i dispositivi installati |
| Vale per il riscaldamento autonomo? | Non automaticamente | Controllare se esiste una contabilizzazione su un impianto comune |
| Serve per forza sostituire i ripartitori? | No, se possono essere resi leggibili da remoto | Chiedere una verifica tecnica |
| Lettura da remoto significa app obbligatoria? | No | Verificare la modalità tecnica di lettura |
| Possono esistere condizioni di esonero? | La norma richiama fattibilità ed efficienza dei costi | Documentare tecnicamente il caso |
| La scadenza cambia il riparto delle spese? | Non da sola | Tenere separati la tecnologia e il criterio di ripartizione |
Domande frequenti
Come faccio a sapere se il mio ripartitore è leggibile da remoto?
Chiedi al gestore della contabilizzazione il modello installato e la modalità con cui oggi acquisisce le letture. Se il tecnico deve entrare in casa per leggere il display, il sistema merita una verifica in vista del 2027.
Chi convoca l’assemblea per l’adeguamento?
Quando l’intervento riguarda il sistema condominiale, l’amministratore deve portare la questione all’assemblea se è necessaria una decisione dei proprietari. La parte puramente gestionale dipende invece dal contratto già in essere.
Posso rifiutare l’accesso per sostituire il ripartitore?
Il proprietario deve consentire gli interventi legittimamente necessari quando il dispositivo si trova nell’unità privata e serve al sistema condominiale. Modalità e preavviso devono comunque essere ragionevoli.
Un dispositivo installato nel 2022 dovrebbe già essere remoto?
La normativa prevede la leggibilità da remoto per i dispositivi di nuova installazione dopo il 25 ottobre 2020, ferme le condizioni richiamate dalla legge. Va verificato il caso concreto.
Dal 2027 riceverò bollette mensili?
La lettura da remoto e la frequenza delle informazioni di consumo sono temi collegati ma non identici. Occorre verificare anche le regole di fatturazione e il contratto del servizio.
Se il condominio non fa nulla fino a dicembre cosa conviene fare?
Chiedere per iscritto all’amministratore una verifica tecnica e l’inserimento della questione all’ordine del giorno evita di scoprire troppo tardi che servono lavori o sostituzioni.
Articolo editoriale – Condominio | 28 settembre 2026



