Cosa dice la legge sui prelievi dell’amministratore dal conto condominiale?
L’amministratore può prelevare dal conto condominiale senza consenso? La normativa condominiale non impone all’amministratore l’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva da parte dell’assemblea per effettuare un prelievo dal conto condominiale. Infatti, l’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che le somme incassate e spese dal condominio devono transitare su un conto corrente intestato alla collettività, senza però introdurre limiti specifici sulla gestione operativa da parte dell’amministratore.
Se l’autorizzazione fosse necessaria per ogni singola operazione, si creerebbe una burocrazia eccessiva che rischierebbe di rallentare l’intera amministrazione. Tuttavia, questo non significa che l’amministratore abbia carta bianca: i condòmini hanno il diritto di verificare la gestione finanziaria tramite rendicontazioni periodiche e controlli contabili.
L’amministratore può prelevare il proprio onorario dal conto condominiale?
Sì, ma solo nei limiti dell’importo concordato. L’amministratore, infatti, ha diritto a percepire il compenso stabilito all’atto della nomina, senza dover richiedere autorizzazioni ulteriori. Se, ad esempio, l’assemblea ha approvato un onorario di 1.500 euro, questa cifra potrà essere prelevata direttamente dal conto condominiale.
Diversamente, non è possibile per l’amministratore trattenere somme eccedenti rispetto a quelle previste. La giurisprudenza, tra cui la Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 3362/2017), ha chiarito che eventuali richieste di pagamenti aggiuntivi devono essere oggetto di specifica approvazione assembleare. In mancanza di tale delibera, qualsiasi prelievo extra sarebbe considerato indebito e passibile di contestazione.
L’amministratore può prelevare in contanti il suo compenso?
Non esiste un divieto assoluto in merito ai prelievi in contanti, purché vengano rispettate le soglie imposte dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti. Tuttavia, per garantire una maggiore trasparenza nella gestione condominiale, molte assemblee adottano regolamenti interni che impongono il pagamento dell’onorario attraverso bonifici bancari o altri strumenti elettronici.
Indipendentemente dalla modalità scelta, resta fondamentale l’obbligo di fatturazione per qualsiasi somma percepita. Questo aspetto è cruciale non solo per la regolarità fiscale, ma anche per la tutela dei condòmini nel monitorare le uscite finanziarie.
Quali sono i limiti alla gestione del conto condominiale da parte dell’amministratore?
L’amministratore non è un libero gestore delle risorse condominiali, ma deve attenersi ai limiti imposti dal mandato conferitogli. Non può, ad esempio, utilizzare i fondi per scopi diversi da quelli inerenti la gestione del condominio, pena la possibile revoca per mala gestio o, nei casi più gravi, l’accusa di appropriazione indebita.
Inoltre, i condòmini possono sempre richiedere la documentazione contabile per verificare l’impiego delle somme versate. Se emergessero irregolarità, sarebbe possibile contestare l’operato dell’amministratore in sede legale.
L’amministratore di condominio può dunque legittimamente prelevare il proprio onorario dal conto condominiale senza necessità di autorizzazione specifica, purché l’importo sia conforme a quanto stabilito in sede di nomina. Tuttavia, non può eccedere rispetto alle somme concordate né utilizzare i fondi per scopi personali.
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