Il diritto di accesso dei condòmini non obbliga l’amministratore a spedire i documenti

Sentenza del Tribunale di Milano: chiariti limiti e doveri nel rapporto tra trasparenza e gestione condominiale


Il diritto di accesso esiste, ma ha confini ben precisi. Nonostante i condòmini abbiano pieno diritto di visionare ed eventualmente estrarre copia dei documenti relativi alla gestione condominiale, questo non implica un obbligo, per l’amministratore, di dover spedire i carteggi richiesti presso il domicilio del richiedente. Lo ha stabilito chiaramente il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3037/2025, che ha respinto un ricorso basato sulla presunta mancata consegna della documentazione da parte dell’amministratrice. La decisione conferma una lettura rigorosa ma equilibrata dell’art. 1129 e 1130 del Codice civile, tutelando sia il diritto alla trasparenza sia le necessità organizzative dell’amministratore.

L’amministratore è tenuto a inviare la documentazione condominiale?


No, salvo espressa previsione del regolamento condominiale o deliberazione assembleare. L’amministratore, per essere in regola con i propri doveri, deve semplicemente mettere a disposizione i documenti nello studio, permettendone la consultazione e l’eventuale riproduzione a spese del richiedente. Questo significa che è sufficiente fissare un appuntamento e indicare i costi per l’estrazione delle copie. La sentenza ribadisce come questa modalità costituisca un adempimento idoneo a soddisfare l’obbligo legale. In sostanza, il diritto di accesso non si traduce automaticamente nel diritto a ricevere i documenti comodamente a casa.

Cosa dice la giurisprudenza sulla trasparenza nella gestione condominiale?


La giurisprudenza, anche di legittimità, ha più volte sottolineato l’importanza del bilanciamento tra il diritto del condomino alla trasparenza e il diritto dell’amministratore ad una gestione efficiente e non ostacolata da pretese irragionevoli. Secondo la Cassazione (sent. 5443/2021), le richieste di accesso devono rispettare i princìpi di buona fede e correttezza, e non possono trasformarsi in un mezzo per rallentare o compromettere la normale attività amministrativa. Questa posizione viene ora ulteriormente rafforzata dalla pronuncia milanese, che pone uno stop alle pretese automatiche di invio documentale da parte dell’amministratore.

Come deve comportarsi l’amministratore per evitare sanzioni o ricorsi?


Deve agire con chiarezza, precisione e trasparenza. Mettendo a disposizione i documenti, informando sui modi di accesso e specificando le spese per la riproduzione, l’amministratore può dimostrare di aver assolto in pieno i propri obblighi. Non occorre alcuna spedizione né cartacea né elettronica, a meno che non sia previsto diversamente nel regolamento o deliberato in assemblea. Questo orientamento protegge la figura dell’amministratore da richieste eccessive e consente di mantenere un’efficienza amministrativa senza sacrificare il diritto di controllo del singolo condomino.

Quali implicazioni pratiche ha questa sentenza per i condòmini?


I condòmini devono essere consapevoli che il proprio diritto di accesso non è assoluto e che le modalità per esercitarlo sono regolate dalla legge. È loro diritto consultare gli atti e ottenerne copia, ma ciò avviene a loro spese e su appuntamento. La richiesta di invio a domicilio non può fondare automaticamente un diritto esecutivo. La sentenza in questione educa a un uso responsabile del diritto di accesso, promuovendo un clima di collaborazione con l’amministratore e scoraggiando azioni strumentali o sproporzionate che danneggiano il buon funzionamento del condominio.


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