Telecamera privata che riprende le parti comuni: rimozione sì, risarcimento non automatico

L’impianto illegittimo può essere smontato, ma per ottenere un risarcimento occorre provare una lesione concreta della vita privata: due rimedi con presupposti diversi

Installare una telecamera in condominio non è vietato. Il proprietario può tutelare la propria abitazione, i beni e l’incolumità, purché l’obiettivo resti circoscritto agli spazi di sua esclusiva pertinenza. Il quadro cambia quando il campo visivo comprende un cortile, un vialetto o un pianerottolo. E cambia ancora quando, ottenuta la rimozione dell’impianto, si pretende anche il risarcimento: sono due rimedi distinti, con presupposti diversi.

Il confine: dove può arrivare l’obiettivo

La regola è stata precisata di recente dalla Corte di cassazione, che ha corretto un equivoco diffuso. Il condòmino che colloca una telecamera nella propria unità immobiliare non deve, per ciò solo, munirsi di una delibera assembleare: l’art. 1122-ter del codice civile riguarda gli impianti installati sulle parti comuni per la sicurezza dell’edificio, dove titolare del trattamento è il condominio.

Quando invece l’impianto resta privato, la verifica di legittimità si sposta su un altro terreno: la protezione dei dati personali. L’angolo visuale deve restare limitato agli spazi di esclusiva pertinenza, escludendo cortili, pianerottoli, scale, androni e aree di parcheggio. Se l’esigenza di sicurezza riguarda davvero le parti comuni, la strada corretta non è la telecamera del singolo: è l’impianto condominiale, deliberato dall’assemblea.

Quando l’eccezione “domestica” non si applica più

Chi riprende soltanto la propria abitazione e le sue pertinenze beneficia dell’esenzione prevista per le attività esclusivamente personali o domestiche. Ma quell’eccezione va interpretata in modo restrittivo, come ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea: non copre le riprese che si dirigono al di fuori della sfera privata del titolare.

Appena l’obiettivo intercetta stabilmente uno spazio condiviso, quindi, il trattamento esce dall’ambito domestico e ricade nelle regole generali. Chi ha installato l’impianto deve allora dimostrare un interesse concreto alla sicurezza e la conformità ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione: la ripresa va limitata allo stretto indispensabile, e non è ammesso sottoporre a controllo continuo un’area comune quando il medesimo risultato è ottenibile con modalità meno invasive.

Le esigenze di sicurezza vanno provate

Il punto più sottovalutato è probatorio. Affermare di aver subito minacce o danneggiamenti non basta: occorre dimostrare un pericolo grave, attuale e ripetuto. Nella giurisprudenza di merito sono state ritenute insufficienti una testimonianza de relato — cioè su fatti appresi da altri — e il riferimento a un unico litigio, in assenza di denunce o di altri elementi che documentassero una serie di episodi.

Serve poi la documentazione tecnica dell’impianto: ampiezza dell’inquadratura, funzionamento, tempi di conservazione delle immagini, modalità di accesso alle registrazioni, oltre alle cautele indicate dalle linee guida europee in materia di videosorveglianza — posizionamento degli avvisi, limitazione dell’angolo visuale, oscuramento delle zone non pertinenti, sicurezza degli accessi. Chi non produce nulla di tutto questo non può sperare che vi supplisca una consulenza tecnica disposta dal giudice: la consulenza non serve a cercare le prove che una parte avrebbe dovuto fornire.

Il risarcimento non segue automaticamente

Qui sta la distinzione più utile, e insieme la meno nota. L’illegittimità dell’impianto giustifica la cessazione delle riprese, ma non prova l’esistenza di un danno risarcibile. In materia di riservatezza il danno non patrimoniale non è riconosciuto “in re ipsa”, cioè come conseguenza automatica della violazione: chi chiede il risarcimento deve indicare e provare il pregiudizio concretamente subito.

Non basta quindi riferire una generica sensazione di disagio o di controllo. Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, il danno non patrimoniale presuppone una lesione seria e apprezzabile, che superi la soglia delle conseguenze minime o irrilevanti. È la ragione per cui una domanda di rimozione può essere accolta e, nello stesso giudizio, quella risarcitoria respinta.

Rimozione e risarcimento: due rimedi, due prove

Profilo Rimozione dell’impianto Risarcimento del danno
Chi deve provare Chi ha installato: rischio, necessità, proporzionalità Chi chiede il risarcimento: il pregiudizio subito
Cosa basta L’inquadratura illegittima delle parti comuni Non basta l’irregolarità dell’impianto
Cosa serve in più Riprese effettive, frequenza, accessi, conseguenze concrete

Che cosa può dimostrare il pregiudizio

Nel giudizio risarcitorio possono assumere rilievo, secondo le circostanze, alcuni elementi concreti:

• La prova di essere stati effettivamente ripresi, e non solo di essere potenzialmente inquadrabili.

• La frequenza e la durata delle registrazioni, e il tipo di attività personali documentate.

• L’eventuale consultazione delle immagini e l’identità di chi vi ha avuto accesso.

• La diffusione o l’utilizzo improprio delle registrazioni.

• Le conseguenze personali concretamente derivate dalle riprese.

Che cosa deve fare l’amministratore

Di fronte alla segnalazione di una telecamera privata puntata sulle parti comuni, l’amministratore non ha poteri di rimozione forzata, ma non può nemmeno restare inerte. Il suo compito è verificare l’effettiva inquadratura, richiamare formalmente chi ha installato l’impianto e portare la questione all’assemblea, informandone i condòmini. Se le esigenze di sicurezza sono reali e diffuse, la risposta corretta è un impianto condominiale regolarmente deliberato, con cartelli, tempi di conservazione e accessi definiti.

Il condòmino che si ritiene leso può invece rivolgersi al giudice — anche in via d’urgenza — per ottenere la rimozione o il riorientamento dell’obiettivo, e può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Se vuole anche il risarcimento, però, deve costruire la prova del danno: senza quella, resta soltanto la telecamera da smontare.

Domande frequenti

Serve la delibera dell’assemblea per la telecamera del singolo?

No, se l’impianto è privato e riprende solo la proprietà esclusiva. La delibera prevista dall’art. 1122-ter c.c. riguarda gli impianti installati sulle parti comuni per la sicurezza dell’edificio, dove titolare del trattamento è il condominio.

Posso riprendere un pezzo di cortile per proteggere il mio box?

Solo entro limiti stretti. Occorre dimostrare un rischio effettivo e documentato, la necessità della misura e la sua proporzionalità, limitando l’inquadratura allo stretto indispensabile. Il controllo continuo di un’area comune, di regola, non è ammesso.

Se la telecamera del vicino è irregolare, ho diritto a un risarcimento?

Non automaticamente. L’irregolarità può portare alla rimozione, ma il danno alla riservatezza non è riconosciuto “in re ipsa”: va provata una lesione seria e apprezzabile, con le conseguenze concretamente subite.

Basta dire che mi sento controllato?

No. Una generica sensazione di disagio o di fastidio non integra un danno risarcibile. Occorre dimostrare di essere stati effettivamente ripresi e indicare frequenza, durata, accessi alle immagini e conseguenze concrete.

Il giudice può disporre una consulenza per ricostruire l’impianto?

Non per sopperire alla mancanza di prove. Se chi ha installato la telecamera non produce alcuna documentazione tecnica, la consulenza avrebbe una funzione meramente esplorativa: non può essere usata per cercare prove che la parte doveva fornire.

Che cosa può fare l’amministratore?

Verificare l’inquadratura, richiamare formalmente l’installatore e informare l’assemblea. Non ha poteri di rimozione: se l’esigenza di sicurezza riguarda le parti comuni, la via corretta è un impianto condominiale deliberato dall’assemblea.

In sintesi

La telecamera del singolo può proteggere casa propria, non trasformarsi in un presidio di controllo delle aree comuni. Quando l’obiettivo esce dalla sfera privata, la legittimità si misura su rischio, necessità e proporzionalità, e va documentata: chi non prova nulla, si vede smontare l’impianto.

Ma il capovolgimento vale anche per chi lamenta la violazione: ottenere la rimozione non significa ottenere denaro. Rimozione e risarcimento restano rimedi distinti, e il secondo richiede la prova di un pregiudizio reale. È un equilibrio che protegge sia la riservatezza sia chi ha ragioni concrete di sicurezza.

Avv. Raffaele Marascio

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono un parere legale riferito al caso concreto. Per la valutazione di una situazione specifica è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato. TUTELA Condomini è una testata giornalistica registrata e indipendente.

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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