Con i grandi eventi calcistici cresce l’idea delle visioni collettive negli spazi comuni: ma il canone pagato dalle famiglie non copre il TV del condominio
La sfida Francia-Marocco trasmessa da Rai1 ha fatto il pieno di ascolti, con oltre sei milioni di spettatori nella serata del 9 luglio. In vista delle prossime partite, qualche condominio dotato di sala ricreativa potrebbe pensare a una visione collettiva. Prima di comprare il televisore, però, c’è una domanda da sciogliere: chi paga il canone Rai? Perché quello versato dalle singole famiglie non copre lo schermo comune.
Il nodo è che il canone televisivo ordinario, quello pagato in bolletta da ogni famiglia, copre solo la detenzione domestica. Un televisore acquistato dal condominio e collocato in un locale comune, a disposizione di più nuclei, rientra invece in una categoria diversa: il canone speciale. E accanto al fisco ci sono la delibera e le regole d’uso della sala.
Il canone di casa non copre la sala condominiale
Nelle abitazioni private il canone ordinario è dovuto per la detenzione di un apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo. Nel 2026 ammonta a 90 euro, di norma addebitati in bolletta elettrica in dieci rate da gennaio a ottobre, e si paga una sola volta per famiglia anagrafica, a prescindere dal numero di televisori posseduti. Il tributo, va ricordato, è legato alla sola detenzione dell’apparecchio, indipendentemente dal fatto che si guardino i canali Rai, le tv private o le emittenti straniere.
La situazione cambia quando il televisore non è in un appartamento, ma in un locale comune usato da più famiglie. La normativa prevede infatti un canone speciale per gli apparecchi detenuti in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare. Una sala condominiale in cui tutti i residenti possono vedere partite o programmi rientra in questa fattispecie: il fatto che ciascun condòmino paghi già il proprio canone di casa non copre il televisore comune, che è un apparecchio detenuto in un ambiente distinto e destinato a un uso collettivo.
Chi paga e come: delibera, canone speciale, ripartizione
Quando il televisore è acquistato dal condominio e collocato stabilmente in una parte comune, l’adempimento passa dall’amministrazione condominiale. È opportuno che l’assemblea approvi l’acquisto dell’apparecchio, la sua collocazione e le relative spese. L’amministratore verifica poi con gli Abbonamenti Speciali Rai la corretta categoria, procede al censimento e inserisce il costo nel preventivo e nel rendiconto condominiale.
Il canone speciale non si paga in bolletta, ma con bollettino, modello F24 o Virtual Iban, e parte da un importo minimo di poco superiore ai duecento euro l’anno per la categoria più bassa. La spesa si ripartisce tra i proprietari secondo il criterio stabilito dalla delibera, dal regolamento o dalle norme sulle spese comuni. Conviene chiarire da subito se la sala sarà utilizzabile da tutti o soltanto da alcuni condòmini, perché incide sul riparto. E se in futuro il televisore comune viene dismesso, il condominio deve darne disdetta agli Abbonamenti Speciali, per non restare obbligato al pagamento.
Antenna, streaming e il televisore del portiere
Alcune situazioni, invece, non fanno scattare alcun canone aggiuntivo. La semplice antenna centralizzata condominiale non comporta un canone: è solo l’impianto che consente ai singoli appartamenti di ricevere il segnale, mentre il presupposto del tributo è la detenzione di un apparecchio televisivo. Allo stesso modo, un monitor o un videoproiettore privo di sintonizzatore, usato soltanto per lo streaming via internet, di norma non fa sorgere l’obbligo; un normale televisore, invece, resta soggetto al canone anche se impiegato solo per le piattaforme online.
Caso a parte è il televisore del portiere: se è suo e serve alla normale visione domestica, si applica il canone ordinario della sua famiglia; se invece è di proprietà del condominio e collocato in portineria per il servizio o per più persone, va verificata l’applicazione del canone speciale. A contare non è solo il luogo in cui si trova lo schermo, ma chi detiene l’apparecchio e per quale finalità lo si utilizza.
Televisore in condominio: quando è dovuto il canone
| Situazione | Canone dovuto |
| TV in un appartamento privato | Canone ordinario della famiglia (90 euro) |
| TV del condominio nella sala comune | Canone speciale (uso fuori dall’ambito familiare) |
| Antenna centralizzata condominiale | Nessun canone aggiuntivo |
| Monitor o proiettore senza sintonizzatore (solo streaming) | Di norma nessun canone |
| TV del portiere per uso domestico | Canone ordinario della sua famiglia |
Non solo canone: la sala va regolata
La questione fiscale non esaurisce il problema. L’uso di una sala comune per seguire eventi sportivi va disciplinato dall’assemblea o almeno concordato con l’amministratore: orari, numero massimo di partecipanti, modalità di accesso e responsabilità per eventuali danni. Un’attenzione particolare va al rumore, perché esultanze e volume alto fino a tarda sera non devono disturbare il riposo degli altri residenti, secondo il consueto limite della normale tollerabilità.
L’amministratore, infine, deve verificare che il locale sia idoneo all’uso previsto e che la visione collettiva non occupi vie di passaggio o di emergenza. Regolare tutto prima del fischio d’inizio — televisore, canone e utilizzo degli spazi comuni — è il modo per trasformare la partita in un momento di socialità e non in una lite tra vicini.
Avv. Raffaele Marascio
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono un parere legale o fiscale riferito al caso concreto. Per la valutazione di una situazione specifica è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato. TUTELA Condomini è una testata giornalistica registrata e indipendente.


