Un’azione mirata negli spazi comuni riapre il nodo della responsabilità del condominio e dei limiti alla videosorveglianza.
A Vigonza una banda smonta una Bmw parcheggiata in un’area comune: ecco quando il condominio risponde del danno e quali riprese sono consentite
Nella notte tra il 15 e il 16 giugno 2026 una banda di ladri ha smembrato una Bmw X3 parcheggiata in un’area condominiale di via della Costituzione, a Vigonza, in provincia di Padova. I malviventi hanno sfondato un vetro e asportato il volante, la plancia comandi, il computer di bordo e l’autoradio. Il proprietario ha trovato il mezzo la mattina seguente e ha sporto denuncia ai carabinieri. Le altre vetture parcheggiate in strada sono rimaste intatte: gli investigatori ipotizzano un colpo mirato e pianificato.
Per l’amministratore l’episodio solleva due domande ricorrenti dopo un furto negli spazi comuni: il condominio risponde del danno subito dal veicolo? E quali telecamere può installare per prevenire colpi simili? Le risposte arrivano dal codice civile e dalle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Furti negli spazi comuni: di norma il condominio non risponde
In linea generale il condominio non risponde dei furti subiti dai veicoli parcheggiati nelle aree comuni. La semplice messa a disposizione di un posto auto non crea un contratto di deposito né un obbligo di custodia del mezzo. L’art. 2051 c.c. sul danno da cose in custodia presuppone il controllo della cosa che causa il danno, non del veicolo lasciato in sosta. Resta quindi a carico del proprietario chiudere l’auto e stipulare un’adeguata polizza furto.
Una responsabilità del condominio può emergere solo in casi limite, sul piano della colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c. Accade, ad esempio, quando l’amministratore lascia guasto a lungo un cancello automatico, oppure tiene spente per incuria telecamere già deliberate, nonostante le segnalazioni. In queste ipotesi l’omessa manutenzione dei presidi comuni può fondare una pretesa di risarcimento.
Telecamere condominiali: cosa prevede l’art. 1122-ter
L’installazione di un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni richiede una delibera assembleare. L’art. 1122-ter c.c. rinvia alla maggioranza dell’art. 1136, secondo comma: serve il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, cioè 500 millesimi. Le indicazioni del Garante completano il quadro su aree riprese, segnaletica e conservazione delle immagini.
Requisiti per la videosorveglianza condominiale
| Requisito | Regola |
| Quorum di delibera | Maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi (art. 1136, c. 2, c.c.) |
| Aree riprese | Solo parti comuni; vietate strade pubbliche e proprietà altrui |
| Segnaletica | Cartello informativo visibile prima del raggio d’azione della telecamera |
| Conservazione immagini | Tempo limitato alla finalità; il Garante indica termini brevi, fino a sette giorni se motivato |
| Accesso ai filmati | Riservato all’amministratore titolare del trattamento; consegna all’autorità su richiesta |
I singoli condòmini non possono visionare liberamente i filmati. In presenza di un reato l’amministratore, quale titolare del trattamento, estrae le immagini e le consegna ai carabinieri o all’autorità giudiziaria.
Cosa deve fare l’amministratore
Dopo un furto negli spazi comuni l’amministratore non gestisce il danno al singolo veicolo, che resta a carico del proprietario, ma tutela le parti comuni e collabora con le indagini. I passaggi operativi sono pochi e ricorrenti.
• Verificare lo stato dei presidi comuni (cancello, sbarra, illuminazione) e documentare i guasti già segnalati.
• Se esiste l’impianto condominiale, estrarre le immagini come titolare del trattamento e consegnarle solo a carabinieri o autorità giudiziaria.
• Non mostrare i filmati ai singoli condòmini, per tutelare la riservatezza degli altri soggetti ripresi.
• Sporgere denuncia contro ignoti per i danni alle strutture comuni, come sbarra, cancello o recinzione.
• Verificare la polizza globale fabbricati e attivarla per le riparazioni delle parti comuni, se copre gli atti vandalici.
• Portare in assemblea l’eventuale adeguamento dei presidi di sicurezza, con delibera conforme all’art. 1122-ter c.c.
L’investimento in presidi efficienti e in una videosorveglianza a norma riduce il rischio e, soprattutto, mette al riparo l’amministratore dalla contestazione di colpa per omessa manutenzione.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono un parere legale riferito al caso concreto. Per la valutazione di una situazione specifica è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato. TUTELA Condomini è una testata giornalistica registrata e indipendente.
