Il Ministero della Salute ha ritirato la riforma della medicina territoriale che avrebbe portato parte dei medici di famiglia alla dipendenza dal Servizio sanitario nazionale e dentro le Case di Comunità. Al suo posto si punta a un accordo più leggero. Intanto, sul fronte opposto, la giustizia rafforza la tutela degli studi medici nei condomìni. Ecco cosa è successo e cosa cambia in concreto.
Sanità: salta la riforma dei medici di famiglia
Dopo settimane di scontro politico e pressioni sindacali, il 10 giugno 2026 è arrivata la marcia indietro. Secondo quanto riferito da fonti ministeriali e ripreso dalle principali agenzie, il Ministero della Salute ha rinunciato alla riforma della medicina territoriale che si sarebbe dovuta varare con decreto legge. La decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del ministero, Marco Mattei, agli assessori regionali alla sanità.
Il progetto puntava a scardinare il vecchio assetto dell’assistenza di base: tra i punti cardine, il passaggio allo status di dipendenti del Servizio sanitario nazionale per una quota di medici di famiglia, da inserire stabilmente nelle Case di Comunità.
Cosa prevedeva la riforma e cosa cambia ora
Il nodo che il Ministero cercava di sciogliere è strutturale: in gran parte d’Italia serve con urgenza il personale medico per rendere operative le nuove Case di Comunità, le strutture di prossimità finanziate con i fondi del PNRR. Per farlo, il governo voleva imporre un cambio di contratto.
Con il ritiro del decreto, l’obbligo di dipendenza tramonta. L’amministrazione punta ora a una soluzione ponte: un impegno minimo di almeno 6 ore settimanali dei medici di medicina generale all’interno delle Case di Comunità, da introdurre per due strade alternative:
• un emendamento a un provvedimento del governo già in itinere;
• una modifica all’atto di indirizzo della convenzione nazionale con la medicina di famiglia, in vista del rinnovo.
Il Ministero ha comunque ribadito che il lavoro sulle Case di Comunità “va avanti” e che l’obiettivo resta una medicina territoriale più vicina ai cittadini.
Le reazioni: Regioni divise e opposizione all’attacco
La marcia indietro ha acceso lo scontro tra le autonomie locali. L’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso — tra i principali sostenitori della riforma — avrebbe lasciato il tavolo annunciando, secondo l’ANSA, le dimissioni da vicecoordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni; il suo entourage, riferiscono le agenzie, in un primo momento non ha rilasciato dichiarazioni.
Dall’opposizione, la capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera, Ilenia Malavasi, ha parlato di un “clamoroso dietrofront” e di una maggioranza spaccata. I sindacati dei medici di famiglia, contrari al doppio ruolo obbligatorio, hanno invece accolto con favore lo stop, chiedendo un confronto su contratti più flessibili. Si tratterebbe del secondo tentativo di riforma della medicina territoriale arenatosi in pochi mesi.
Studio medico in condominio: cosa ha deciso la Corte d’Appello di Roma
Mentre a livello ministeriale si discute su dove i medici debbano prestare servizio, sul piano giudiziario si consolida la tutela degli studi medici dentro i condomìni. Con la sentenza n. 3515 del 28 aprile 2026, la Corte d’Appello di Roma ha ribadito che l’apertura di un ambulatorio in un appartamento privato non può essere vietata in modo generico, sulla base di semplici lamentele per il normale afflusso di pazienti. La cessazione dell’attività è una misura eccezionale, che richiede prove specifiche e rigorose.
Il caso nasce in un condominio romano: un gruppo di residenti aveva citato in giudizio la proprietaria di un immobile, la società locataria e sei medici subconduttori operanti in medicina di gruppo convenzionata, lamentando un viavai quotidiano di pazienti, stazionamenti sul pianerottolo e l’apertura continua del portone. Secondo i condòmini, l’attività violava l’articolo 19 del regolamento contrattuale, che vietava l’uso degli alloggi come “sanatorio, gabinetto o ambulatorio per malattie infettive” e qualsiasi destinazione idonea a turbare la tranquillità, l’igiene e il decoro.
In primo grado il Tribunale aveva ordinato la chiusura dello studio; la Corte d’Appello ha ribaltato il verdetto, accogliendo il ricorso dei professionisti.
Quando il condominio può davvero vietare uno studio medico
I giudici hanno evidenziato che la clausola del regolamento aveva una struttura “mista”: da un lato divieti espressi e tassativi (l’ambulatorio per malattie infettive), in cui lo studio di medicina generale non rientra; dall’altro criteri elastici e generici (tranquillità, decoro, igiene).
In presenza di formule generiche, la giurisprudenza — richiamando anche la Cassazione n. 14377/2024 — impone di interpretare in modo restrittivo le clausole che limitano la proprietà esclusiva. Il danno non si presume: chi vuole far valere il divieto deve dimostrare un pregiudizio concreto, attuale e intollerabile. Nel caso esaminato, fotografie con poche persone sulle scale e relazioni generiche senza orari né conteggi sono state ritenute insufficienti. Pesava anche il fatto che lo studio si fosse riorganizzato con un sistema di prenotazione per appuntamento, riducendo l’afflusso.
Quadro di sintesi
| Ambito | Oggetto | Strumento | Impatto per i professionisti |
| Sanità territoriale | Ore minime e passaggio a dipendenza | Ritiro del decreto; emendamento o atto di indirizzo | I medici restano liberi professionisti convenzionati |
| Diritto condominiale | Limiti d’uso delle unità esclusive | Sentenza Corte d’Appello Roma 3515/2026 | Annullata l’inibitoria: lo studio può operare |
| Onere della prova | Disagi reali, non astratti | Interpretazione restrittiva delle clausole | Le lamentele generiche non bastano |
| Misure interne | Gestione dell’afflusso pazienti | Accorgimenti emersi in mediazione | Filtri d’attesa e appuntamenti, non chiusura |
Misure organizzative contro chiusura: il principio di proporzionalità
Un passaggio chiave della decisione riguarda la proporzionalità. Secondo i giudici, l’afflusso dei pazienti — pur potendo dare fastidio ai residenti — non giustifica un provvedimento radicale come la chiusura, lesivo della libertà d’impresa e del diritto alla salute. In caso di disagi, condominio e medici devono cooperare adottando misure logistiche, molte già proposte in mediazione:
• accessi regolati solo per appuntamento, per evitare assembramenti nei corridoi;
• attesa dei pazienti all’interno dei locali dello studio, con porta dell’appartamento chiusa;
• disattivazione dell’apertura automatica del portone dal citofono;
• videosorveglianza sul pianerottolo, nel rispetto della privacy.
La Cassazione si era già espressa su linee analoghe, stabilendo (sentenza n. 23/2004) che nemmeno uno studio dentistico costituisce di per sé violazione delle clausole che vietano attività rumorose o antigieniche: va sempre accertato l’impatto reale nell’edificio.
Domande frequenti su studi medici e regolamento condominiale
Il regolamento può vietare in assoluto l’apertura di uno studio medico? Sì, ma solo se il divieto è esplicito e inequivocabile. Un regolamento contrattuale può limitare le proprietà esclusive, ma deve indicare specificamente “studi medici” o “ambulatori”, senza fermarsi a formule generiche su decoro o tranquillità.
Se il regolamento è generico, l’assemblea può votare per far chiudere lo studio? No. Senza un divieto esplicito, la maggioranza assembleare non può deliberare la cessazione di un’attività lecita e autorizzata. Servirebbe il consenso unanime o una sentenza fondata su prove rigorose di intollerabilità.
Chi risponde in giudizio se lo studio crea danni o viola il regolamento? Rispondono sia il proprietario dell’immobile sia il medico che esercita (anche in sublocazione): il proprietario ha l’obbligo di vigilare sul rispetto delle regole del palazzo da parte del conduttore.
In pratica
Se in condominio un appartamento viene destinato a studio medico e temi ripercussioni:
1. Leggi il regolamento contrattuale. Verifica se contiene un divieto esplicito e testuale per gli “studi medici”. Se la clausola è generica, non si applica in automatico.
2. Attiva la mediazione. Prima di azioni legali costose e con scarse chance senza prove solide, chiedi all’amministratore di convocare le parti per concordare orari e gestione delle attese.
3. Raccogli prove oggettive. Non bastano foto sporadiche: servono orari, entità numerica dell’afflusso ed eventuali violazioni igienico-sanitarie certificate da perizie o dalle autorità.
Fonti e link autorevoli
• Il testo degli articoli del codice civile su limiti alla proprietà e regolamenti condominiali sul portale Normattiva.
• Gli aggiornamenti istituzionali del Ministero della Salute sulla medicina territoriale e le Case di Comunità.
• Le rassegne sulla tutela delle professioni sanitarie sul sito della FNOMCeO.
