Per la normativa privacy e per la Cassazione, installare telecamere o microcamere senza informare gli interessati è una violazione grave dei diritti fondamentali e può integrare anche il reato di interferenze illecite nella vita privata.
L’installazione di microcamere o sistemi di videosorveglianza in condominio è un tema delicatissimo perché coinvolge il diritto alla privacy, la tutela dell’immagine e persino la sicurezza degli inquilini. Il recente caso avvenuto all’Aquila – dove alcune telecamere occultate sono state rinvenute in appartamenti affittati a studenti – è solo l’ultimo episodio che dimostra quanto sia necessario comprendere cosa è lecito fare e cosa invece costituisce violazione grave. Da questo punto di vista, il Gdpr, le Linee guida 2025 del Garante e l’articolo 615-bis c.p., forniscono una cornice chiara: quando una telecamera riprende persone senza preavviso, senza informativa, oppure senza autorizzazione assembleare, si tratta di un trattamento illecito a tutti gli effetti.
Perché le microcamere negli appartamenti o nelle parti comuni sono illecite?
Le videocamere nascoste violate negli alloggi universitari dell’Aquila hanno riportato l’attenzione su un principio elementare: filmare una persona a sua insaputa è vietato, sempre. Le microcamere collocate negli appartamenti e persino nei garage erano installate senza alcuna informativa e senza alcuna giustificazione, violando i principi di liceità, necessità, pertinenza e minimizzazione previsti dal Gdpr. Inoltre, riprendere soggetti ignari nella loro vita privata configura il reato di interferenze illecite di cui all’articolo 615-bis del Codice penale. È importante comprendere che la privacy non si limita alla protezione dei dati: riguarda la dignità, la libertà e la riservatezza delle persone, elementi centrali di ogni relazione di locazione o convivenza condominiale.
Quando il condominio installa telecamere, chi è responsabile del trattamento dei dati?
Quando l’impianto di videosorveglianza riguarda le parti comuni, il titolare del trattamento è il condominio, rappresentato dall’amministratore. È il Garante stesso a ribadire che l’amministratore è responsabile della gestione dei dati raccolti e che deve garantire il rispetto dei principi del Gdpr. Non è possibile coprire telecamere o installarle “di fatto” senza informare nessuno: serve una delibera assembleare approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, c.c., serve una informativa chiara, serve l’aggiornamento del registro dei trattamenti e, quando necessario, anche una Dpia. Questo perché le parti comuni sono frequentate continuamente non solo da condòmini, ma anche da visitatori, tecnici, fornitori e ospiti occasionali.
Un proprietario può installare telecamere dentro il suo appartamento?
Il proprietario può installare videocamere nella propria unità immobiliare solo se queste non riprendono persone diverse da lui e non inquadrano parti comuni. La legge è molto chiara: non è ammessa la captazione di spazi condivisi, neppure accidentalmente, né la registrazione di ospiti, conduttori o visitatori senza consenso. Nel caso di telecamere che riprendono anche solo una porzione di corridoio o pianerottolo, il proprietario diventa titolare del trattamento e gli si applicano tutti gli obblighi previsti per il condominio. Significa che deve fornire informativa, valutare la base giuridica, limitare l’angolo di ripresa e predisporre adeguate misure di sicurezza. La presenza di microcamere occulte, come accaduto nel caso citato, è estremamente grave perché non riguarda solo la privacy, ma incide anche sul diritto all’inviolabilità del domicilio.
Quali obblighi ha l’amministratore quando emergono telecamere illegittime?
Quando un apparato non autorizzato viene scoperto nelle parti comuni, l’amministratore non può dichiararsi estraneo alla vicenda. In qualità di titolare del trattamento, ha l’obbligo di vigilare sulla liceità degli impianti installati e di intervenire immediatamente. Deve informare gli interessati, limitare l’uso delle immagini, impedire accessi non autorizzati e, se necessario, segnalare l’accaduto all’Autorità garante. Le nuove Linee guida del Garante 2025 chiariscono che nessun condominio può ignorare o tollerare telecamere non approvate: la tutela dei dati personali è un obbligo giuridico, non una scelta discrezionale. In caso di omesso controllo o gestione irregolare, l’amministratore può essere ritenuto corresponsabile sotto il profilo civile, amministrativo e, nei casi più gravi, anche penale.
Perché la corretta gestione dell’anagrafe condominiale è collegata alla videosorveglianza?
Le telecamere nelle parti comuni possono registrare anche soggetti non residenti, come gli ospiti temporanei, i visitatori delle locazioni brevi o i lavoratori delle imprese incaricate. In tutti questi casi, l’amministratore deve essere in grado di conoscere chi transita stabilmente negli immobili e deve assicurarsi che la base giuridica del trattamento sia correttamente impostata. Le Linee guida 2025 ricordano che non è lecito raccogliere e conservare dati relativi a soggetti occasionali, salvo che la finalità specifica lo richieda. La videosorveglianza deve essere limitata alle sole aree strettamente necessarie e le immagini vanno conservate per tempi ridotti. Questo vale soprattutto negli edifici in cui vivono o lavorano persone che cambiano frequentemente, come nel caso degli studenti o degli affitti turistici.
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