Piscine Condominiali: Bagnino Non Obbligatorio, Sentenza della Cassazione

Una recente sentenza chiarisce finalmente il quadro normativo per le piscine condominiali

Chiariamo il dubbio: nelle piscine condominiali non è obbligatorio il bagnino.


Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte con l’ordinanza 28538/2023, le piscine condominiali a uso collettivo non rientrano tra quelle strutture obbligate a garantire la presenza di un assistente ai bagnanti. Questa pronuncia, destinata a fare scuola, sgombra il campo dai numerosi dubbi che, da anni, animano le discussioni tra amministratori, condomìni e tecnici del settore. La chiave di lettura ruota intorno alla distinzione tra piscine pubbliche e private, con particolare attenzione alla finalità d’uso della struttura e alla platea degli utenti.

Quando è obbligatorio il bagnino in piscina?


Il bagnino è obbligatorio solo se la piscina è aperta al pubblico. Questo significa che l’obbligo scatta nelle strutture destinate a un’utenza indistinta, come hotel, stabilimenti balneari o centri sportivi. La legge della Regione Toscana – presa in esame dalla Cassazione – distingue espressamente tra piscine pubbliche o private con accesso pubblico, e quelle riservate all’uso esclusivo degli aventi diritto, come nel caso dei condomìni. In quest’ultima ipotesi, se la piscina è utilizzabile soltanto da condòmini e loro ospiti, non si tratta di struttura aperta al pubblico. Di conseguenza, non serve un bagnino, purché siano rispettati determinati obblighi di sicurezza e informazione.

Quali sono le responsabilità dell’amministratore di condominio?


Spetta all’amministratore condominiale garantire la gestione sicura della piscina, in quanto bene comune soggetto a un potenziale rischio per la sicurezza degli utenti. L’amministratore non solo deve assicurarsi che l’impianto sia conforme alle norme igienico-sanitarie e manutentive, ma deve anche informare in modo chiaro e visibile che non è prevista l’assistenza ai bagnanti. Inoltre, deve impedire l’accesso incontrollato dei minori di 14 anni e predisporre misure di protezione fisica come barriere, sistemi di allarme certificati o segnaletica adeguata. In assenza di queste misure, l’esenzione dall’obbligo del bagnino potrebbe decadere, esponendo il condominio a responsabilità civili e penali in caso di incidenti.

L’assemblea può comunque decidere di assumere un bagnino?


Sì, l’assemblea condominiale ha sempre la facoltà di deliberare l’impiego di un bagnino, anche se non obbligatorio per legge. Questa scelta può risultare particolarmente opportuna nei complessi residenziali con un elevato numero di utenti o una piscina di grandi dimensioni. La sicurezza condominiale è un tema cruciale, e un approccio prudente – pur non imposto dalla normativa – può prevenire situazioni spiacevoli e aumentare il livello di benessere percepito tra i residenti. Anche senza obbligo, dunque, la presenza di un professionista qualificato resta un’opzione da valutare attentamente, specie se il contesto lo suggerisce.

Ci sono differenze tra le normative regionali?


Sì, ed è proprio questo uno degli aspetti più critici. La normativa sulle piscine condominiali varia da regione a regione, rendendo il quadro legislativo nazionale non uniforme. Tuttavia, la decisione della Cassazione fa leva su principi generali che, pur interpretando una legge toscana, possono orientare anche in altri contesti territoriali. Fondamentale, quindi, è distinguere tra uso pubblico e uso collettivo privato: solo nel primo caso si configura l’obbligo del bagnino. Il resto dipende dalla corretta gestione del rischio e dall’adozione di adeguati strumenti di tutela, che costituiscono la base per una convivenza sicura in ambito condominiale.

E per quanto riguarda invece la privacy all’interno delle parti comuni?


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Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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