La sentenza del Tribunale di Genova riaccende il dibattito sulla validità della nomina dell’amministratore condominiale in assenza di una delibera formale. Cosa cambia per i condòmini?
La questione della nomina tacita dell’amministratore di condominio torna al centro del dibattito giuridico grazie alla sentenza n. 1026/2024 del Tribunale di Genova. La domanda che ci poniamo è: vale la nomina tacita dell’amministratore di condominio?
In un contesto in cui la prassi spesso si discosta dalla normativa, questa decisione fornisce un’importante chiave interpretativa sulla corretta applicazione dell’art. 1129 c.c. e riafferma la necessità di una nomina esplicita e formalizzata. Ma cosa significa, in concreto, che non è possibile nominare un amministratore con un semplice accordo implicito? Scopriamolo.
È davvero vietata ogni forma di nomina tacita?
Sì, secondo il Tribunale di Genova la nomina tacita dell’amministratore non ha alcun valore giuridico. La decisione, in perfetta sintonia con una parte consistente della giurisprudenza, sottolinea come la nomina dell’amministratore debba avvenire con delibera assembleare e con l’indicazione analitica del compenso. Questo passaggio non è solo una formalità: rappresenta una condizione imprescindibile per la validità dell’incarico stesso. Anche se in passato il comportamento dei condòmini poteva far pensare a un accordo implicito, come il pagamento regolare del compenso o il riconoscimento del ruolo, oggi ciò non basta più. Serve una nomina espressa, nera su bianco.
Cosa succede nei condomìni minimi composti da due soli proprietari?
Anche nei cosiddetti condomini minimi, la nomina dell’amministratore deve rispettare i requisiti di legge. Il Tribunale lo ribadisce chiaramente: la normativa del codice civile si applica anche a queste realtà ridotte. Questo significa che l’assemblea condominiale, anche se composta solo da due persone, deve comunque deliberare in modo formale e unanime. Non è sufficiente che uno dei due svolga mansioni da amministratore e che l’altro si limiti ad approvarle tacitamente. Il principio di trasparenza e tutela dei diritti dei condòmini resta centrale, indipendentemente dalla dimensione del condominio.
E se c’è stato un accordo verbale o un comportamento concludente?
Non basta. La Corte di Cassazione ha in passato ammesso, in via del tutto eccezionale, la possibilità che un comportamento concludente valga come nomina, ma questa interpretazione è sempre stata minoritaria e legata a specifiche circostanze. Oggi, alla luce della riforma dell’art. 1129 c.c., la giurisprudenza più recente – tra cui appunto la sentenza di Genova – tende a escludere tale possibilità. È evidente che l’intento del legislatore sia quello di rafforzare le garanzie procedurali e di evitare che incarichi delicati come quello dell’amministratore siano affidati senza un chiaro mandato. La trasparenza è tutto: niente più scorciatoie o accordi “alla buona”.
Quali conseguenze per chi si ritiene amministratore senza nomina formale?
Chi esercita le funzioni di amministratore senza una nomina valida rischia che ogni suo atto venga considerato nullo. In assenza di delibera assembleare e di una chiara determinazione del compenso, non solo non può far valere i propri diritti, ma potrebbe anche dover restituire somme percepite. La sentenza commentata lo dimostra chiaramente: il decreto ingiuntivo richiesto dal presunto amministratore è stato revocato proprio per l’assenza di una formale investitura. In questo scenario, la gestione condominiale rischia di diventare terreno fertile per controversie, soprattutto nei piccoli contesti dove è facile “dare per scontato” un accordo tra le parti.
Perché è fondamentale una nomina esplicita, anche nei piccoli condomìni?
Perché solo una nomina espressa garantisce il rispetto delle regole, la tutela dei diritti dei condòmini e la legittimità degli atti compiuti. Anche nel più piccolo dei condomìni, la forma è sostanza. Evitare ambiguità, definire in modo preciso ruoli e compensi, deliberare formalmente sono tutte condizioni che evitano fraintendimenti e potenziali contenziosi. In definitiva, il messaggio della sentenza è chiaro: l’amministratore non può autoproclamarsi tale, né contare su “intese di fatto”. Serve chiarezza, formalità e il rispetto delle norme, sempre.
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