Privacy condominiale: quando si possono comunicare i dati sui consumi energetici?

Se un condòmino chiede all’amministratore informazioni sui consumi di energia del suo vicino di pianerottolo, come occorre comportarsi? Quale interesse prevale fra quelli in gioco?

Nella tua esperienza di amministratore ti sarà capitato di ritrovarti davanti alla richiesta di un condòmino che, avendo dubbi sui consumi di energia nello stabile, ti ponga delle domande a riguardo, magari avendo la pretesa di conoscere anche i consumi individuali dei singoli condòmini. In questi casi è opportuno ricordarsi che vi sono delle importanti implicazioni in tema di privacy, a cui l’amministratore deve prestare attenzione, che potrebbero impedire di soddisfare la richiesta. 

Di seguito cercheremo di capire quando si possono comunicare i dati sui consumi energetici.

Possono essere comunicate ai condòmini le informazioni sui consumi energetici generici del condominio?

L’amministratore può, anzi, deve, se i condòmini lo richiedano, comunicare le informazioni e i dati inerenti i consumi generici del condominio. Lo sancisce l’articolo 1129 del Codice Civile che impone all’amministratore di comunicare ai condòmini il locale ove si trovano i documenti condominiali (fra cui dunque anche quelli relativi ai consumi energetici),  nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. Si tratta chiaramente di quei documenti che o riguardino i consumi generici del condominio oppure siano riferibili ai singoli condòmini ma in relazione all’utilizzo di servizi e beni comuni. 

Il diritto alla trasparenza in tal caso deve essere considerato prevalente, perchè perfettamente bilanciato il principio di minimizzazione previsto dal GDPR, in base al quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, cioè in tal caso l’amministrazione e la gestione condominiale. 

Ma cosa succede se invece il singolo condòmino o terzi vogliano sapere i dati relativi ai consumi energetici della singola utenza condominiale?

A chi possono essere comunicati i dati energetici relativi alla singola utenza condominiale?

I dati relativi ai consumi energetici della singola utenza condominiale non possono essere conosciuti dagli altri condòmini, ma solo da fornitori esterni per l’esecuzione del singolo contratto. Si pensi al caso in cui un condòmino possa aver accesso ai dati relativi ai consumi del vicino di pianerottolo, venendo a conoscenza del tempo di impiego ad esempio della luce in bagno o in camera da letto. Saremmo davanti ad una palese violazione della riservatezza del vicino e quindi a una violazione della normativa prevista dal GDPR che prevede come condizione per un trattamento lecito dei dati personali, il consenso dell’interessato. Caso diverso è invece quello del fornitore che per finalità relative all’esecuzione del contratto debba conoscere i dati specifici del consumo, relativi alla singola utenza condominiale. Ricordiamo infatti che l’art. 6 paragrafo 1 lettera b del GDPR  prevede fra le condizioni che rendono lecito il trattamento, il fatto che questo sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.               

Negli altri casi invece, difficilmente l’amministratore potrà comunicare a terzi questa tipologia di dati, pur essendo rimessa a lui stesso la valutazione delle singole situazioni caso per caso, in base al principio di responsabilità pevisto dal GDPR.

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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