Le immagini riprese da telecamere di sorveglianza installate in condominio possono essere utilizzate in un processo penale, anche se non rispettano le normative sulla privacy. Lo conferma una sentenza della Cassazione penale.
Se le telecamere violano la privacy, le riprese possono essere utilizzate a processo?
Sì, l’installazione di telecamere nel condominio, in violazione della normativa privacy, non esclude l’utilizzo delle registrazioni in un procedimento penale. La Cassazione, nella sentenza del 3 luglio 2013, n. 28554, ha chiarito che le norme sulla privacy non ostacolano la rilevanza penale delle registrazioni. Questo significa che chi viene ripreso in atteggiamenti penalmente rilevanti in condominio non può opporsi alla prova delle immagini, anche se queste violano la sua riservatezza.
Come si decide l’installazione delle telecamere in condominio?
L’installazione delle telecamere sulle parti comuni dell’edificio è decisa dall’assemblea condominiale, secondo le maggioranze stabilite dall’articolo 1122-ter del Codice Civile.
Quali sono le indicazioni del Garante della Privacy sull’installazione delle telecamere?
Il Garante della Privacy ha emesso diversi provvedimenti che regolano l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Questi impianti possono essere installati solo per esigenze di sicurezza, come la protezione di persone e beni in situazioni di pericolo, con un tempo di conservazione delle immagini non superiore a 7 giorni e l’apposizione di cartelli informartivi. La proporzionalità dell’uso di telecamere va valutata rispetto ad altre misure di sicurezza già adottate, come allarmi o porte blindate.
Il caso
La pronuncia trae origine dalla vicenda di un uomo che era stato accusato di danneggiamento di un’automobile, reato previsto dall’articolo 635 del Codice Penale. La prova principale che lo incriminava era una registrazione effettuata dalle telecamere di videosorveglianza installate in un’area condominiale, senza rispettare la normativa sulla privacy. Tuttavia, inizialmente, il Giudice di pace lo aveva assolto, poiché riteneva che quella registrazione non potesse essere utilizzata nel processo come prova. Di conseguenza, senza la prova video, non c’era condanna.
La situazione è cambiata quando la vicenda è arrivata in Cassazione. La Corte Suprema ha ribadito che le videoregistrazioni costituiscono prove documentali valide ai sensi dell’articolo 234 del Codice di Procedura Penale, e che non è rilevante se le istruzioni del Garante della Privacy siano state rispettate o meno. In altre parole, le norme sulla privacy non possono impedire l’utilizzo di queste immagini come prova in un procedimento penale.




