Affidare lavori senza le dovute verifiche può comportare responsabilità penale per l’amministratore di condominio committente, anche in assenza di contratto scritto.
La recente pronuncia della Cassazione chiama in causa direttamente la figura dell’amministratore di condominio, in quanto committente, nella gestione della sicurezza dei cantieri anche per lavori saltuari o minori.
L’incidente in cantiere condominiale ricade sotto la responsabilità dell’amministratore?
Sì, quando l’amministratore riveste il ruolo di committente, può rispondere delle verifiche sull’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore incaricato. La sentenza n. 13533/2025 della Corte di Cassazione stabilisce con fermezza che la mancanza di un rapporto contrattuale diretto non esonera il committente dagli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il caso ha riguardato un artigiano pensionato, incaricato informalmente di sistemare una ringhiera su una villetta formalmente già consegnata all’acquirente. L’uomo è caduto dal primo piano, privo di dispositivi di protezione individuale, e ha perso la vita. I giudici hanno ritenuto che la responsabilità ricadesse sul legale rappresentante della società, per non aver verificato le condizioni di sicurezza e l’idoneità del lavoratore. Applicando lo stesso principio alla realtà condominiale, l’amministratore che affida lavori nelle parti comuni è considerato committente e deve effettuare tutte le verifiche obbligatorie previste dalla normativa.
Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità del committente?
No, la condotta imprudente non esonera dalla responsabilità penale. Secondo la Cassazione, anche se il lavoratore agisce senza avvisare o si espone a rischi in modo imprudente, resta comunque all’interno dell’“area di rischio” di cui è responsabile chi ha affidato il lavoro. Nel caso specifico, la difesa ha sostenuto che l’intervento non era stato concordato quel giorno, ma i giudici hanno ritenuto irrilevante l’assenza di preavviso. Nessuna misura di sicurezza era stata predisposta e non risultava alcuna verifica formale sull’idoneità dell’artigiano. Anche in contesto condominiale, quindi, la responsabilità dell’amministratore persiste quando l’attività rientra nelle aree comuni e nell’ambito delle sue competenze gestionali, indipendentemente dalle modalità con cui è stata eseguita. La sola imprudenza del lavoratore non basta a interrompere il nesso causale con l’omissione degli obblighi di verifica.
Quali verifiche deve compiere l’amministratore prima di affidare lavori in condominio?
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) richiede l’acquisizione di documentazione dettagliata anche per i lavoratori autonomi: iscrizione alla Camera di Commercio, DURC, attestati formativi, dispositivi di protezione, e, dal 2024, anche la patente a punti prevista per operare nei cantieri. L’affidamento di lavori in condominio, anche di minima entità, impone la raccolta preventiva di questa documentazione. L’amministratore deve agire con la diligenza del “buon committente”, pena l’esposizione a responsabilità penale e amministrativa. L’elemento fiduciario o la consuetudine non possono sostituire la verifica documentale, che oggi rappresenta un requisito inderogabile. La sentenza dimostra come anche una prestazione saltuaria possa avere conseguenze tragiche, e come l’omessa vigilanza sulla sicurezza si traduca in reati gravi come l’omicidio colposo aggravato.
La responsabilità vale anche per interventi disposti da singoli condomini?
Sì, quando l’intervento interessa le parti comuni o viene autorizzato, anche implicitamente, dall’amministratore. La prassi di accettare richieste “informali” da parte dei condomini, che contattano direttamente l’artigiano o l’impresa di fiducia, può generare situazioni ambigue in termini di responsabilità. Se l’amministratore non interviene per impedire o regolarizzare tali lavori, egli rimane comunque configurabile come committente. La giurisprudenza attuale estende il concetto di responsabilità anche ai lavori effettuati senza cantieri aperti ufficialmente, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza anche in assenza di formali atti di affidamento. In sintesi, il perimetro di rischio legato alla gestione delle manutenzioni condominiali si è allargato, e richiede un’azione amministrativa rigorosa e documentata.
E per quanto riguarda invece la privacy all’interno delle parti comuni?
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