Bacheca condominiale: Come prevenire i danni alla privacy dei condomini?

Vi sono casi in cui alcune comunicazioni, pur contenenti dati personali dei condòmini, non ledono la loro riservatezza. L’analisi di un caso di specifico, ci fornirà maggiori dettagli sull’argomento.

Abbiamo già visto che sulla bacheca condominiale, come anche enunciato dal Garante della privacy, non possono essere contenuti avvisi che contengano informazioni personali di un condomino o che consentano indirettamente di identificarlo, senza che questi abbia prestato il consenso. Tali comunicazioni possono dar spesso diritto anche al risarcimento del danno nei confronti di chi vede lesa la propria privacy. Si pensi al caso dei condòmini morosi che vedano affisso il proprio nominativo, con l’enunciazione della loro situazione di morosità, sulla bacheca condominiale. Un tale comportamento potrebbe certamente far scaturire un onere di risarcire il danno a loro provocato da parte dell’amministratore. La regola generale è infatti che la pubblicazione di informazioni personali sulla bacheca condominiale, senza il consenso dell’interessato, può dare origine al risarcimento del danno. Ma non sempre. 

In quali casi la pubblicazione di avvisi, contenenti dati personali, sulla bacheca condominiale, non crea danno alla privacy dei condòmini?

In questo articolo, mediante la narrazione di un caso pratico, risolto davanti al Tribunale di Milano con sentenza n. 7732 del 06.10.2023, vedremo quando la pubblicazione di avvisi, contenenti informazioni personali nell’ambito della bacheca condominiale, non sia tale da creare in capo all’amministratore un onere risarcitorio.

Il caso

Nel condominio “X”, due condomini avviavano un’azione legale contro l’amministratore per la presunta diffusione illegittima dei loro dati personali. Il motivo? L’affissione sulla bacheca condominiale di un comunicato che descriveva nel dettaglio l’esito negativo di un procedimento amministrativo per “abuso edilizio” a loro carico.

I fatti

Al centro della vicenda c’è la pubblicazione di una copia cartacea di un’informativa inviata via email ai soli consiglieri di condominio. L’informativa descriveva l’esito favorevole di un esposto presentato dal condominio contro i due condòmini, in merito a presunte irregolarità edilizie relative a lavori sui loro terrazzi.

La posizione dell’amministratore

L’amministratore negava qualsiasi responsabilità, affermando di non aver autorizzato né l’affissione del comunicato, né di esserne a conoscenza. Dichiarava inoltre di aver provveduto alla sua immediata rimozione non appena informato.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Milano dava ragione all’amministratore, respingendo le accuse dei condomini. Le motivazioni principali sono le seguenti:

  1. L’esito del procedimento era già stato comunicato ai condomini in assemblea;
  2. Una copia dell’ordine di demolizione era stata allegata al verbale assembleare;
  3. Il comunicato è rimasto affisso per un periodo molto breve;
  4. Non vi è stata prova di un danno concreto per i due condomini.

Considerazioni

La bacheca condominiale può essere un utile strumento di comunicazione, ma il suo utilizzo deve avvenire nel rispetto della privacy dei residenti. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che la pubblicazione del comunicato, seppur contenente dati personali, non abbia costituito una violazione della privacy dei condomini, data la sua natura informativa, la sua breve durata e la già avvenuta comunicazione in altre sedi.

Avv.Raffaele Marascio
Avv.Raffaele Marascio
“Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile”.

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