La sentenza del Tribunale di Taranto chiarisce la questione: le assemblee condominiali possono svolgersi anche in modalità mista, senza alcun divieto normativo esplicito.
L’organizzazione delle assemblee condominiali è un tema sempre attuale, soprattutto con l’avvento delle nuove tecnologie che permettono la partecipazione da remoto. Ma è davvero possibile convocare un’assemblea in modalità mista? Le assemblee condominiali in modalità mista sono vietate?
La recente sentenza del Tribunale di Taranto offre un chiarimento fondamentale, confermando che questa modalità non è vietata dalla normativa. Scopriamo nel dettaglio cosa prevede la legge e quali sono le implicazioni di questa decisione.
Le assemblee condominiali possono svolgersi in modalità mista?
Sì, le assemblee condominiali possono svolgersi in modalità mista. Le recenti evoluzioni giurisprudenziali confermano che non esiste alcun divieto normativo per lo svolgimento delle assemblee condominiali in modalità “mista”, ovvero con partecipazione sia in presenza che da remoto. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 574 dell’11 marzo 2025, ha ribadito che tale formula è valida, purché sia rispettata la procedura di convocazione e partecipazione.
Qual era il nodo della questione legale?
Il caso nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare da parte di alcuni condòmini, i quali ritenevano illegittima la modalità “mista” della riunione, non essendo espressamente prevista dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile e dal regolamento condominiale. La loro tesi si basava sull’assenza di una specifica autorizzazione maggioritaria per l’adozione di questa prassi.
Cosa dice la normativa attuale sulle assemblee miste?
L’evoluzione normativa ha introdotto maggiore flessibilità nella gestione delle assemblee condominiali. In particolare, la legge 220/2012 e il Dl 104/2020 (convertito nella legge 126/2020) hanno permesso l’utilizzo della videoconferenza. Sebbene l’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice civile non menzioni esplicitamente la modalità “mista”, non esiste alcun divieto per il suo utilizzo, a condizione che venga acquisito il consenso della maggioranza.
Come ha deciso il Tribunale di Taranto?
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la validità dell’assemblea mista. Ha riconosciuto che la delibera sull’uso della videoconferenza era stata approvata all’unanimità e integrata nel regolamento condominiale. Inoltre, gli avvisi di convocazione contenevano tutte le informazioni necessarie, incluso il link di accesso alla riunione virtuale. Nessun condòmino aveva sollevato obiezioni prima dell’incontro, e gli impugnanti non hanno dimostrato danni derivanti dalla modalità adottata.
Quali sono le implicazioni di questa sentenza?
La decisione del Tribunale di Taranto ha un impatto significativo sulle future assemblee condominiali. Viene confermato che, in assenza di divieti espliciti, le assemblee possono essere organizzate in modalità mista, favorendo la partecipazione condominiale e la gestione flessibile degli incontri. Tuttavia, è fondamentale che tale modalità sia supportata da una delibera assembleare o da una previsione nel regolamento condominiale.
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