La richiesta dei dati necessari all’esecuzione non va indirizzata al condominio: l’obbligo previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. grava direttamente sull’amministratore.
Tribunale di Pescara, sentenza n. 1034 del 29 settembre 2026
Perché il creditore deve conoscere i morosi
Quando un’impresa o un fornitore vanta un credito contro il condominio e non viene pagato, può rendersi necessario agire esecutivamente contro i singoli partecipanti.
La disciplina impone però di rispettare il meccanismo della preventiva escussione dei condòmini morosi. Da qui nasce il diritto del creditore non soddisfatto a ottenere dall’amministratore i dati necessari a individuare chi non ha versato le proprie quote.
L’obbligo è personale dell’amministratore
Il Tribunale di Pescara ha ribadito un aspetto di grande importanza pratica: l’obbligo di comunicare i dati dei morosi grava sull’amministratore personalmente e non sul condominio.
Nella vicenda, una società già munita di decreto ingiuntivo esecutivo aveva richiesto nominativi, indirizzi, millesimi e somme non versate relativamente a lavori straordinari. La richiesta era rimasta senza risposta.
Quali dati devono essere consegnati
Il giudice ha ordinato la comunicazione dei dati identificativi dei morosi risultanti dall’anagrafe condominiale, insieme agli importi dovuti e ai rispettivi millesimi.
L’obbligo non significa consegnare indistintamente tutta l’anagrafe condominiale. Le informazioni devono essere pertinenti rispetto allo specifico credito che il terzo intende recuperare.
Il silenzio può diventare costoso
Oltre all’ordine di comunicazione, l’amministratore è stato condannato personalmente alle spese giudiziali. Il Tribunale ha inoltre applicato una misura coercitiva di 25 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine giudiziale.
Questa penalità non equivale al risarcimento del danno. Per ottenere un ulteriore risarcimento il creditore dovrebbe dimostrare il concreto pregiudizio causato dall’omissione.
Come gestire correttamente una richiesta
L’amministratore dovrebbe verificare la qualità del creditore, individuare il debito interessato, estrarre dall’anagrafe e dalla contabilità i soli dati pertinenti e trasmetterli conservando prova dell’invio.
Ignorare la richiesta espone invece a una possibile azione giudiziale diretta contro l’amministratore.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Regola pratica |
|---|---|
| Creditore condominiale insoddisfatto | Può chiedere i dati dei morosi. |
| Soggetto obbligato | L’amministratore personalmente. |
| Dati utili | Identità, indirizzo, importi e millesimi. |
| Privacy | Non impedisce l’adempimento dell’obbligo legale. |
| Mancata comunicazione | Può comportare un ordine giudiziale e la condanna alle spese. |
FAQ
Il creditore deve fare causa al condominio per avere i nomi dei morosi?
La domanda di comunicazione deve essere indirizzata all’amministratore personalmente.
L’amministratore può rifiutare per motivi di privacy?
No, quando ricorrono i presupposti dell’obbligo legale; deve però limitarsi ai dati necessari.
Deve consegnare l’intero registro dell’anagrafe?
No. La comunicazione deve riguardare i dati pertinenti allo specifico credito.
Diventa personalmente responsabile dell’intero debito?
No. L’omissione informativa non trasforma l’amministratore nel debitore della fattura.
È importante conservare prova dell’invio?
Sì, soprattutto per dimostrare tempestività e completezza della risposta.
Riferimenti essenziali
art. 63 disp. att. c.c.; art. 1130, comma 1, n. 6, c.c.; art. 614-bis c.p.c.; Trib. Pescara n. 1034/2026; Cass. n. 1002/2025.
Articoli Condominio – 12 ottobre 2026



