L’ingresso autonomo dalla strada non basta a escludere ogni contributo: per scale e ascensore conta anche l’utilità potenziale, mentre una deroga ai criteri legali richiede una convenzione chiara e unanime.
Tribunale di Ragusa, sentenza n. 1203 del 25 settembre 2026
Il mancato uso non equivale all’assenza di utilità
Uno dei conflitti più frequenti riguarda negozi, garage e locali al piano terra che hanno un ingresso autonomo e, nella pratica, non utilizzano né le scale né l’ascensore. Da questa situazione nasce spesso la convinzione che tali proprietari possano essere esclusi da tutte le spese relative a questi beni.
La regola è più articolata. In condominio non conta soltanto l’uso quotidiano che il singolo proprietario decide di fare, ma anche la funzione oggettiva del bene e l’utilità potenziale che esso conserva per l’unità immobiliare. Se scale e ascensore fanno parte della struttura e dei servizi comuni e non esiste un titolo che li escluda, il proprietario del piano terra può essere chiamato a contribuire almeno alle spese di conservazione.
Il caso deciso dal Tribunale
La controversia nasceva in un fabbricato privo di regolamento e di tabelle millesimali. Alcune spese erano state suddivise in parti uguali tra gli appartamenti, con esclusione totale o parziale dei locali terranei.
La consulenza tecnica ha ricostruito i valori delle diverse unità e ha incluso i locali al piano terra anche nelle tabelle relative a scale e ascensore, limitando però la loro partecipazione alla componente collegata al valore della proprietà. Per la parte della spesa rapportata all’altezza del piano, invece, il coefficiente dei locali terranei risultava sostanzialmente nullo.
Come funziona l’articolo 1124 c.c.
L’art. 1124 c.c. stabilisce che le spese per manutenzione e sostituzione di scale e ascensori siano ripartite per metà in base al valore delle singole unità immobiliari e per metà in proporzione all’altezza del piano dal suolo.
Il meccanismo permette quindi di distinguere la posizione del negozio al piano terra da quella dell’appartamento situato ai piani superiori senza arrivare automaticamente all’esenzione completa del primo. Diverso può essere il discorso per consumi o servizi concretamente separabili, per i quali possono operare i criteri dell’art. 1123 c.c.
La vecchia prassi non basta a cambiare la legge
Il fatto che per molti anni il condominio abbia suddiviso le spese in parti uguali, o abbia escluso determinati proprietari senza contestazioni, non crea automaticamente una valida convenzione.
Una deroga ai criteri legali deve risultare da una volontà negoziale chiara. La semplice approvazione ripetuta dei rendiconti non è sufficiente, da sola, a trasformare una prassi gestionale in una regola vincolante per il futuro.
Cosa deve controllare l’amministratore
Prima di escludere i locali al piano terra è opportuno verificare i titoli, l’eventuale regolamento contrattuale, l’accessibilità alle parti comuni e la funzione concreta dell’impianto.
Va inoltre distinta la conservazione dell’ascensore dai suoi consumi. Un riparto indiscriminatamente uguale oppure un’esenzione totale basata sul solo mancato utilizzo possono essere contestati.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Regola pratica |
|---|---|
| Locale al piano terra con ingresso autonomo | Non è automaticamente esente dalle spese di conservazione. |
| Manutenzione e sostituzione | Opera il criterio dell’articolo 1124 del Codice civile. |
| Componente legata all’altezza | Per il piano terra può risultare nulla. |
| Consumi differenziabili | Possono seguire criteri diversi. |
| Riparto in parti uguali | Non può sostituire liberamente i criteri legali. |
FAQ
Chi non prende mai l’ascensore può rifiutarsi di pagare?
Non automaticamente. Il mancato utilizzo volontario non coincide con l’assenza di utilità oggettiva.
Un negozio al piano terra paga come un appartamento al sesto piano?
No. Il criterio dell’altezza comporta una diversa partecipazione.
Senza tabelle millesimali si può dividere tutto in parti uguali?
No. Continuano a operare i criteri previsti dalla legge.
Anni di riparti diversi possono creare un diritto all’esenzione?
La semplice prassi non basta; occorre verificare l’esistenza di una vera convenzione.
I consumi dell’ascensore e la sua sostituzione seguono sempre lo stesso criterio?
Non necessariamente. Costi di esercizio e conservazione devono essere distinti.
Riferimenti essenziali
artt. 1117, 1123, 1124 e 1137 c.c.; Trib. Ragusa n. 1203/2026; Cass. SS.UU. n. 9839/2021; Cass. n. 8253/2025; Cass. n. 31675/2025.



